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lunedì 28 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013: Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale


 14 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013:
Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale
1. Premessa                                                                                                                                                       2
2. Novità in materia di Iva                                                                                                                                 2
2.1 Aumento dell'IVA dal 21% al 22%                                                                                                                           2
2.2 Innalzamento al 10% (in luogo del 4%) dell'Iva per le cooperative sociali                                                           3
2.3 Imponibilità delle prestazioni di gestione individuale di portafogli                                                          4
2.4 Fattura cartacea e fattura elettronica                                                                                                        4
2.5 Fattura differita applicabile anche alle prestazioni di servizi                                                                    5
2.6 Estensione dell'obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti
passivi stabiliti in altri paesi UE                                                                                                                       5
2.7 Estensione dell'obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali                                                   5
2.8 La fattura semplificata                                                                                                                                6
2.9 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari                                                               7
2.10 Termini di emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti intracomunitari    8
2.11 Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione                                                           8
2.12 Determinazione dello Status di esportatore abituale                                                                                             9
3. Novità in materia di imposte dirette                                                                                                                               9
3.1 Detrazione per figli a carico (incremento degli importi)                                                                                            9
3.2 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti (proroga)                                                      11
3.3 Lavoratori dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni)                                                                  11
3.4 Addizionale regionale IRPEF (differimento al 2014 di alcune disposizioni)                                                            12
3.5 Erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato                                                                          12
3.6 Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali                                                                              13
3.7 Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni                                                              14
3.8 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni                                                   15
3.9 Abrogazione sistema tassazione catastale delle società agricole                                                          15
4. Novità in materia di Irap                                                                                                                               16
4.1 Aumento della deduzione forfettaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato                        16
4.2 Aumento delle deduzioni per i soggetti minori                                                                                           17
4.3 Elementi qualificanti dell'autonoma organizzazione                                                                                  19
5. Novità in materia di imposte patrimoniali                                                                                                    19
5.1 Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)                                                                                   19
5.2 Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)                                                          20
6. Novità in materia di immobili                                                                                                                        22
6.1 Novità in materia di IMU                                                                                                                                            22
6.2 Rivalutazione reddito dominicale e agrario                                                                                                22
7. Novità in materia di contenzioso tributario                                                                                                  23
7.1 Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti "esecutivi"                        23
7.2 Riscossioni di crediti sino a € 1.000                                                                                                                         25
7.3 Sanatoria dei crediti sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999                                                              25
7.4 Sanatoria per i debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione                                                          25
7.5 Discarico per inesigibilità                                                                                                                                           26
7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di riscossione                                                                           26
8. Novità in materia di agevolazioni                                                                                                                  26
8.1 Credito d'imposta per le borse di studio erogati a studenti universitari                                                  26
8.2 Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo                                                                                               26
8.3 Finanziamenti bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012                                                                                                          26
9. Altre novità                                                                                                                                                    27
9.1 La TARES                                                                                                                                                     28
9.2 La TOBIN TAX                                                                                                                                                            29
9.2.1 Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi                                                                       29
9.2.2 Operazioni su strumenti finanziari derivati                                                                                                            29
9.2.3 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza                                                                                         30
9.3 Limite massimo all'imposta di bollo sui prodotti finanziari                                                                       30
9.4 Detassazione dei premi di produttività                                                                                                      30
9.5 Aspi e mini aspi                                                                                                                                                           31



1.      PREMESSA

La legge di stabilità 2013 ( L.24.12.2012 n. 228 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2012 ed, in vigore dall'1.1.2013) reca importanti novità in materia fiscale tra le quali, la ridefinizione delle regole di fatturazione IVA (in recepimento della direttiva 2010/45/UE, già formalizzata nel c.d. decreto "salva-infrazioni"), l'introduzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"). Con riferimento alle imposte dirette, viene previsto, invece, l'aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate detenuti, alla data dell'1.1.2013, da soggetti non imprenditori di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, nonché la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto aziendali e dei professionisti. Si segnalano importanti modifiche anche alla disciplina alle imposte patrimoniali per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero (IVIE IVAFE). Con riguardo all'IRAP, la legge di stabilità 2013 prevede (a decorrere dal 2014) – oltre all’incremento delle deduzioni forfettarie previste per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato e delle deduzioni per i soggetti minori - l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione del tributo le persone fisiche imprenditori individuali, ovvero gli esercenti arti e professioni.

2.   NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
La Legge di stabilità per il 2013 ( L. 24.12.2012 n. 228) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2012, ed in vigore dall’ 1 gennaio 2013, apporta importanti novità in materia di IVA.

2.1 Aumento dell’IVA dal 21% al 22%
Dal 1 luglio 2013, l’aliquota Iva ordinaria subirà un incremento di un punto percentuale, passando dal 21% al 22%. Nulla cambia invece per l’aliquota ridotta che, rispetto a quanto originariamente previsto nella prima versione della Legge di stabilità licenziata dal governo, rimarrà ancorata al 10% e non subirà alcun incremento. Questo è, sostanzialmente, quanto contenuto nella versione definitiva della Legge di Stabilità per il 2013 ( art.1 comma 335) che ha, di fatto, evitato l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Iva del 10 e del 21, previsto per il secondo semestre 2013 dal DL 98/2011. E’ stata eliminata, inoltre, la previsione secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, le aliquote Iva sarebbero state rispettivamente dell’11% e del 22%.
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene rammentare che, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria potrebbe essere evitato se, entro il prossimo 30 giugno 2013 saranno “entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale”, ovvero sarà operativa l’eliminazione o la riduzione dei “regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.


Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di luglio 2013
Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici

Si precisa, infine, che, le imprese e i professionisti nel regime dei minimi saranno interessati solo in parte dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria. Infatti, questa particolare tipologia di contribuenti, pur emettendo fatture senza l’applicazione dell’iva, vedranno incrementarsi i loro costi in quanto, al pari dei privati consumatori, non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata sui beni e servizi acquistati.

2.2 Innalzamento al 10% ( in luogo del 4%) dell’Iva per le cooperative sociali
La Legge di stabilità 2013 (art. 1 co. 488- 490) ha modificato il regime IVA delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, le quali passeranno dall’attuale aliquota del 4% a quella del 10%. Da un punto di vista normativo:
·       viene abrogato il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle prestazioni socio sanitarie, nel proseguo meglio elencate;
·        viene inserito il nuovo punto n. 127-undevicies nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta all’aliquota del 10% le predette prestazioni.
OSSERVA
Le nuove disposizioni ( aliquota Iva del 10% in luogo di quella del 4%) saranno applicabili, però, alle operazioni effettuate dalle cooperative in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati al 31 dicembre 2013.
Pertanto, a decorrere dal 31 dicembre 2013, se rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, si applicherà l’aliquota del 10% sulle seguenti prestazioni:
-        prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 TULS (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità (art. 10, n. 18);
-        prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19);
-        prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art. 10, n. 20);
-        prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (art. 10, n. 21);
-        prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (art. 10, n. 27-ter).
OSSERVA
E’ bene precisare che, l’aliquota ridotta del 10% - analogamente a quanto previsto nel regime vigente - si applicherà solo per le prestazioni rese nei confronti di si soggetti svantaggiati, quali anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori (anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza), persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

2.3 Imponibilità delle prestazioni di gestione individuale di portafogli
In un’ottica di allineamento del nostro ordinamento tributario all’orientamento giurisprudenziale comunitario (sentenza 19 luglio 2012, C-44/11), la legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 520-521) modifica l’art. 10 comma 1 n. 4, primo periodo, DPR n. 633/1972 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2012, l’esenzione Iva delle prestazioni di gestione individuali di portafogli titoli. In buona sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attività di gestione individuale di strumenti finanziari è assoggettata ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota ordinaria (il 21% attualmente, il 22% dal 1° luglio 2013), prevedendo quindi che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta, analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli che costituiscono una componente inscindibile della gestione patrimoniale.
OSSERVA
Il nuovo regime ordinario di imponibilità si applica a tutte le prestazioni di gestione individuale di portafogli “effettuate” a decorrere dal 1° gennaio 2013, cioè alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato a partire da tale data, salvo che il prestatore non emetta la fattura antecedentemente al pagamento; in quest’ultimo caso, come noto, la prestazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura.

Pertanto, i corrispettivi per i servizi di gestione individuale (GPM e GPF) percepiti (o fatturati) dall’intermediario a decorrere dal 1° gennaio 2013 saranno assoggettati ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota del 21%. Di contro, tutti i corrispettivi per i medesimi servizi percepiti (o fatturati) dall’intermediario entro il 31 dicembre 2012, sono rientrati nel regime di esenzione IVA, vigente prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2013
Peraltro, è stato integrato il comma 3 dell’art. 36 del DPR 633/1972 permettendo così ai soggetti che gestiscono i suddetti portafogli - i quali si ritrovano a dover effettuare sia operazioni esenti che operazioni imponibili - di optare per la separazione delle attività.

2.4 Fattura cartacea e fattura elettronica
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 325) ha revisionato il contenuto dell’art. 21 del DPR 633/1972, ampliando il contenuto minimo obbligatorio della fattura con l'aggiunta di alcune ulteriori indicazioni:
·       numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
OSSERVA
Sul punto, è bene rammentare che tale indicazione, così come confermato dall’agenzia delle Entrate (R.M.1/2013) non impedisce, comunque, ai soggetti passivi la possibilità di strutturare il numero adottando soluzioni personalizzate, in relazione alle proprie esigenze organizzative (ad esempio, aggiungendo alla numerazione progressiva prefissi alfanumerici). Inoltre, dal 1 gennaio 2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l'identificazione univoca: i contribuenti potranno scegliere, ad esempio, di adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività.

·       del numero di partita IVA del cessionario/committente;
·       del numero di identificazione IVA, in caso di soggetto passivo stabilito in altro paese UE;
·       del codice fiscale, nel caso in cui il cessionario o committente Italiano non agisca nell’esercizio di’impresa, arte o professione.

OSSERVA
La fattura elettronica, inoltre, potrà essere emessa tramite un qualsiasi formato elettronico fatta salva, in ogni caso, l'accettazione da parte del destinatario.

