Due mesi di tempo in più per registrare gli acquisti intracomunitari
L’imposta deve essere imputata al mese
che precede quello di ricevimento della fattura, in contrasto con la
Direttiva comunitaria
/ Lunedì 14 gennaio 2013
La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha esteso gli adempimenti previsti per gli acquisti intracomunitari a tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, soggette a reverse charge, poste in essere con una controparte stabilita in altro Paese UE (art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972).
Le modifiche, applicabili dal 1° gennaio di quest’anno, assumono particolare importanza anche perché la Commissione europea (doc. COM (2011) 851 def.), ha ritenuto probabile che l’attuale sistema impositivo degli scambi intracomunitari di beni, fondato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione, da transitorio (cfr. art. 404 della Direttiva n. 2006/112/CE), diventerà definitivo.
Riguardo alla registrazione, il previgente art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993 prevedeva che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.
A seguito della riformulazione operata dalla L. n. 228/2012, l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente. Ai fini, invece, dell’annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, sicché vale la regola generale di cui all’art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, in base alla quale le fatture passive vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, ossia entro il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972.
La modifica in esame deve essere coordinata con la nuova tempistica prevista per l’obbligo di regolarizzazione, da parte del cessionario, degli acquisti intracomunitari per i quali il cedente non ha emesso fattura.
L’art. 46, comma 5, del DL n. 331/1993 dispone, infatti, che se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto ad emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese; la relativa registrazione deve essere eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993).
In definitiva, l’acquirente italiano ha due mesi di tempo in più per registrare l’acquisto intracomunitario posto in essere, siccome si passa dal giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.
Nel dettaglio, dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1 e 46, comma 5, si evince che il termine entro il quale la fattura dell’acquisto intracomunitario deve essere registrata dipende dal momento in cui sorge l’obbligo di autofatturazione. In pratica, il termine “ordinario” (giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura) è differito al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che il nuovo art. 39, comma 1 fa coincidere con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dal Paese UE di partenza a quello (diverso) di destinazione (nella specie, l’Italia).
Ipotizzando che l’acquisto intracomunitario sia effettuato il 15 gennaio (data di inizio del trasporto/spedizione):
- se la fattura è ricevuta entro il 31 gennaio, ossia nel mese di effettuazione dell’operazione, la registrazione deve avvenire entro il 15 febbraio e con riferimento al mese di gennaio;
- se la fattura è ricevuta entro il 28 febbraio, cioè nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre provvedere alla registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al mese di febbraio;
- allo stesso modo, in caso di ricevimento della fattura entro il 31 marzo, ossia nel secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il termine per la registrazione è il 15 aprile e con riferimento al mese di marzo ai fini della liquidazione IVA;
- la fattura ricevuta successivamente al 31 marzo, ovvero non ricevuta, impone al cessionario l’obbligo di emettere l’autofattura entro il 15 aprile, annotandola entro lo stesso termine e con riferimento al mese di marzo.
La disciplina in esame parrebbe, tuttavia, in contrasto con l’art. 69 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo il quale l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data. Dunque, nell’esempio considerato, l’imposta relativa all’acquisto intracomunitario non fatturato dal cedente entro il 15 febbraio (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) dovrebbe essere in ogni caso imputata nella liquidazione di febbraio.
fonte:eutekne
La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha esteso gli adempimenti previsti per gli acquisti intracomunitari a tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, soggette a reverse charge, poste in essere con una controparte stabilita in altro Paese UE (art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972).
Le modifiche, applicabili dal 1° gennaio di quest’anno, assumono particolare importanza anche perché la Commissione europea (doc. COM (2011) 851 def.), ha ritenuto probabile che l’attuale sistema impositivo degli scambi intracomunitari di beni, fondato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione, da transitorio (cfr. art. 404 della Direttiva n. 2006/112/CE), diventerà definitivo.
Riguardo alla registrazione, il previgente art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993 prevedeva che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.
A seguito della riformulazione operata dalla L. n. 228/2012, l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente. Ai fini, invece, dell’annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, sicché vale la regola generale di cui all’art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, in base alla quale le fatture passive vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, ossia entro il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972.
La modifica in esame deve essere coordinata con la nuova tempistica prevista per l’obbligo di regolarizzazione, da parte del cessionario, degli acquisti intracomunitari per i quali il cedente non ha emesso fattura.
L’art. 46, comma 5, del DL n. 331/1993 dispone, infatti, che se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto ad emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese; la relativa registrazione deve essere eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993).
In definitiva, l’acquirente italiano ha due mesi di tempo in più per registrare l’acquisto intracomunitario posto in essere, siccome si passa dal giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.
Nel dettaglio, dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1 e 46, comma 5, si evince che il termine entro il quale la fattura dell’acquisto intracomunitario deve essere registrata dipende dal momento in cui sorge l’obbligo di autofatturazione. In pratica, il termine “ordinario” (giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura) è differito al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che il nuovo art. 39, comma 1 fa coincidere con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dal Paese UE di partenza a quello (diverso) di destinazione (nella specie, l’Italia).
Ipotizzando che l’acquisto intracomunitario sia effettuato il 15 gennaio (data di inizio del trasporto/spedizione):
- se la fattura è ricevuta entro il 31 gennaio, ossia nel mese di effettuazione dell’operazione, la registrazione deve avvenire entro il 15 febbraio e con riferimento al mese di gennaio;
- se la fattura è ricevuta entro il 28 febbraio, cioè nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre provvedere alla registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al mese di febbraio;
- allo stesso modo, in caso di ricevimento della fattura entro il 31 marzo, ossia nel secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il termine per la registrazione è il 15 aprile e con riferimento al mese di marzo ai fini della liquidazione IVA;
- la fattura ricevuta successivamente al 31 marzo, ovvero non ricevuta, impone al cessionario l’obbligo di emettere l’autofattura entro il 15 aprile, annotandola entro lo stesso termine e con riferimento al mese di marzo.
La disciplina in esame parrebbe, tuttavia, in contrasto con l’art. 69 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo il quale l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data. Dunque, nell’esempio considerato, l’imposta relativa all’acquisto intracomunitario non fatturato dal cedente entro il 15 febbraio (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) dovrebbe essere in ogni caso imputata nella liquidazione di febbraio.
fonte:eutekne
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