sotto i 300 Euro: Le regole dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate tratta l’argomento nella risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012 e sostiene che, in caso di opzione per la contabilità semplificata, il documento riepilogativo emesso per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro può essere utilizzato non solo per registrare le operazioni ai fini IVA, ma anche per annotare i relativi incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.
L’aspetto fondamentale da tener presente, però, e che costituisce la novità della risoluzione, è che le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel predetto documento, siano state tutte saldate. Non è quindi sufficiente, come sostiene la parte scrivente il quesito, elencare le fatture emesse e/o ricevute in un unico documento e annotare a fine anno il mancato incasso/pagamento di una singola fattura.
L’Agenzia coglie l’occasione per riepilogare i passaggi fondamentali della normativa in esame. L’art. 19, comma 1, del DPR n. 600/1973 prevede per gli esercenti arti e professioni l’annotazione cronologica, in apposito registro, delle somme percepite nell’esercizio dell’arte o professione. Il DPR n. 695/1996, all’art. 3, comma 1, semplifica la tenuta della contabilità prevedendo che il registro il cronologico può non essere tenuto se nei registri IVA vengono effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini del tributo sul valore aggiunto. Il principio di cassa di cui all’art. 54 del TUIR viene garantito, in caso di mancato incasso dei compensi o di effettivo pagamento delle spese, riportando, nei registri in esame e in riferimento alle singole operazioni, l’importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti.
Dall’analisi normativa effettuata è possibile affermare che nei registri IVA vanno annotate sia le operazioni rilevanti ai fini IVA, sia (in apposite sezioni) i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale. Restano fermi i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972.
In definitiva:
- l’art. 6 del DPR n. 695/1995 dispone che le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, possono essere annotate attraverso un documento riepilogativo, nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell’imposta;
- la risoluzione n. 80/2012, ammette tale semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, purché gli stessi siano annotati in una sezione separata del registro IVA.
- deve essere sottolineato che l’art. 3 del DPR n. 695/1996, nel prevedere la condizione dell’annotazione separata all’interno dei registri IVA, rinvia espressamente all’art. 19 del DPR n. 600/1973. Ne deriva che è necessario registrare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante ai fini sia dell’IVA che delle imposte dirette.
L’annotazione separata rimane necessaria per le fatture attive e/o passive non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore a 300 euro.
E’ bene ricordare, infine, che le singole fatture vanno conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche per consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
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