I contribuenti che intendono adottare la fattura elettronica dovranno garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, nonché la leggibilità del documento attraverso l’utilizzo della firma elettronica (qualificata o digitale), oppure con sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI), ma anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra il documento e l’operazione economica cui esso si riferisce. Per la conservazione della fatture elettroniche restano ancora valide le regole già note di cui al Dm adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82.

2.5 Fattura differita applicabile anche alle prestazioni di servizi
La legge di Stabilità del 2013, in recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, ha previsto, a seguito della nuova previsione dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, che anche gli esercenti imprese e gli esercenti arti e professioni potranno emettere la “fattura differita” per le prestazioni di servizi, come in precedenza previsto esclusivamente per le cessioni di beni. Nello specifico, viene disposto che, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i servizi “generici” resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE, oppure resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE, a condizione che le predette prestazioni siano:
·       individuabili attraverso idonea documentazione.
·       effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. In quest’ultima circostanza, come per le cessioni di beni, può essere emessa un’unica fattura a condizione che la stessa riporti il dettaglio delle operazioni.
OSSERVA
Il documento in parola – che deve essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni di servizi - rileverà ai fini del computo della liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, che coincide con l’incasso del corrispettivo.

ESEMPIO
Si pensi, ad esempio, ad un avvocato che ha assistito ( nel medesimo mese) il proprio cliente in due cause civili, ricevendo altresì il pagamento delle prestazioni, in tal caso, il professionista potrà emettere un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. I riferimenti del numero delle cause possono essere considerati elementi sufficienti al fine di individuare chiaramente le prestazioni del professionista

2.6 Estensione dell’obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE
In base al nuovo art. 17 co. 2 del DPR 633/72, la procedura di integrazione e registrazione prevista, dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi “generici” resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è stata estesa, più in generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non “generiche”, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

2.7 Estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, D.P.R. n. 633/72, estende l’obbligo di emissione della fattura a gran parte delle operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito territoriale (c.d. operazioni “fuori campo”). Nello specifico, la predetta disposizione prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le seguenti operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicandovi, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a)   cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) (operazioni esenti dei settori creditizio, finanziario e assicurativo) – effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b)  cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Ne consegue che, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (compresa la stabile organizzazione di un soggetto estero, per le operazioni proprie) sarà tenuto all’emissione della fattura anche per le operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale:
-        quando il luogo dell’operazione è situato in un altro Stato membro e debitore dell’imposta è il cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile (fanno eccezione le suddette operazioni esenti per carenza del requisito territoriale);
-        in ogni caso, quando l’operazione, in base ai criteri di territorialità, non si considera effettuata nell’ambito dell’Ue (es. prestazioni generiche nei confronti di soggetti passivi extraUe, servizi su immobili situati fuori dell’Ue, ecc.).
OSSERVA
Occorre segnalare che, in relazione all’introduzione dell’obbligo di fatturazione delle operazioni non territoriali, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 327) ha integrato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, al fine di estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista anche alle violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni “non soggette ad Iva”, ovvero di operazioni escluse. Sul punto, si rammenta che, la sanzione prevista per questo genere di violazione è:
·       compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati; fermo restando la sanzione minima di € 516,00 per ogni violazione riscontrata ( art. 6 comma 4 del D.Lgs 471/1997)
·       da € 258,00 a € 2.065,00 se la violazione non rileva né ai fini IVA ne ai fini delle imposte sul reddito.

2.8 La fattura semplificata
Il comma 1 del novellato art. 21-bis DPR 633/1972 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del DPR 633/1972 (termini e modalità di emissione, ecc.), la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (meglio conosciuta con il nome di “nota di variazione”), può essere emessa in modalità semplificata.
OSSERVA
Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’Economia e delle finanze può elevare fino a 400 euro il limite di 100 euro, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative, oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di concernenti la determinazione della base imponibile nel caso di corrispettivi, spese e oneri sostenuti in valuta estera e di contenuto della fattura “ordinaria”.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 21-bis DPR 633/1972, la fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:
a)   data di emissione;
b)  numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c)   ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d)  numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e)  ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f)    descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g)  ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h)  per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
OSSERVA
La norma in commento definisce il “contenuto minimo” della fattura semplificata sicché non è da escludersi la possibilità che essa rechi ulteriori indicazioni, al fine di rispondere ad esigenze delle parti oppure agli obblighi concernenti determinate tipologie di operazioni quali, ad esempio, l’eventuale specificazione che si tratta di un’operazione esente o non imponibile.

Per espressa previsione normativa (comma 2 dell’art. 21 bis DPR 633/1972), la fattura semplificata non può essere emessa seguenti operazioni:
-        cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
-        operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR 633/1972, ovvero le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - diverse da quelle dei nn. da 1 a 4 e 9 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative e relative intermediazioni) - non soggette ad IVA per difetto del requisito territoriale, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri paesi UE.

Le semplificazioni in commento dovrebbero favorire, in particolar modo, quei settori commerciali nei quali si effettuano frequenti operazioni di modesta rilevanza economica. Questo è il caso, ad esempio, di molti esercizi di ristorazione, contraddistinti dalla concentrazione, in un arco temporale relativamente breve, di numerose richieste di fatture da parte dei clienti, anche per importi modesti, per esigenze di documentazione dei costi.
OSSERVA
Un ulteriore contributo alla semplificazione gestionale appena commentata dovrebbe essere offerto dalla possibilità, sempre riconosciuta dalla Legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 328), di emettere la fattura (sia ordinaria che semplificata) attraverso gli apparecchi misuratori fiscali ( registratori di cassa). In tal caso, le fatture possono recare, ai fini dell’identificazione del cedente e del prestatore, i relativi dati identificativi, anziché le generalità di tale soggetto.

