operazioni straordinarie
Conferimento di ramo d’azienda «italiano» compatibile con l’Ue
La Corte di Giustizia ha dichiarato
l’ordinamento italiano compatibile, sul punto, con le disposizioni della
Direttiva 90/434/CEE
/ Lunedì 07 gennaio 2013
Con la sentenza del 19 dicembre 2012
(causa C-207/11), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha
dichiarato l’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 544/1992 compatibile con le
disposizioni della Direttiva 90/434/CEE. Il caso di specie attiene a
3D I Srl, una società di capitali con sede in Crema. Il 12 ottobre 2000,
la società ha conferito un ramo
d’azienda situato in Italia ad una società residente in Lussemburgo. A
seguito di tale operazione, l’attività conferita è stata trasformata in
una stabile organizzazione,
situata in Italia, di detta società lussemburghese. 3D I Srl ha ricevuto
una “partecipazione sotto forma di azioni” di quest’ultima società,
iscritte nel bilancio di 3D I Srl per un valore superiore al valore
fiscale dell’attività conferita.
Nel maggio 2001, 3D I Srl ha optato per la possibilità, prevista dal DLgs. n. 358/1997, di pagare, per l’operazione di cui sopra, l’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 19%, rinunciando così al regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 544/1992. 3D I Srl ha così versato la somma di 2.960.484,85 euro, corrispondente all’importo dell’imposta sostitutiva dovuta. In conseguenza del pagamento di tale imposta, le plusvalenze constatate sul piano contabile a seguito dell’operazione di conferimento sono state liberate ed è stata altresì riconosciuta ai fini fiscali la differenza tra il valore fiscale del ramo aziendale conferito e il valore attribuito alle partecipazioni ricevute quale contropartita del conferimento.
Nel corso del procedimento instaurato da 3D I Srl sulla base dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata, la C.T. Reg. di Milano ha sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se la normativa di uno Stato membro, come quello italiano, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo [n. 544/1992], in forza del quale un conferimento o uno scambio di azioni dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, contrasti con gli articoli 2, 4 e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva [90/434]”.
L’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 90/434/CEE stabilisce che il conferimento d’attivo non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale. Il valore fiscale è quello che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile, se tali elementi d’attivo e di passivo fossero stati ceduti al momento del conferimento d’attivo, ma indipendentemente da quest’ultimo. Sempre ai sensi dell’art. 4 (paragrafo 2) della Direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri subordinano l’applicazione della citata disposizione alla condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e di passivo trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero stati calcolati dalla società conferente se il conferimento d’attivo non avesse avuto luogo. L’art. 4, paragrafo 3, della citata Direttiva precisa che se, in base alla legislazione dello Stato membro della società conferente, la società beneficiaria può calcolare i suddetti ammortamenti e le suddette plusvalenze o minusvalenze in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali la società beneficiaria abbia fatto uso di tale facoltà.
La Direttiva, però, non precisa le condizioni alle quali è subordinato il beneficio, per la società conferente, di un rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria consegnati come contropartita del conferimento, e non regolamenta, in particolare, la questione relativa al valore che la società conferente deve attribuire a tali titoli. Precisa la Corte di Giustizia che la legislazione italiana avrebbe consentito a 3D I Srl di attribuire ai titoli ricevuti come contropartita del conferimento il valore che l’attività conferita aveva prima dell’operazione e di beneficiare così del rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti a tali titoli, rispettando una condizione che, allo stato attuale del diritto comunitario, è compatibile con quest’ultimo. Per tali motivi, conclude la Corte di Giustizia, può ritenersi compatibile con la Direttiva 90/434/CEE “il fatto che la legislazione nazionale offra alla società conferente la possibilità supplementare di attribuire ai titoli suddetti un valore superiore a quello che l’attività conferita aveva prima dell’operazione, corrispondente, in particolare, a quello della plusvalenza realizzata in occasione del conferimento, ma subordini tale possibilità alla condizione che detta società iscriva nel proprio bilancio un’apposita riserva pari al plusvalore in tal modo emerso”.
fonte:eutekne
Nel maggio 2001, 3D I Srl ha optato per la possibilità, prevista dal DLgs. n. 358/1997, di pagare, per l’operazione di cui sopra, l’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 19%, rinunciando così al regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 544/1992. 3D I Srl ha così versato la somma di 2.960.484,85 euro, corrispondente all’importo dell’imposta sostitutiva dovuta. In conseguenza del pagamento di tale imposta, le plusvalenze constatate sul piano contabile a seguito dell’operazione di conferimento sono state liberate ed è stata altresì riconosciuta ai fini fiscali la differenza tra il valore fiscale del ramo aziendale conferito e il valore attribuito alle partecipazioni ricevute quale contropartita del conferimento.
Nel corso del procedimento instaurato da 3D I Srl sulla base dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata, la C.T. Reg. di Milano ha sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se la normativa di uno Stato membro, come quello italiano, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo [n. 544/1992], in forza del quale un conferimento o uno scambio di azioni dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, contrasti con gli articoli 2, 4 e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva [90/434]”.
L’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 90/434/CEE stabilisce che il conferimento d’attivo non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale. Il valore fiscale è quello che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile, se tali elementi d’attivo e di passivo fossero stati ceduti al momento del conferimento d’attivo, ma indipendentemente da quest’ultimo. Sempre ai sensi dell’art. 4 (paragrafo 2) della Direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri subordinano l’applicazione della citata disposizione alla condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d’attivo e di passivo trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero stati calcolati dalla società conferente se il conferimento d’attivo non avesse avuto luogo. L’art. 4, paragrafo 3, della citata Direttiva precisa che se, in base alla legislazione dello Stato membro della società conferente, la società beneficiaria può calcolare i suddetti ammortamenti e le suddette plusvalenze o minusvalenze in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali la società beneficiaria abbia fatto uso di tale facoltà.
La Direttiva, però, non precisa le condizioni alle quali è subordinato il beneficio, per la società conferente, di un rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria consegnati come contropartita del conferimento, e non regolamenta, in particolare, la questione relativa al valore che la società conferente deve attribuire a tali titoli. Precisa la Corte di Giustizia che la legislazione italiana avrebbe consentito a 3D I Srl di attribuire ai titoli ricevuti come contropartita del conferimento il valore che l’attività conferita aveva prima dell’operazione e di beneficiare così del rinvio dell’imposizione delle plusvalenze inerenti a tali titoli, rispettando una condizione che, allo stato attuale del diritto comunitario, è compatibile con quest’ultimo. Per tali motivi, conclude la Corte di Giustizia, può ritenersi compatibile con la Direttiva 90/434/CEE “il fatto che la legislazione nazionale offra alla società conferente la possibilità supplementare di attribuire ai titoli suddetti un valore superiore a quello che l’attività conferita aveva prima dell’operazione, corrispondente, in particolare, a quello della plusvalenza realizzata in occasione del conferimento, ma subordini tale possibilità alla condizione che detta società iscriva nel proprio bilancio un’apposita riserva pari al plusvalore in tal modo emerso”.
fonte:eutekne
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