Amministratori, compensi deducibili
02 gennaio 2013
I compensi ai liquidatori e agli amministratori sono ordinariamente deducibili nell'anno del pagamento. Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 113/E del 31 dicembre.
Giurisprudenza oscillante
Il tema dei compensi agli amministratori ha formato oggetto negli ultimi anni di molti interventi di giurisprudenza, i quali hanno a volte travisato il chiaro dettato normativo. Un primo "svarione" si ha con l'ordinanza 18702 del 13 agosto 2010 con cui la Cassazione nega la deduzione per gli amministratori di società di capitali, ammettendola per quelli di società personali, senza accorgersi che la norma allora vigente per queste ultime era espressamente richiamata anche per i soggetti Irpeg. A distanza di poche settimane, il Governo corregge il tiro, ribadendo la deducibilità all'atto del pagamento. Con la successiva sentenza 24957 del 10 dicembre 2010, la Cassazione mette le cose in ordine affermando non solo che la deducibilità è espressamente sancita dalla legge, ma anche che la quantificazione del compenso, che deriva dal consenso che si forma negli organi sociali non può essere sottoposta a un sindacato di congruità da parte del Fisco, salve possibili contestazioni antielusive. Ma non si è trattato della parola fine. Con una sentenza 8/2012, la Commissione regionale di Torino ha nuovamente negato la deducibilità in base all'articolo 60 del Tuir, che considera irrilevanti i compensi erogati all'imprenditore individuale (indeducibili per l'impresa e non tassabili per il titolare), con ciò equivocando sull'ambito di applicazione della norma.
Il chiarimento
Con la risoluzione 113/E/2012, le Entrate sono state chiamate a esprimersi sulla deduzione dei compensi pagati da una Srl a un liquidatore-socio, proprio alla luce di quanto affermato dalla sentenza piemontese. L'Agenzia evidenzia che, in base al disposto dell'articolo 95 del Tuir (applicabile sia ai soggetti Ires che alle società di persone), i compensi agli amministratori (ai quali vengono equiparati dalla risoluzione quelli erogati al liquidatore) sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, con una regola che garantisce simmetria temporale tra deduzione e tassazione del percettore. L'articolo 60 del Tuir, chiarisce la risoluzione, riguarda esclusivamente le imprese individuali e non si estende alle società personali o di capitali, che hanno, nel Testo unico, una regolamentazione specifica. Pertanto, il compenso erogato al liquidatore sarà deducibile dal reddito della società e il percettore dovrà assoggettarlo a tassazione.
Pagamenti entro il 12 gennaio
L'Agenzia sottolinea inoltre che in sede di controllo la deduzione potrà essere disconosciuta (evidentemente utilizzando i principio di abuso del diritto) qualora i compensi risultino «insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi». La Cassazione aveva peraltro sottolineato che una simile situazione non pare realisticamente ipotizzabile a seguito della ricordata simmetria impositiva, dato che il carico fiscale sull'amministratore (Irpef e addizionali) è in genere notevolmente superiore al risparmio della società erogante (Ires).
Anche se la risoluzione 113 non lo ribadisce, va infine ricordato che per i compensi agli amministratori vale il criterio di cassa "allargato" (circolare 57/E/2001). È dunque ancora possibile dedurre gli importi dal reddito 2012 effettuando il pagamento entro il 12 gennaio 2013.
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Le indicazioni
01 | DEDUCIBILITÀ
Per gli amministratori di società di persone o di capitali i compensi sono deducibili per cassa e non è applicabile la disposizione sull'irrilevanza del compenso erogato all'imprenditore individuale (ris. 113/E/12). Deducibili anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell'anno seguente (circ. 57/E/01)
02 | LIQUIDATORE
Le regole per i compensi degli amministratori si applicano anche alle somme corrisposte al liquidatore di società (ris. 113/E/12)
03 | SINDACABILITÀ DEL FISCO L'amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità dei compensi quando gli stessi appaiano insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi (ris. 113/E/12). Non risulta peraltro ipotizzabile uno scopo fraudolento in danno dell'Erario dato che le aliquote applicabili sui redditi degli amministratori sono mediamente superiori a quelle dei redditi delle società (Cass. 24957/10)
04 | DELIBERA ASSEMBLEARE
La deducibilità dei compensi agli amministratori richiede che l'importo risulti da una specifica delibera assembleare (Ctp Reggio Emilia, 186/10)
Luca Gaiani sole 24 ore
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