Riassumendo, dunque, la fattura “semplificata” per le operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, in caso di cessionario o committente stabilito in Italia, può riportare:
·       solo il codice fiscale o la partita Iva (o il numero identificativo Iva, in caso di cliente stabilito in altro Stato Ue)
·       in luogo dell’imponibile e dell’imposta, il corrispettivo e i dati (aliquota) per calcolare l'Iva
·       la data d'emissione del documento e il numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco, analogamente a quanto richiesto per le fatture ordinarie;
·       la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
ESEMPIO

Ristorante Da Mario Srl
Via Milano n. 152
23900 Lecco (LC)
Partita Iva: 01234567890

Spett.le
 Partita Iva: 09876543210
 Fattura n. 100 del 15 gennaio 2013

n. 1 menù completo a prezzo fisso  

Totale corrispettivo (Iva 10%) = € 55,00


2.9 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
In merito alle novità in ambito intracomunitario, la Legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 326) ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal paese UE di partenza dei beni a quello di destinazione. In altre parole, per le operazioni intracomunitarie, acquisti o cessioni, il momento di effettuazione coinciderà con l'atto di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza, senza distinguere – a differenza di quanto richiesto dalla previgente disciplina – se il trasporto dei beni avvenga con mezzi del cedente, ovvero con i mezzi del cessionario.
Per tali operazioni, inoltre, il pagamento anticipato diventa irrilevante ai fini dell'effettuazione dell'operazione: il pagamento anticipato ( anche se parziale) del corrispettivo, dunque, non integra più, limitatamente all’importo pagato, il momento di effettuazione delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni. Rimane possibile l'emissione anticipata del documento, nel qual caso si considera effettuata l'operazione (con conseguente esigibilità dell'imposta relativa) fino a concorrenza dell'importo fatturato anticipatamente, ovvero il momento impositivo si verifica in caso di emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato.

OSSERVA
Infine, è bene rammentare che, le operazioni intracomunitarie ( acquisti o cessioni di beni) effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo che eccede il mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

2.10 Termini di emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti intracomunitari
Anche i termini di emissione e registrazione delle fatture relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari sono stati modificati, in analogia all'obbligo comunitario, che ha imposto agli Stati membri di consentire, tanto con riferimento alle cessioni di beni, quanto alle prestazioni di servizi, l'emissione della fattura entro il 15 del mese successivo.
Quanto al termine di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie, il novellato art. 46 del DL 331/1993 dispone che dette fatture devono:
·       essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
·       indicare il titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma ( nazionale o comunitaria) di riferimento;
·       essere annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
Quanto al termine di emissione e di registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari, il novellato art. 47 del DL 331/1993 dispone, invece, che dette fatture devono essere annotate distintamente nel registro delle fatture emesse:
·       entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;
·       con riferimento al mese precedente;
·       secondo l’ordine della numerazione;
·       con l’indicazione del corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera.
OSSERVA
E’ bene rammentare che, in base al nuovo art. 13 co. 4 del DPR 633/72 ( introdotto dall’art. 1 co. 325 della Legge di stabilita per il 2013), ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura, ovvero, in mancanza anche di tale dato ( giorno di emissione della fattura), la quotazione del giorno antecedente più prossimo.
Ad ogni modo, è espressamente previsto che, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Peraltro, ai fini del diritto dalla detrazione, le suddette fatture devono essere annotate distintamente nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica annuale nella quale viene recuperata l’imposta.

2.11 Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione
In caso di acquirente intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il riformulato art. 46 comma 5 del DL 331/1993 prevede che tale soggetto deve procedere all'emissione della stessa (in unico esemplare) non oltre il giorno 15 del terzo mese successivo a quello del momento di effettuazione dell'operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulti emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Medesimo riferimento al «giorno 15 del mese successivo» è stato inserito anche all'articolo 47, comma 1 del DL 331/1993 secondo cui, tanto l’autofattura, quanto la fattura integrativa, devono essere annotate entro il termine di emissione e con riguardo al mese precedente. Fermo restando che, ai fini della detrazione dell'Iva, tali fatture devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta.

2.12 Determinazione dello Status di esportatore abituale
In base al riformulato art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, le cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito della territorialità non rientrano nel computo della soglia del 10% del volume di affari necessaria per l'acquisizione della qualifica di esportatore abituale, presupposto per fruire della possibilità di acquisire o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. In buona sostanza, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, oltre alle cessioni di beni in transito o dei luoghi soggetti a vigilanza doganale, non si deve tener conto - nel computo della soglia del 10% del volume di affari – delle operazioni di cui all’art. 21 comma 6 bis del DPR 633/1972, ovvero:
·       delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Paese UE;
·       delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE.

