2 gennaio 2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito la nota n. 261118 dello scorso 21 dicembre, con la quale sono stati fissati gli importi dovuti a titolo di diritto camerale annuale per il 2013.Nella sostanza, vengono confermate le misure previste per lo scorso anno per tutti i soggetti obbligati.
Si ricorda che, a seguito della Riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio ad opera del DLgs. 23/2010, l’aggiornamento del diritto annuale tramite apposito provvedimento ministeriale non è più necessario qualora le misure del tributo rimangano invariate.
In calce all’articolo sono indicati, in forma tabellare, gli importi dovuti e i criteri di determinazione del tributo.
Si ricorda che i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale nella misura fissa pari a 30 euro.
Inoltre, oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 110 euro.
Vengono anche stabilite le misure del tributo per i soggetti di nuova iscrizione:
- le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese, e i soggetti iscritti al REA, dal 1° gennaio 2013 sono tenuti a corrispondere gli importi fissi riportati nelle tabelle sotto indicate (rispettivamente, 88 euro, 200 euro e 30 euro);
- le società semplici agricole versano 100 euro;
- tutte le altre nuove imprese versano l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200 euro.Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2013, appartenenti ad imprese già iscritte, versano una somma pari al 20% degli importi testé indicati.
Per le nuove iscrizioni, il tributo deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
Infine, sull’importo complessivo dovuto occorre aggiungere l’eventuale maggiorazione stabilita dalla CCIAA di appartenenza, fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.
Si ricorda che, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 17 giugno 2013, in quanto il 16 cade di domenica).
Paola Rivetti - EUTEKNE.INFO
Registro delle Imprese - Sezione speciale | ||
Criteri di determinazione del tributo | Soggetti | Importi dovuti (euro) |
Misura fissa | Imprese individuali | 88 |
Misura fissa | Società semplici agricole | 100 (50% nella misura prevista per il primo scaglione |
Società semplici non agricole | 200 (misura prevista per il primo scaglione di fatturato) | |
Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 | 200 (misura prevista per il primo scaglione di fatturato) |
Registro delle Imprese - Sezione ordinaria | ||
Criteri di determinazione del tributo | Soggetti | Importi dovuti (euro) |
Misura fissa | Imprese individuali | 200 |
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2012 | Tutte le altre imprese | In base all’aliquota |
Scaglioni di fatturato | Importi fissi e aliquote | Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato (euro) | |
da euro | a euro | ||
0 | 100.000 | 200 euro (fisso) | 200 |
100.000,01 | 250.000 | 0,015% | 200 + 0,015% della parte eccedente 100.000 |
250.000,01 | 500.000 | 0,013% | 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000 |
500.000,01 | 1.000.000 | 0,010% | 255 + 0,010% della parte eccedente 500.000 |
1.000.000,01 | 10.000.000 | 0,009% | 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 |
10.000.000,01 | 35.000.000 | 0,005% | 1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000 |
35.000.000,01 | 50.000.000 | 0,003% | 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000 |
50.000.000,01 | 0,001% | 2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino ad un massimo di 40.000 euro) |
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