Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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venerdì 11 gennaio 2013

ACQUISTI D A REPUBBLICA DI SAN MARINO


 31 agosto 2011
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Data: 23/08/2011
La disciplina IVA degli acquisti da San Marino prevede numerose particolarità che derogano ai criteri generali. In queste s’innestano le peculiarità degli acquisti effettuati dagli enti non commerciali. Va premesso che la Repubblica di San Marino non costituisce uno Stato membro della UE né fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/1972.
Per gli acquisti di servizi, si applicheranno le regole generali in materia di individuazione del luogo di imposizione, salvo specifiche deroghe (es. servizi su immobili) per cui:
  • saranno rilevanti territorialmente in Italia le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972);
  • saranno fuori dal campo di applicazione le prestazioni rese a privati nazionali. Peraltro, non devono considerarsi soggetti passivi coloro che ricevono servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, compreso quello da parte dei loro dipendenti (art. 19 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011). Tale principio, dunque, oltre che per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 7-ter, comma 2, lett. a) del Decreto IVA), la natura dell’acquisto dei quali è oggetto di valutazione da parte del prestatore del servizio, vale anche con riferimento alle persone giuridiche che si trovano nelle predette condizioni previste dal citato reg. UE (CM 37/E/2011).
Per soggetti passivi devono intendersi anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni ex art. 4, co.4 del Decreto IVA, cioè: gli enti non commercialiche svolgono attività commerciale; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non svolgono attività commerciale, ma che sono identificati ai fini IVA (art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c) del Decreto IVA).
In particolare, rientrano tra questi ultimi soggetti:
  • coloro che hanno effettuato nell’anno precedente, ovvero effettuino nell’anno in corso, acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia di 10.000 euro fissata dall’art. 38, comma 5, lett. c) del DL n. 331/1993 o che hanno optato per l’imposizione nel nostro Paese;
  • gli operatori che hanno eseguito, entro gli stessi termini, acquisti presso operatori di San Marino superiori alla soglia di 8.263,31 euro, nonché i soggetti che, pur non avendo superato tali soglie, abbiano optato per l’imposizione in Italia. In linea generale, si ricorda che in caso di acquisto di beni e servizi effettuato nei confronti di soggetti non residenti (quindi, anche sammarinesi) in virtù di operazioni rilevanti territorialmente in Italia, tutti gli obblighi IVA dovranno essere adempiuti dal committente nazionale attraverso il sistema del c.d. “reverse charge” (art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972), mediante autofattura e duplice annotazione, sul registro vendite e su quello acquisti, di tale documento. Se il servizio è acquistato da privati nazionali, si applicheranno, invece, le imposte locali del Paese del prestatore del servizio.
Per quanto concerne gli acquisti di beni, anche se San Marino costituisce uno Stato extra-UE, non si applica la disciplina prevista per le importazioni, ma sono previste due particolari procedure, alternative:
  • con addebito d’imposta da parte del fornitore di San Marino;
  • senza indicazione dell’IVA da parte di quest’ultimo.
Nel primo caso (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 158/2000), il cedente sammarinese emette fattura in quattro copie indicando: il proprio numero di identificazione; la partita IVA dell’acquirente; l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario italiano.
Tali fatture devono poi essere presentate all’Ufficio tributario sammarinese congiuntamente ad un elenco riepilogativo in quattro copie e previo versamento dell’imposta. Successivamente, il fornitore sammarinese trasmette al soggetto IVA italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio, perforata con datario e timbrata con impronta secco. L’operatore nazionale annoterà la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e potrà portare in detrazione l’imposta secondo i criteri generali.
Secondo l’altra procedura, l’operatore sammarinese emetterà fattura in tre esemplari, riportando sulla stessa il proprio codice identificativo e la partita IVA del cessionario italiano e presenterà detti documenti, accompagnati da un elenco riepilogativo in tre copie, all’Ufficio tributario sammarinese, il quale apporrà sugli stessi un timbro a secco, restituendo al cedente sammarinese due esemplari delle fatture (cfr. DM 24 dicembre 1993). Un esemplare delle fatture vistate sarà, poi, inviato dall’operatore sammarinese all’acquirente italiano, il quale adempierà agli obblighi IVA a norma dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 (autofatturazione). Il soggetto nazionale dovrà, inoltre, avere cura di comunicare al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non è previsto, tuttavia, un preciso limite temporale) l’annotazione delle predette operazioni sui registri IVA.
Particolarità per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali
Particolarità vigono per gli acquisti di beni e/o di servizi realizzati da enti non commerciali, soggetti passivi o non soggetti passivi, ma comunque identificati ai fini IVA in Italia. In caso di acquisti effettuati in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e per i quali l’imposta è stata applicata ai sensi dell’art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972 (reverse charge), gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta dovranno essere, infatti, adempiuti da questi ultimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 3 e 49 del DL n. 331/1993 (articolo 30-bis del DPR n. 633/1972). Pertanto, detti enti non commerciali dovranno annotare l’autofattura emessa in unapposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del Decreto IVA (in tale registro dovranno essere annotate anche le fatture IVA emesse dall’operatore sammarinese secondo l’altra procedura), nonché versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti registrati nel mese precedente tramite modello F24. Allo stesso tempo, tali soggetti sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione (c.d. “modello INTRA12”), nella quale devono essere riportati gli acquisti registrati nel mese precedente, l’importo relativo all’IVA dovuta, nonché gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante.
Inoltre, i citati enti non commerciali non soggetti passivi dovranno adempiere agli obblighi IVA secondo le modalità indicate esclusivamente nelle ipotesi in cui l’ammontare degli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino abbia superato nell’anno precedente ovvero superi nell’anno in corso il limite di 8.263,31 euro o laddove, pur non avendo superato tale soglia, gli stessi abbiano optato per l’imposizione in Italia; in caso contrario, l’imposta sarà assolta nella Repubblica di San Marino, poiché il fornitore sammarinese addebiterà l’Iva locale con la propria fattura. Ad ogni modo, a prescindere dalla procedura adottata, per l’acquisto di servizi da fornitori sammarinesi non è previsto alcun obbligo ai fini INTRASTAT. Gli acquisti realizzati dai soggetti privati saranno assoggettate ad imposta nella Repubblica di San Marino, salvo che si tratti di acquisti (a titolo oneroso) di mezzi di trasporto nuovi o di beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, con invio a carico del cedente, in caso di superamento della soglia di 35.000 euro o di opzione da parte del cedente per il pagamento del tributo in Italia.
Infine, rientrando San Marino tra i Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001, i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione che coinvolgono gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato. Devono essere comunicate anche le prestazioni di servizi rese/ricevute prive del requisito della territorialità (DM 5 agosto 2010). Tuttavia, non occorre indicare nel modello UNICO l’ammontare degli acquisti ai fini della deducibilità dei relativi costi e spese, poiché San Marino non è presente nella lista di Paesi di cui al DM 23 gennaio 2002.