OSSERVA
E’ bene rammentare che, tutte le disposizioni sin qui commentate, ad eccezione dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota iva ordinaria (che decorrerà dal 1 luglio 2013), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

3.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
La legge di stabilità per il 2013, dopo le numerose modifiche subite in sede di conversione in Legge, contiene numerose novità che interessano il comparto dell’imposizione diretta.

3.1 Detrazione per figli a carico ( incremento degli importi)
La Legge di Stabilità 2013 (art. 1 co. 483) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un generale incremento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico con l’effetto che:
·       la detrazione “teorica” per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3, passa dagli attuali € 800 ad € 950;
·       la detrazione “ teorica” per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, passa da € 900 ad € 1.220.

Cambia, anche, la misura dell’ulteriore maggiorazione (da aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che passa dagli attuali € 220 al maggiore importo di € 400. In tal caso le nuove detrazioni diventano quindi:
-        € 1.350,00 se il figlio ( portatore di handicap) ha un’età pari o superiore a tre anni;
-        € 1.620,00 se il figlio disabile ha un’età inferiore a tre anni.
Tabella di sintesi: confronto ammontare delle detrazioni
Tipologia di detrazione
Fino al 31 dicembre 2012
Dal 1 gennaio 2013
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3
€ 800
€ 950
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3
€ 900
€ 1220
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale di anni 3 portatore di handicap
( art. 3 L. 5.02.1992 n. 104)
€1020
€ 1.350
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, portatore di handicap
( art. 3 l. 5.02.1992 n. 104)
€ 1.120
€ 1.620

Come osservato, i suddetti importi sono definiti “teorici” nel senso che devono essere parametrati al reddito complessivo del contribuente beneficiario della detrazione in commento. Nello specifico, per un solo figlio a carico, il legislatore ha previsto, ai fini della corretta individuazione della detrazione, l’applicazione della seguente formula:

Detrazione spettante= detrazione teorica * [ (€ 95.000 - reddito complessivo del contribuente)/ € 95.000]
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF pari ad € 25.000. La misura della detrazione prevista - a seguito delle modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 – ammonterà, per il 2013, ad € 898,94:
€ 1.220 *[ (€ 95.000 - € 25.000) / € 95.000] .

Più articolato risulta essere, invece, il calcolo da effettuare nel caso di più figli a carico. La formula da applicare per l’individuazione della detrazione effettiva sarà così determinata:

Detrazione spettante = (detrazione teorica primo figlio + detrazione teorica per ogni figlio successivo al primo) * [ ( € 95.000 + 15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)) - reddito complessivo del contribuente] / [€ 95.000 +15.000 ( maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)]
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi il caso di un contribuente con un reddito di € 70.000 e con tre figli a carico di cui uno di due anni d’età (disabile) e gli altri rispettivamente di cinque e otto anni (non portatori di handicap). La misura della detrazione prevista dal 1 gennaio 2013 ammonterà ad € 1.760:
[(€ 1.220+ 400) + € 950 +€ 950)] * [( € 95.000+ (15.000*3)] - € 70.000]/[(€ 95.000 + € 15.000*3)]

La detrazione dall’imposta lorda, come sopra calcolata, dovrà essere parametrata ai mesi in cui il figlio risulta a carico del contribuente beneficiario delle detrazioni. Peraltro, la detrazione in parola spetta a prescindere dall’ età anagrafica del figlio, ovvero dal fatto che quest’ultimo sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori: tale soggetto potrebbe, quindi, risiedere anche all’estero.
OSSERVA
Per poter usufruire delle detrazioni in commento è necessario, inoltre, che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) superiore ad € 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” e l’agevolazione ACE utilizzata.

Restano confermate le vigenti regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare:
·       in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuire la stessa interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
·       in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
·       in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Infine, si segnala che nulla cambia per quanto riguarda l’ulteriore detrazione di € 1.200, prevista dall’art. 12 co. 1-bis del TUIR a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, la quale:
     si aggiunge alle detrazioni appena descritte;
     non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa;

3.2 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti ( proroga)
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 526 ) proroga, anche per l’anno 2013, la detrazione d’imposta per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, a favore dei soggetti non residenti. Per poter beneficiare delle detrazioni in commento, i soggetti devono dimostrare, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:
-        non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
-        non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso (o similare) ai carichi familiari.
OSSERVA
La detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014.

3.3 Lavoratori dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni)
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 549) conferma anche per il periodo d’imposta 2012    (dichiarativo da presentare nel 2013) l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700,00 per i redditi di lavoro conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi (cosiddetti lavoratori frontalieri), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
OSSERVA
Sono interessati dalla disposizione in commento, i lavoratori residenti nel territorio dello stato, ma che     si recano quotidianamente o settimanalmente all’estero in zone frontaliere (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano) o in altri paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco).

Il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore estero, è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra il luogo di residenza in Italia e quello estero di svolgimento dell'attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione del regime di tassazione dei frontalieri, è necessario:
-        individuare l'insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;
-        operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera (art. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) che risulta quantificata, per il 2012, pari ad € 6.700;
-        applicare la tassazione Irpef su tale differenza, secondo le regole ordinarie del Tuir.

OSSERVA
E’ bene rammentare che, la franchigia di esenzione prevista in materia di Irpef, per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera, non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma utilizzata in maniera fissa.

