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venerdì 4 gennaio 2013

Approvato il decreto sul «nuovo» redditometro

Accertamento

Approvato il decreto sul «nuovo» redditometro

Valorizzate le spese sostenute dal contribuente a vario titolo, anche mediante l’applicazione di metodi statistici

/ Venerdì 04 gennaio 2013
È stato finalmente approvato il decreto attuativo del “nuovo” redditometro, per cui nel prossimo futuro potranno essere emessi gli accertamenti a partire dall’anno 2009 sulla base di tale modalità accertativa.
Come si ricorderà, l’art. 38 del DPR 600/73 era stato modificato dal DL 78/2010 in maniera radicale, dando un nuovo volto all’accertamento sintetico.
Sulla spesa patrimoniale, la nuova disposizione è praticamente in vigore, siccome le spese sostenute si imputano quale maggior reddito nell’anno della loro effettuazione, e ciò si sostituisce alla “vecchia” presunzione per quinti.
Relativamente al “redditometro”, preso atto del carattere obsoleto del DM del 10 settembre 1992, il Legislatore aveva sancito che avrebbero dovuto essere emanati appositi decreti attuativi, che tenessero in considerazione l’ubicazione territoriale del contribuente e il suo nucleo familiare.
Ecco che il decreto ha visto la luce, ed è imminente la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Come prima considerazione, è possibile affermare che, grossomodo, vengono confermati gli aspetti salienti che caratterizzano il “Redditest”, software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di verificare se il tenore di vita è coerente con quanto dichiarato.
La determinazione del reddito, ferma restando la necessità di verificare lo scostamento del 20% tra dichiarato e accertato, avviene mediante l’utilizzo sia delle spese che emergono dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia di coefficienti di spesa statistici, relativi a spese comuni come potrebbero essere quelle per il carburante.
Dall’esame del decreto, la prima cosa che viene da dire è che siamo in presenza di uno studio di settore per famiglie, posto che sotto vari aspetti la quantificazione del reddito è lasciata all’applicazione di parametri statistici non delineati.
Possibile censurare l’entità della spesa attribuita
In pratica, si partirà dal possesso di determinati beni come casa e auto, si considereranno le spese sostenute sia per il loro mantenimento sia per l’acquisto di altri beni anche di normale consumo, poi, dopo aver vagliato altresì gli investimenti effettuati e la quota di risparmio accantonata, ecco che sarà determinato il reddito globale.
Come detto espressamente nel decreto, verrà considerato il valore più alto tra quello risultante dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria e quello imputato dai coefficienti statistici.
Il tutto, come prevede la legge, “contestualizzato”, in quanto verrà dato rilievo sia alla situazione familiare del contribuente sia alla sua ubicazione territoriale, ma anche qui in base a determinazioni statistiche non ben delineate.
Per ciò che riguarda l’incidenza della cosiddetta “famiglia fiscale”, nel decreto si precisa che verranno imputate al contribuente le spese sostenute dal coniuge e dagli altri familiari fiscalmente a carico.
Interessante si profila la valenza degli incrementi patrimoniali, che, a differenza di quanto era stato detto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/2011, hanno a questo punto rilievo altresì nel “redditometro”.
Nella tabella A allegata al decreto (e in calce al presente articolo), peraltro, si precisa come per incremento patrimoniale si consideri l’ammontare degli investimenti eseguiti nell’anno meno i disinvestimenti sempre dell’anno e i disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto del bene.
Da salutare con favore sono le precisazioni in merito alla prova contraria: oltre al riferimento, peraltro contenuto nell’art. 38 del DPR 600/73, ai redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte e alle poste legalmente escluse dalla formazione della base imponibile, si stabilisce che il contribuente avrà diritto di dimostrare il diverso ammontare delle spese a lui attribuite.
Pertanto, è possibile dimostrare che, ad esempio, nonostante si possieda un’auto di lusso, non si spenda molto per il carburante in quanto la si usa pochissimo, e così via.
Rimane a nostro avviso fermo che, per come è strutturata la determinazione sintetica del reddito, non potranno che trovare piena applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione in tema di studi di settore: l’Agenzia delle Entrate, senza eccezioni, avrà l’obbligo di riscontrare quanto risultante dal “redditometro” con elementi ulteriori, in quanto solo così potrà ritenersi assolto l’onere della prova.

/ Alfio CISSELLO FONTE:EUTEKNE

Tabella A - Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva
 CONSUMI
 Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
alimentari e bevande
abbigliamento e calzature
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Abitazione
mutuo
canone di locazione
fitto figurativo (in assenza, nel Comune di residenza, di
- abitazione in proprietà, o altro diritto reale;
- locazione;
- abitazione in uso gratuito da familiare)
canone di leasing immobiliare
acqua e condominio
manutenzione ordinaria
intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Combustibili ed energia
energia elettrica
gas
riscaldamento centralizzato
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa
elettrodomestici e arredi
altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)
collaboratori domestici
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Sanità
medicinali e visite mediche
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Trasporti
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar
bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni
pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili
tram, autobus, taxi e altri trasporti
canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Comunicazioni
acquisto apparecchi per telefonia
spese telefono
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Istruzione
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili (ad esempio, per asili nido, scuola per l’infanzia, corsi universitari, master, ecc.)
soggiorni studio all’estero
canoni di locazione per studenti universitari
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Tempo libero, cultura e giochi
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer
abbonamenti pay-tv
attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali
giochi on-line
cavalli
animali domestici (comprese le spese veterinarie)
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 Altri beni e servizi
assicurazioni danni, infortuni e malattia
contributi previdenziali obbligatori
barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza
prodotti per la cura della persona
centri benessere
argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi
borse, valige ed altri effetti personali
onorari liberi professionisti
alberghi, pensioni e viaggi organizzati
pasti e consumazioni fuori casa
assegni periodici corrisposti al coniuge
altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
 INVESTIMENTI
 Elemento indicativo di capacità contributiva
Incremento patrimoniale:
ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
Ad esempio per: immobili, autoveicoli, polizze vita, azioni, obbligazioni

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