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venerdì 4 gennaio 2013

IVIE e IVAFE solo dal 2012 con lo scomputo di quanto già versato

IMPOSTE PATRIMONIALI

IVIE e IVAFE solo dal 2012 con lo scomputo di quanto già versato

La legge di stabilità prevede che il versamento di tali imposte avvenga sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità dell’IRPEF

/ Venerdì 04 gennaio 2013
L’art. 19 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito un nuovo sistema di imposte patrimoniali. Per effetto delle disposizioni in argomento:
- le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all’estero sono soggette ad un’imposta dello 0,76% sul costo e, in mancanza, secondo il valore di mercato dei medesimi (c.d. “IVIE”);
- le persone fisiche residenti in Italia sono soggette ad un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (c.d. “IVAFE”).
Con la legge di stabilità per il 2013 (L. 24 dicembre 2012 n. 228, in vigore dal 1° gennaio), le disposizioni relative all’IVIE e all’IVAFE vengono adeguate in modo da evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all’IMU e all’imposta di bollo ordinaria (anche se in realtà vi è stato già un primo intervento di coordinamento con il diritto comunitario ad opera del DL 16/2012).
Per questo motivo, viene ora previsto che:
- le imposte entrano in vigore a partire dal 2012;
- il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo con le stesse modalità previste per l’IRPEF.
In materia di IVIE, è stato soppresso il regime dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e delle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR. Resta fermo, comunque, che si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze (ossia, l’imposizione è stata equiparata a quella ordinariamente prevista dalla disciplina IMU).
Riguardo all’IVAFE da applicare in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro), è stato espunto dalla norma il riferimento ai Paesi dell’Unione europea ed ai Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Pertanto, l’IVAFE è dovuta per 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti.
Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
Si ricorda che l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
I versamenti del 2011 costituiscono acconti
La legge di stabilità per il 2013 ha inoltre previsto che i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero effettuati per l’anno 2011 in conformità al provv. Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.
Si conferma che dall’IVIE e dall’IVAFE è possibile detrarre, fino a concorrenza del loro ammontare, le rispettive imposte patrimoniali su immobili e sulle attività finanziarie corrisposte all’estero.
Sempre in relazione ai versamenti, si segnala, poi, che la circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28 ha chiarito come, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non si debba eseguire il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro. Conseguentemente, nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVIE o all’IVAFE non sia superiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato.
 / Salvatore SANNA FONTE EUTEKNE

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