In buona sostanza, quindi, il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato dell’importo di Euro 6.700. Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni di imposta e sul reddito eccedente la suddetta franchigia di € 6.700, il lavoratore frontaliero sconterà le dovute addizionali regionali e comunali IRPEF
ESEMPIO
Se un lavoratore transfrontaliero ha percepito nel 2012 un reddito di lavoro dipendente prestato in Francia pari a Euro 31.000, ed un reddito immobiliare in Italia pari a Euro 1.000, le imposte dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di (Euro 31.000 – Euro 6.700 + Euro 1.000) = Euro 25.300.
Assumendo ( per semplicità di calcolo) che non vi siano detrazione applicabili, l’imposta netta sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 10.300 x 27% (II scaglione) = Euro 6.231.

La Legge di Stabilità 2013 modifica ulteriormente il comma 204 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa: il lavoratore frontaliero dovrà, dunque, ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012 e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito, facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
ESEMPIO
Riprendendo i dati dell’esempio appena esposto, il lavoratore frontaliero per calcolare l’acconto dovuto per il 2013 dovrà computare l’imposta netta come se non si applicasse l’esenzione di Euro 6.700.
Il reddito complessivo sarà dunque pari a Euro 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 13.000 x 27% (II scaglione) + Euro 4.000 x 38% (III scaglione di reddito) = Euro 8.480.

3.4 Addizionale regionale IRPEF ( differimento al 2014 di alcune disposizioni)
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 555) è nuovamente intervenuta sulla misura delle addizionali regionali, riconoscendo alle regioni la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge statale. Peraltro, viene posticipata, sempre a decorrere dal 2014, la facoltà per le Regioni di introdurre misure tese ad attenuare il peso delle addizionali, tra le quali:
·       la previsione che la maggiorazione oltre lo 0,5% dell’addizionale regionale “di base” (pari all’1,23%) non debba trovare applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’art. 11 del TUIR (attualmente, 15.000,00 euro).
OSSERVA
Resta fermo, in ogni caso, il limite della maggiorazione dello 0,5% qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP.

·       il riconoscimento di maggiori detrazioni «in favore della famiglia» che tengano conto del reddito complessivo del nucleo familiare, favorendo i contribuenti il cui reddito distribuito sui componenti dell'intero nucleo familiare non risulti troppo elevato (quoziente familiare), attraverso una maggiorazione delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, già previste dall'articolo 12 del Tuir.
OSSERVA
Peraltro, qualora, a causa del reddito familiare non elevato, non fosse possibile usufruire delle detrazioni, le Regioni possono prevedere forme di sostegno al reddito dirette quali sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

3.5 Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 549) ha previsto l'introduzione di una nuova detrazione d'imposta del 19% in relazione alle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Dpr 398/2003 (nuova lettera i-nonies) dell'articolo 15 del Tuir).

OSSERVA
Le erogazioni liberali al predetto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", se effettuate mediante versamento su c/c bancario o postale (ovvero secondo altre modalità stabilite da apposito decreto del ministero delle Finanze), consentiranno di beneficiare della detrazione d'imposta che potrà essere beneficiata nel limite dell'imposta: non è previsto, infatti, un limite assoluto all'erogazione che potrà, pertanto, essere conteggiata sull'importo effettivamente erogato senza alcun massimale.

Peraltro, mediante l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’art. 78 del TUIR, viene previsto che la detrazione d’imposta del 19% relativa all’erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, spetti anche ai soggetti IRES
OSSERVA
E’ bene precisare che le erogazioni versate al suddetto fondo potranno essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, o l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, per la loro dismissione. In altre parole, la finalità del fondo è sostanzialmente quella di ridurre, secondo le suddette modalità, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’1.1.2013 e in assenza di una specifica norma di decorrenza, deve ritenersi che la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi che al 31 dicembre 2013, un contribuente abbia effettuato erogazioni liberali a favore al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato, per un ammontare complessivo pari ad € 10.000. A seguito dell’ ammontare delle elargizioni eseguite, al contribuente è riconosciuta una detrazione d’imposta pari ad € 1.900 che rappresenta la detrazione massima spettante (€ 10.000 *19%).

3.6 Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali
La legge di stabilità per l’anno 2013 (art. 1 co. 501) ha ristretto, a distanza di pochi mesi dall’intervento introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico.

OSSERVA
Nello specifico, all’interno dell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 20 per cento”. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): deduzione che passerà dall’attuale 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l’ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%.

Resta , invece, ferma al 70% la percentuale di deducibilità di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis del TUIR (stabilita dall’art. 4 comma 72 lett. b della Legge di riforma del mercato del lavoro), prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nulla cambia per le spese relative ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio per i quali resta confermata la deducibilità all’80% e per le auto destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), che restano interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.

Ad ogni modo, però, le nuove disposizioni sulla deducibilità delle spese delle autovetture – che si applicheranno a decorrere dall’anno in corso (anno 2013) - richiederanno la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni. In altre parole, già in sede di determinazione degli acconti d’imposta all’interno del modello Unico 2013 imprese e lavoratori autonomi dovranno assumere, solo ai fini del calcolo degli acconti d’imposta 2013, come imposta del 2012 quella, maggiore, che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
OSSERVA
E’ bene rammentare che, le modifiche alla percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti, operata dalla legge di stabilità 2013, non incide sui soggetti cosiddetti “nuovi minimi”: tali soggetti, infatti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.
Quanto appena esposto per i “nuovi minimi” non vale però per chi opera nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000, per i quali trovano applicazione, invece, gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi e il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR. Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).

