imposte dirette
Auto deducibili al 50% per i «nuovi minimi»
La riduzione al 20%, introdotta dalla legge di stabilità a decorrere dal 2013, non opera per tali contribuenti
Il dimezzamento della percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti, operata dalla legge di stabilità 2013, non incide sui cosiddetti “nuovi minimi”;
sono, invece, colpiti dalla citata riduzione i contribuenti che
aderiscono al regime delle nuove iniziative produttive (“forfettini”).
Tale circostanza potrebbe, quindi, influire sulla convenienza ad adottare l’uno o l’altro regime a decorrere dal 2013.
Come noto, l’art. 1, comma 501 della L. 24 dicembre 2012 n. 288 (legge di stabilità 2013) ha introdotto, a decorrere dal 2013, rilevanti modifiche alla percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali e dei professionisti, riducendo, in buona sostanza, al 20% l’attuale percentuale del 40% prevista dall’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR (per approfondimenti, si veda “Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%” del 12 ottobre 2012).
La drastica riduzione della percentuale di deducibilità non colpisce, tuttavia, i contribuenti minimi.
Tali soggetti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.
Sulla base di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7 (paragrafo 5.1), ancorché con riferimento al “vecchio” regime di cui all’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007, le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata – quali, appunto, gli autoveicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR – rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità. Analoga limitazione si applica ai canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità dei beni ad uso promiscuo.
Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall’Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti “nuovi minimi”, vale a dire i soggetti che aderiscono al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” di cui al DL 98/2011.
Pertanto, le auto di imprenditori e professionisti “nuovi minimi” potrebbero fruire di una disciplina fiscale di favore: potrebbero infatti continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione, con riferimento a tali soggetti, la percentuale di deducibilità 20% introdotta dalla legge di stabilità 2013 nel TUIR.
Resta fermo che la deducibilità in misura pari al 50% si applica anche con riferimento alle spese inerenti l’auto utilizzata dal contribuente “minimo”, quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione e così via.
Occorre, inoltre, ossevare che per gli agenti e rappresentanti di commercio l’adozione del regime dei “nuovi minimi” comporterebbe uno svantaggio in termini di deducibilità dei costi relativi alle auto; tali soggetti, infatti, potrebbero dedurre soltanto il 50% dei relativi costi in luogo dell’80% previsto dal TUIR (percentuale rimasta immutata anche a seguito della legge di stabilità 2013).
Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
/ Pamela ALBERTI FONTE:EUTEKNE
Come noto, l’art. 1, comma 501 della L. 24 dicembre 2012 n. 288 (legge di stabilità 2013) ha introdotto, a decorrere dal 2013, rilevanti modifiche alla percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali e dei professionisti, riducendo, in buona sostanza, al 20% l’attuale percentuale del 40% prevista dall’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR (per approfondimenti, si veda “Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%” del 12 ottobre 2012).
La drastica riduzione della percentuale di deducibilità non colpisce, tuttavia, i contribuenti minimi.
Tali soggetti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.
Sulla base di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7 (paragrafo 5.1), ancorché con riferimento al “vecchio” regime di cui all’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007, le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata – quali, appunto, gli autoveicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR – rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità. Analoga limitazione si applica ai canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità dei beni ad uso promiscuo.
Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall’Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti “nuovi minimi”, vale a dire i soggetti che aderiscono al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” di cui al DL 98/2011.
Pertanto, le auto di imprenditori e professionisti “nuovi minimi” potrebbero fruire di una disciplina fiscale di favore: potrebbero infatti continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione, con riferimento a tali soggetti, la percentuale di deducibilità 20% introdotta dalla legge di stabilità 2013 nel TUIR.
Resta fermo che la deducibilità in misura pari al 50% si applica anche con riferimento alle spese inerenti l’auto utilizzata dal contribuente “minimo”, quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione e così via.
Occorre, inoltre, ossevare che per gli agenti e rappresentanti di commercio l’adozione del regime dei “nuovi minimi” comporterebbe uno svantaggio in termini di deducibilità dei costi relativi alle auto; tali soggetti, infatti, potrebbero dedurre soltanto il 50% dei relativi costi in luogo dell’80% previsto dal TUIR (percentuale rimasta immutata anche a seguito della legge di stabilità 2013).
Per i “forfettini”, deducibilità ordinaria al 20%
Nel regime delle nuove iniziative produttive ex art.
13 della L. 388/2000, invece, trovano applicazione gli ordinari criteri
di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi
e il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR.Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
/ Pamela ALBERTI FONTE:EUTEKNE
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