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domenica 13 gennaio 2013

Il modello 770: mancato versamento ritenute

12 gennaio 2013

Il modello 770 “condanna” il sostituto


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La fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate può essere provata anche senza produrre le prescritte certificazioni, limitandosi ad evidenziare quanto indicato nel modello 770.
L’interessante precisazione è fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11 gennaio 2013 n. 1443.

Un soggetto veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per la fattispecie di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Risultavano, infatti, non versate, nel termine prescritto, ritenute “certificate” per un ammontare superiore a 400.000 euro, operate nel periodo d’imposta 2004. A tali fini, la Corte d’Appello riteneva determinante il modello 770, documento con il quale il sostituto comunica all’Erario gli importi trattenuti e da versare, recante, implicitamente, la certificazione (richiesta dalla norma) delle ritenute operate. Contro tale decisione, l’imputato sottolineava come l’incriminazione sia limitata alle sole ritenute risultanti dalle certificazioni (da consegnare all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro, ex art. 4 comma 6-quater del DPR 322/98). Era, quindi, necessario provare, per la configurabilità del reato, l’esistenza dellecertificazioni, dal momento che ad essere punito è l’omesso versamento delle ritenute certificate e non l’omesso versamento delle ritenute indicate nel modello 770.

La Suprema Corte reputa il ricorso infondato. Ricapitolato, con qualche incertezza, l’iter che ha condotto alla reintroduzione della fattispecie nel sistema penale tributario, si osserva come, se è vero che essa si propone di sanzionare l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, non vi è ragione per ritenere che la prova di ciò debba ricavarsi solo dalle certificazioni, senza possibilità di ricorrere ad elementi “equipollenti”.

L’onere della prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate, trattandosi di elemento costitutivo del reato, grava, senza dubbio, sulla pubblica accusa, che può assolverlo mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indiziaria. Correttamente, allora, i giudici di merito hanno ritenuto che la prova del rilascio della certificazione – e quindi della effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate – emergeva dal Modello 770, recante le ritenute operate da considerarsi certificate, non avendo senso dichiarare quello che non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato. A sostegno di tale conclusione è addotto un recente precedente dei Giudici di Legittimità. Nella sentenza 12 luglio 2012 n. 27718, infatti, si legge: “I giudici del merito, condividendo l’assunto difensivo secondo il quale la fattispecie di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 presuppone che le ritenute non versate debbano essere certificate, hanno ritenuto, con motivazione esaustiva incensurabile in questa sede, che la prova della certificazione nel caso di specie risultasse dalla dichiarazione effettuata dall’imputato nel modello 770, nel quale, in veste di sostituto di imposta, l’imputato aveva dichiarato l’ammontare da lui dovuto a titolo di ritenuta sui redditi da lavoro”.Resta un dato di non poco conto. Come evidenziato, le ritenute “certificate” non versate riguardavano il periodo d’imposta 2004. La fattispecie in questione, introdotta dall’art. 1 comma 414 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, è in vigore dal 1° gennaio 2005 e risulta di incerta applicazione in relazione all’omesso versamento, per importi superiori alla soglia di 50.000 euro, delle ritenute certificate operate nel suddetto periodo d’imposta (2004).

Tanto che la Corte di Cassazione, con ordinanza 18 dicembre 2012 n. 49087 ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la fattispecie si applichi anche agli omessi versamenti delle ritenute relative all’anno 2004, che dovevano essere effettuati nel corso del 2004 alle singole scadenze previste ed erano nel corso di tale anno puniti con una sanzione amministrativa, e che non sono stati poi versati alla scadenza del 31 ottobre 2005 (prevista quale termine per la presentazione del modello 770/2005 ordinario) ovvero se debba ritenersi che l’illecito si sia consumato alla data delle singole scadenze del 2004 e, quindi, sia punibile solo con la sanzione amministrativa vigente all’epoca della consumazione, non potendo operare su di esso la nuova norma penale.
Dal testo della sentenza, peraltro, la questione non pare minimamente prospettata nel caso di specie.
 
Maurizio Meoli - EUTEKNE.INFO

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