3.7 Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni
La legge di Stabilità 2013 (art. 1 co. 502-505) introduce alcune modifiche alla disciplina dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo prevedendo, in particolare, lo slittamento degli effetti fiscali derivanti dal riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni immateriali, introdotto dal D.L. 6.07.2011 n. 98 ( c.d. riallineamento una tantum).
E’ bene rammentare che, l’art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011 ha esteso il regime di affrancamento previsto dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008:
·       ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritte nel bilancio individuale delle società a seguito di operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, a condizione che i maggiori valori si riferiscano ad avviamento, marchi d’impresa ed attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell’eliminazione della partecipazione stessa nell’ambito della procedura di consolidamento;
·       ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Peraltro, l’art. 15, D.L. n. 185/2008, prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori di avviamento, marchi ed altre attività immateriali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
OSSERVA
L’affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali consolidate, il cui valore nel bilancio d’esercizio è espresso nell’ambito del valore della partecipazione.

L’effetto del riallineamento prevedeva nella formulazione originaria della norma che l’ammortamento rilevasse fiscalmente a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Per i valori affrancati se relativi ad operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, gli effetti decorrevano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. A seguito delle modifiche operate dalla legge di stabilità 2013 viene previsto che:
·       per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
·       gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 .
La Legge di stabilità 2013 elimina anche il versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all’Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d’imposta 2012, ovvero per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta dovrà essere versata entro il 16 giugno 2013.
Si ricorda che, prima delle modifiche intervenute, il versamento dell’imposta sostitutiva si sarebbe dovuto eseguire in tre rate di uguale importo aventi le seguenti scadenze:
·       la prima rata entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
·       la seconda e la terza rata entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.

3.8 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
La legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 473), in vigore dall’1.1.2013, prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni ( edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
 A tal fine, entro il termine del 30.6.2013 (ovvero, entro l’1.7.2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno. Oltre a far redigere la perizia, il medesimo contribuente dovrà affrancare il valore risultante dalla suddetta perizia versando, entro il 30 giungo 2013, l’imposta sostitutiva pari al 2% (partecipazioni non qualificate) o al 4% (Terreni edificabili e agricoli e partecipazioni qualificate) per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo, qualora decidesse di optare per la rateizzazione. Le successive due rate dovranno essere versate, invece, entro il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 (sull’importo delle predette rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata).
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene rammentare che, il contribuente che non provvede al versamento delle rate successive alla prima non decade, comunque, dal beneficio della rivalutazione: tale omissione comporta, soltanto, l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con l’applicazione della sanzione per omesso versamento (C.M n.35/E del 04.08.2004). E’ fatta salva la facoltà, per il contribuente “moroso”, di sanare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso beneficiando, così, di sanzioni ridotte calcolate in misura differente a seconda delle tempistiche di avvenuta regolarizzazione.

La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
 La norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 si limita, difatti, a prorogare i termini della precedente Legge di Rivalutazione introdotta dal DL 282/2002, senza però fare alcun accenno della riapertura (più recente) operata con il DL 70/2011 che ha, tra l’altro, previsto la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva (calcolata sul valore della nuova perizia), quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni. Tuttavia, nonostante il mancato esplicito richiamo delle norme introdotte dal DL 70/2011, è pacifico ritenere che il principio di compensazione sia una norma di carattere generale e, quindi, praticabile anche con la proroga in esame. Pertanto, il contribuente che ha già rivalutato un terreno o una partecipazione al 30 giugno 2012 (optando per la rateazione della sostitutiva) e che intende procedere ad una nuova rivalutazione al 30 giugno 2013 può:
   non procedere al versamento delle rate ancora pendenti (30 giugno 2013 e 31 giungo 2014);
   detrarre dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione, l’importo della prima rata versata in ottemperanza della precedente procedura di rivalutazione.
In alternativa, resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al meccanismo dello scomputo, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato per effetto della precedente rivalutazione a condizione che la richiesta sia presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’intera imposta (o della prima rata) relativa all’ultima rivalutazione effettuata e l’ammontare del rimborso sia superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione eseguita.

3.9 Abrogazione sistema tassazione catastale delle società agricole.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 513 -514) introduce alcune novità nel settore agricolo: viene prevista l’abrogazione delle norme ( co. 1093 e 1094 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007) che disponevano un regime agevolato di imposizione diretta che consentiva:
·       alle società di persone e alle srl che assumono la qualifica di società agricole (ex art. 2 del D.Lgs n. 99/2004 di optare per la determinazione del reddito imponibile non in base alle corrispondenti risultanze di bilancio, ma in base al reddito agrario del fondo, ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
·       alle società di persone e alle srl costituite da imprenditori che esercitano in via esclusiva le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione del reddito imponibile applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Oltre all’abrogazione dei suddetti regimi opzionali, la legge di stabilità 2013 prevede che le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Ne consegue che, le società agricole che avevano optato per il regime opzionale non potranno più essere tassate in base al reddito agrario a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e, quindi, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ( 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) dovranno essere rideterminati in base alle nuove disposizioni ( tassazione di bilancio).