Fonte: Eutekne.info
Autore: L. Cacciapaglia e F. D’Alfonso

Disciplina degli scambi commerciali con San Marino - 4
Le cessioni a residenti nazionali da parte di operatori residenti sammarinesi
Come si è già più volte detto nei precedenti articoli, la disciplina Iva che regola i rapporti di scambio Italia e San Marino si ispira a quella adottata tra i Paesi comunitari.
Per quel che attiene gli acquisti effettuati da parte di operatori economici, il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 prevede due possibili procedure a cui se ne deve aggiungere una terza, prevista in via amministrativa, nella quale è consentito l'intervento del rappresentante fiscale in Italia dell'operatore sammarinese.
È importante sottolineare come le tre procedure sono perfettamente intercambiabili, per cui le parti sono libere di scegliere quella che ritengono più opportuna.
Su questo specifico aspetto si segnala come a nulla influisce in tale scelta la circostanza che l'operatore economico sammarinese abbia in Italia un proprio rappresentante fiscale.

Peraltro, occorre mettere in evidenza che le tre procedure appena individuate comportano conseguenze assai diverse per l'acquirente italiano di modo che sarà sempre quest'ultimo a decidere la modalità più idonea per effettuare gli acquisti da un operatore sammarinese.
L'unica limitazione nel scegliere una procedura rispetto a un'altra è individuabile in una norma prevista unilateralmente dal legislatore sammarinese.
Si tratta di una disposizione in vigore dal 1° settembre 1997, che impone ai propri operatori la fatturazione verso l'Italia con addebito dell'Iva in presenza delle seguenti condizioni soggettive e oggettive:
  • operatori abilitati a svolgere attività commerciale senza essere vincolati a una tabella merceologica quando, in corso d'anno, le vendite verso lo stesso cliente hanno raggiunto il valore complessivo di 1.549.371,00 euro, le cessioni successive devono sempre avvenire con addebito dell'Iva (è irrilevante la tipologia dei beni ceduti)
  • titolari di licenza commerciale all'ingrosso e titolari di licenza industriale di produzione abilitati a esercitare l'intermediazione commerciale quando le vendite in corso d'anno verso lo stesso cliente hanno raggiunto il valore complessivo di 1.549.371,00 euro, con la cessione dei beni appartenenti alle categorie alimentari, comprese le bevande e gli alcolici; carni e prodotti ittici; pelli da pellicceria; telefoni; preziosi in genere.
Laddove con un'unica cessione sia superato l'ammontare di vendite indicato, l'intero imponibile di detta cessione deve essere fatturato con addebito dell'Iva.

