Riprendendo quanto originariamente stabilito dal Ddl. delega di riforma fiscale (si
veda “Delega al Governo sull’autonoma organizzazione IRAP” del 6
ottobre 2012), la legge di stabilità 2013 prova a mettere un punto fermo sulla nozione di autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP.
In particolare, l’art. 1, comma 515 del provvedimento stabilisce che, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti: le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR (in buona sostanza, gli imprenditori individuali) ovvero arti e professioni.
L’esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti: non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia. Tale soglia sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento, il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto), né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.
Se il requisito dell’assenza di lavoratori dipendenti o assimilati appare abbastanza chiaro, qualche ulteriore riflessione merita la condizione della fruizione di beni strumentali “limitati”. Sul punto, infatti, la posizione della giurisprudenza di legittimità non appare univoca. Ad esempio, con l’ordinanza 3 aprile 2012 n. 5320, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione, tra l’altro, “l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore” (di ammontare pari – nel caso esaminato dai supremi giudici – a 124.787,87 euro), particolarmente “sofisticate e costose”. In precedenza, la stessa Suprema Corte (ordinanza 19 novembre 2010 n. 23446) aveva invece affermato che il valore dei beni strumentali non può ritenersi di per sé significativo ai fini della configurabilità, o meno, di un’autonoma organizzazione, influenzato, come è, da molte variabili.
Ancora, prendendo le mosse dalla sentenza della Cassazione 5 febbraio 2008 n. 2712, la circ. CNDCEC 5 giugno 2008 n. 2/IR (§ 6) aveva affermato che “anche l’utilizzo di un immobile strumentale di ingente valore non comporta di per sé l’assoggettamento ad IRAP” (tesi che appare confermata, in via incidentale, dalla sentenza della Cassazione 14 aprile 2009 n. 8834). Successivamente, in senso conforme si è espressa la C.T. Reg. Roma 5 luglio 2010 n. 372/01/10, secondo la quale neppure la proprietà dell’immobile strumentale all’esercizio della professione e i relativi costi di gestione possono costituire, di per se stessi, indici dell’esistenza del presupposto oggettivo di imposizione. Pertanto, ove il contribuente dimostri l’inerenza e la congruità delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all’unità abitativa sede dello studio (nel caso specifico, di importo complessivo pari a 4.309 euro), è legittimo il rimborso dell’imposta indebitamente versata.
Diversamente, la Suprema Corte, con la sentenza 18 novembre 2010 n. 23370, ha considerato soggetto ad IRAP il contribuente che sostiene rilevanti spese di ristrutturazione e ammodernamento dello studio.
A ben vedere, più che il valore del cespite in sé, occorrerebbe accertare se i beni strumentali posseduti eccedano o meno quelli indispensabili per l’esercizio della specifica attività professionale. In caso negativo, vale a dire se si tratta di beni che costituiscono la dotazione necessaria (si pensi, ad esempio, al caso delle costose attrezzature che devono usare i medici odontoiatri per lo svolgimento della loro attività), il loro valore non dovrebbe assumere alcun rilievo. In questa direzione dovrà quindi auspicabilmente muoversi il suddetto decreto del Ministro dell’Economia, allorché si tratterà di stabilire il limite di beni strumentali atto ad escludere il contribuente dal tributo, magari differenziandolo per tipologia di attività svolta.
Un’ultima annotazione concerne il periodo d’imposta a partire dal quale si applicherà l’esclusione ex lege: come rilevato, si tratta del 2014, con il risultato che, fino al 2013 (UNICO 2014), l’eventuale non debenza dell’IRAP continuerà a dover essere vagliata sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali ad oggi intervenuti.
In particolare, l’art. 1, comma 515 del provvedimento stabilisce che, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti: le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR (in buona sostanza, gli imprenditori individuali) ovvero arti e professioni.
L’esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti: non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia. Tale soglia sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento, il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto), né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.
Se il requisito dell’assenza di lavoratori dipendenti o assimilati appare abbastanza chiaro, qualche ulteriore riflessione merita la condizione della fruizione di beni strumentali “limitati”. Sul punto, infatti, la posizione della giurisprudenza di legittimità non appare univoca. Ad esempio, con l’ordinanza 3 aprile 2012 n. 5320, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione, tra l’altro, “l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore” (di ammontare pari – nel caso esaminato dai supremi giudici – a 124.787,87 euro), particolarmente “sofisticate e costose”. In precedenza, la stessa Suprema Corte (ordinanza 19 novembre 2010 n. 23446) aveva invece affermato che il valore dei beni strumentali non può ritenersi di per sé significativo ai fini della configurabilità, o meno, di un’autonoma organizzazione, influenzato, come è, da molte variabili.
Ancora, prendendo le mosse dalla sentenza della Cassazione 5 febbraio 2008 n. 2712, la circ. CNDCEC 5 giugno 2008 n. 2/IR (§ 6) aveva affermato che “anche l’utilizzo di un immobile strumentale di ingente valore non comporta di per sé l’assoggettamento ad IRAP” (tesi che appare confermata, in via incidentale, dalla sentenza della Cassazione 14 aprile 2009 n. 8834). Successivamente, in senso conforme si è espressa la C.T. Reg. Roma 5 luglio 2010 n. 372/01/10, secondo la quale neppure la proprietà dell’immobile strumentale all’esercizio della professione e i relativi costi di gestione possono costituire, di per se stessi, indici dell’esistenza del presupposto oggettivo di imposizione. Pertanto, ove il contribuente dimostri l’inerenza e la congruità delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all’unità abitativa sede dello studio (nel caso specifico, di importo complessivo pari a 4.309 euro), è legittimo il rimborso dell’imposta indebitamente versata.
Diversamente, la Suprema Corte, con la sentenza 18 novembre 2010 n. 23370, ha considerato soggetto ad IRAP il contribuente che sostiene rilevanti spese di ristrutturazione e ammodernamento dello studio.
A ben vedere, più che il valore del cespite in sé, occorrerebbe accertare se i beni strumentali posseduti eccedano o meno quelli indispensabili per l’esercizio della specifica attività professionale. In caso negativo, vale a dire se si tratta di beni che costituiscono la dotazione necessaria (si pensi, ad esempio, al caso delle costose attrezzature che devono usare i medici odontoiatri per lo svolgimento della loro attività), il loro valore non dovrebbe assumere alcun rilievo. In questa direzione dovrà quindi auspicabilmente muoversi il suddetto decreto del Ministro dell’Economia, allorché si tratterà di stabilire il limite di beni strumentali atto ad escludere il contribuente dal tributo, magari differenziandolo per tipologia di attività svolta.
Un’ultima annotazione concerne il periodo d’imposta a partire dal quale si applicherà l’esclusione ex lege: come rilevato, si tratta del 2014, con il risultato che, fino al 2013 (UNICO 2014), l’eventuale non debenza dell’IRAP continuerà a dover essere vagliata sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali ad oggi intervenuti.
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