4.  NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP
La legge di stabilità per il 2013 interviene attenuando il carico fiscale per imprese con dipendenti a tempo indeterminato e per le attività minori, ma solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

4.1 Aumento della deduzione forfettaria per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 484 – 485) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione dell’IRAP, tra i quali, l’incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella seguente misura:
-    € 4.600 in tutti i casi;
-    € 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno.

Per effetto dell’incremento introdotto dalla Legge di stabilità 2013, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni dalla base imponibile IRAP subiranno un incremento fino a giungere ai seguenti valori:
-    € 7.500 in tutti i casi;
-    € 15.00 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno.

Tipologia di lavoratore
Sistema vigente
Esercizio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratori assunti a tempo indeterminato
€ 4.600
€ 7.500
Lavori assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno
€ 9.200
€ 15.000

Peraltro, viene stabilito l’ulteriore incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore a 35 anni di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, introdotte dall’art. 2 co. 2 del DL 201/2011 che fino al 31 dicembre 2013 sono stabilite nella seguente misura:
·       € 15.200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
·       € 10.600,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno.

Per effetto delle modifiche apportate alla legge di stabilità 2013, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni forfettarie sono incrementate ai seguenti nuovi importi:
·       € 21.000, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
·       € 13.500, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;

Tipologia di lavoratore
Sistema vigente
Esercizio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratore di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;
€ 10.600
€ 13.500
Lavoratori di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno
€ 15.200
€ 21.000

Riassumendo, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013 ( a valere su UNICO 2014), le variazioni in diminuzione della base imponibile Irap, riguardanti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato aventi natura prevalentemente forfetaria (c.d. deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale), possono essere così sintetizzate:
·       euro 7.500 su base annua, per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base), elevata ad euro 13.500,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
·       euro 15.000 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata), incrementata ad euro 21.000,00 per ogni dipendente di sesso femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni.

4.2 Aumento delle deduzioni per i soggetti minori
Oltre all’incremento delle deduzione forfettarie appena commentate, la legge di stabilità per il 2013 interviene per incrementare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013, le deduzioni spettanti a favore di quei soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia. Tali soggetti possono dedurre dal valore della produzione, un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.
Fino al 31 dicembre 2013, continueranno ad essere ammessi in deduzione, fino a concorrenza della base imponibile, i seguenti importi:
·       € 7.350,00, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 5.500,00, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 3.700,00, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 1.850,00, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Peraltro, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997, ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, rispettivamente, dei seguenti importi € 2.150, € 1.625, € 1.050 ed € 525 (art.11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997):
·       € 9.500 (€ 7.350 + € 2.150), se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 7.125 (€5.500 + € 1.625) , se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 4.050 (€ 3.700 + € 1.050), se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.375 (€ 1.850 + € 525), se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013, potranno essere ammessi in deduzione, fino a concorrenza della base imponibile, i seguenti importi:
·       € 8.000,00, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 6.000,00, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 4.000,00, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.000,00, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Anche per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997 ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013 rispettivamente, di € 2.500, € 1875, € 1.250 ed € 625:
·       € 10.500 ( € 8.000 + € 2.500) se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 7.875 (€ 6.000+ € 1.875), se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 5.250 (€ 4.000 + € 1.250), se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.625 (€ 2.000 + € 625), se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Incremento deduzione forfetaria Irap
per soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro


Soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro
Società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni con base imponibile fino a 180.999,91 euro
Base imponibile
Deduzione attuale
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013
Deduzione attuale
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013
Non superiore a 180.759,91 euro;
€ 7.350
€ 8.000
€ 9.500 (€ 7.350 + € 2.150)
€ 10.500 (€ 8.000 + € 2.500)
Maggiore di € 180.759,91, ma non superiore a € 180.839,91
€5.500
€ 6.000
€ 7.125 (€5.500 + € 1.625)
€ 7.875 (€ 6.000+ € 1.875)
Maggiore di 180.839,91 euro, ma non superiore a 180.919,91 euro;
€ 3.700
€ 4.000
€ € 4.050 (€ 3.700 + € 1.050)
€ 5.250 (€ 4.000 + € 1.250)
Maggiore di 180.919,91 euro, ma non superiore a 180.999,91 euro.
€ 1.850
€ 2.000
€ 2.375 (€ 1.850 + € 525)
€ 2.625 (€ 2.000 + € 625)

OSSERVA
E’ bene ribadire che, i suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (si tratta del 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) pertanto, fino al modello UNICO 2014 (redditi 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei vecchi importi.

4.3 Elementi qualificanti dell’autonoma organizzazione
La legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 515) fa, inoltre, un primo passo verso la soluzione del problema riguardante l'assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori privi di una significativa organizzazione.

OSSERVA
Si stabilisce che sarà un decreto dell'Economia (adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari) a determinare l'ammontare massimo dei beni strumentali (anche assunti in locazione) che imprenditori o lavoratori autonomi (purché persone fisiche) potranno possedere - a partire dal 2014 - pur rimanendo esclusi dal mondo IRAP, a condizione che non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati.

Dal testo di legge, si desume, quindi, che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento, il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà:
·       né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
·       né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.

I PARTE

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