Acquisti da San Marino con addebito dell'Iva
Nel caso in cui in una operazione d'acquisto l'operatore sammarinese emetta una fattura con addebito di Iva, quest'ultima deve essere parificata in tutto a una fattura emessa da un operatore nazionale.
Tuttavia, l'acquirente deve prestare la massima attenzione che sul documento siano presenti i timbri e le annotazioni dell'Ufficio tributario e dell'Ufficio Iva di Pesaro, poiché soltanto questa fattura in "originale" consente all'operatore italiano di effettuare l'annotazione nel registro Iva acquisti di cui all'articolo 25 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, di poter detrarre l'imposta pagata al fornitore, in base alle disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti.

Acquisti da San Marino senza addebito dell'Iva
Questa procedura è in tutto simile a quella prevista in ambito comunitario: infatti, l'acquirente italiano deve integrare con l'imposta dovuta la fattura e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione in riferimento alle fatture di vendita e di acquisto emesse e/o registrate fino a quel momento (operazione meglio conosciuta come "doppia registrazione").
Anche in questo caso, è di fondamentale importanza che l'integrazione avvenga sull'esemplare della fattura "originale" inviata dall'operatore sammarinese, che, pertanto, dovrà contenere i timbri apposti dall'Ufficio tributario.
Peraltro, si deve tenere presente un ulteriore adempimento a carico dell'acquirente, che consiste nel dare una comunicazione all'ufficio delle Entrate territorialmente competente dell'avvenuta annotazione nei registri di acquisto e vendite.
Non essendoci specifici modelli la comunicazione potrebbe essere del seguente tenore:

(denominazione del contribuente italiano)
  Spett.le
Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto/Entrate
di ..................................
via ...........
città .................. c.a.p.

 
Ci pregiamo comunicarVi che la fattura n. .... del ../../.. di €. .......... emessa dalla ditta ....................... SM00000 con sede nella Repubblica di San Marino via................ n. .. è stata annotata dalla ns. ditta/società, nel registro degli acquisti al n. .... il ../../.. e nel registro fatture al n. .... il ../../..
 

Distinti saluti

(timbro e firma)


 


Per questo adempimento non sono previsti specifici limiti temporali; a ogni modo deve essere tenuto presente che al medesimo adempimento, previsto dal precedente decreto che regolava fino al 31 dicembre 1993 gli scambi italo sammarinesi (cfr. articolo 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972), erano stati stabiliti dei termini con la circolare del 20 aprile 1973, n. 30.
Quest'ultima affermava che: "l'operatore italiano, eseguite, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del D.M. 29.12.1972, le annotazioni nei registri previsti dal D.P.R. n. 633, deve darne comunicazione al competente Ufficio I.V.A. non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui ha effettuato le annotazioni medesime. Peraltro, qualora gli acquisti nel territorio della Repubblica di San Marino non siano occasionali, le comunicazioni in questione potranno essere trasmesse all'Ufficio I.V.A. in allegato alla dichiarazione periodica di imposta (mensile o trimestrale)".
Si ritiene che detti termini siano a tutt'oggi validi, avendo presente che essi debbano essere comunque rivisitati in considerazione dell'evoluzione che nel tempo ha subito la disciplina Iva.
Atteso ciò, non essendo più previste le dichiarazioni periodiche, si dovrà oggi fare riferimento alle liquidazioni dell'imposta mensili o trimestrali.
A fronte di tali incertezze e difficoltà sui termini da osservare nell'effettuare la comunicazione, c'è da chiedersi come possa essere sanzionato il richiamato obbligo anche in considerazione del fatto che esso non trova puntuale riferimento nelle norme che disciplinano il vigente sistema sanzionatorio di cui al Dlgs del 18 dicembre 1997, n. 471.

Acquisti da San Marino tramite il rappresentante fiscale del cedente sammarinese
In aggiunta alle due precedenti procedure disciplinate dal decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, si è affiancata una procedura che prevede l'intervento del rappresentante fiscale, così come disciplinato dal secondo comma dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972.
In sostanza, nelle cessioni a residenti italiani gli operatori sammarinesi impiegano il proprio rappresentante fiscale (evidentemente se nominato) e, pertanto, la transazione diviene "un'operazione interna".
Questo comporta che l'acquirente italiano deve trattare la fattura emessa dal rappresentante fiscale (ovvero direttamente dall'operatore sammarinese, purché quest'ultimo indichi sul documento anche i dati identificativi del proprio rappresentante fiscale) esattamente come una qualsiasi fattura emessa da un operatore economico nazionale a fronte di una cessione, con tutte le conseguenze che tale circostanza comporta (pagamento dell'Iva esposta, registrazione e annotazione nelle dichiarazioni periodiche e annuali).
Sull'impiego del rappresentante fiscale negli scambi con operatori sammarinesi si è espresso positivamente il ministero delle Finanze il quale, con comunicazione (protocollo n. 1998/68727) dell'8 settembre 1998, ha fornito chiarimenti alla direzione regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna precedentemente interpellata in merito da un professionista.

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