Confermato l’incremento delle deduzioni IRAP dal 2014
Aumentano gli sconti IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (si tratta del 2014,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In
particolare, l’art. 1, comma 484 della L. 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilità 2013) incrementa l’importo:
- sia delle deduzioni previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.
Le deduzioni di cui al primo punto sono state introdotte dall’art. 1 commi 266-269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), al fine di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
In particolare, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, dal 2007 è prevista la deducibilità:
- dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- di un importo forfetario variabile in base alla zona d’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.
Intervenendo proprio sulla deduzione forfetaria, la legge di stabilità prevede l’aumento da 4.600 a 7.500 euro, su base annua, della deduzione forfetaria base, prevista per tutte le assuzioni a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il lavoratore sia impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione passerà da 9.200 euro a 15.000 euro. La deduzione maggiorata per le aree svantaggiate è fruibile nei limiti delle regole relative agli aiuti “de minimis”, in base alle quali l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari.
Nell’ipotesi in cui i dipendenti siano di sesso femminile, indipendentemente dall’età, ovvero siano di età inferiore ai 35 anni indipendentemente dal sesso, l’ammontare deducibile risulterà pari a:
- 21.000 euro (15.200 euro fino al 2013) per le Regioni svantaggiate (sempre tenendo conto del limiti comunitari);
- 13.500 euro (10.600 euro fino al 2013) per il restante territorio nazionale.
Gli altri aspetti della disciplina restano invariati, ivi incluse le esclusioni, legate, da un lato, alla natura dei soggetti beneficiari (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall’altro, ai settori in cui essi operano (le c.d. public utilities).Sempre a partire dal 2014, cambia anche la deduzione per i soggetti di minori dimensioni, vale a dire per coloro che hanno un valore della produzione netta non superiore a 180.999,91 euro.
In pratica, si torna alla disciplina ante L. 244/2007; saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e le associazioni professionali, l’importo delle deduzioni sarà il seguente:
- 10.500 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
- sia delle deduzioni previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.
Le deduzioni di cui al primo punto sono state introdotte dall’art. 1 commi 266-269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), al fine di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
In particolare, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, dal 2007 è prevista la deducibilità:
- dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- di un importo forfetario variabile in base alla zona d’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.
Intervenendo proprio sulla deduzione forfetaria, la legge di stabilità prevede l’aumento da 4.600 a 7.500 euro, su base annua, della deduzione forfetaria base, prevista per tutte le assuzioni a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il lavoratore sia impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione passerà da 9.200 euro a 15.000 euro. La deduzione maggiorata per le aree svantaggiate è fruibile nei limiti delle regole relative agli aiuti “de minimis”, in base alle quali l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari.
Nell’ipotesi in cui i dipendenti siano di sesso femminile, indipendentemente dall’età, ovvero siano di età inferiore ai 35 anni indipendentemente dal sesso, l’ammontare deducibile risulterà pari a:
- 21.000 euro (15.200 euro fino al 2013) per le Regioni svantaggiate (sempre tenendo conto del limiti comunitari);
- 13.500 euro (10.600 euro fino al 2013) per il restante territorio nazionale.
Gli altri aspetti della disciplina restano invariati, ivi incluse le esclusioni, legate, da un lato, alla natura dei soggetti beneficiari (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall’altro, ai settori in cui essi operano (le c.d. public utilities).Sempre a partire dal 2014, cambia anche la deduzione per i soggetti di minori dimensioni, vale a dire per coloro che hanno un valore della produzione netta non superiore a 180.999,91 euro.
In pratica, si torna alla disciplina ante L. 244/2007; saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e le associazioni professionali, l’importo delle deduzioni sarà il seguente:
- 10.500 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
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