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venerdì 4 gennaio 2013

L’istanza di rimborso IRAP fa i conti con le operazioni straordinarie

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L’istanza di rimborso IRAP fa i conti con le operazioni straordinarie

La compilazione è problematica, in particolare, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, scissione totale e conferimento d’azienda

/ Giovedì 03 gennaio 2013
La compilazione dell’istanza di rimborso IRAP può presentare insidie, quando per effetto di un’operazione straordinaria il soggetto che origina il rimborso (a seguito dell’IRAP versata sul costo del lavoro) sia estinto, come accade nell’ipotesi di fusione per incorporazione o scissione totale. Si pone anche il problema del conferimento d’azienda, operazione non analizzata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la società scissa o quella fusa, per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 in cui erano attive, possono trovarsi nella condizione di poter ridurre il proprio imponibile o incrementare la perdita fiscale dichiarata. Nel caso di istanza di rimborso a seguito di riduzione dell’imponibile, le istruzioni nulla dicono, ma trattandosi di un rimborso che va a beneficio del soggetto avente causa, sembra logico eseguire la compilazione dell’istanza indicando nel frontespizio i dati della società dante causa e, nella sezione “dati relativi al rappresentante firmatario”, il codice fiscale del soggetto avente causa. In caso di scissione totale, il rimborso non potrà che essere erogato alle beneficiarie sulla base dello stesso criterio proporzionale con il quale è stato suddiviso il patrimonio netto.
Le istruzioni, invece, esaminano il caso della maggiore perdita generata in capo alla società dante causa che va a confluire nell’imponibile della società avente causa. L’istanza in questo caso va sdoppiata. Da una parte occorre compilarne una per evidenziare la maggiore perdita: la compilazione avviene materialmente a cura del soggetto avente causa (che indica il proprio codice fiscale nella sezione dati relativi al firmatario), che compilerà il rigo RI 4 in nome e per conto del soggetto estinto. Poi la perdita può confluire nel soggetto avente causa e generare un rimborso, tramite un’altra istanza compilata in toto dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria. Le istruzioni avvertono che la perdita potrebbe anche non “incrociare” (nel periodo 2007/2011) un reddito capiente in capo all’avente causa e, in tal caso, la maggiore perdita verrà utilizzata dall’avente causa alla prima occasione utile. Se l’operazione straordinaria è consistita in una scissione totale, allora la maggiore perdita va segnalata autonomamente, e pro quota, in singole istanze presentate dalle beneficiarie ciascuna per la maggiore quota di perdita attribuita.
Se invece la scissione è parziale, e quindi il soggetto dante causa non è estinto, sarà quest’ultimo a compilare l’istanza per evidenziare l’intera maggiore perdita, comprensiva della quota attribuita alle beneficiarie.
Chi presenta l’istanza in caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale?
Se, infatti, da un lato si verifica la cessazione dell’azienda del soggetto conferente, ciò non significa che il conferente non abbia diritto al rimborso, bensì solo che tale soggetto abbia semplicemente mutato il suo status di soggetto passivo da imprenditore a persona fisica.
A ben guardare è la stessa situazione di qualunque altra impresa individuale che abbia cessato l’attività e che abbia comunque maturato, nei periodi d’imposta in cui era attiva, il diritto al rimborso avendo versato un certo ammontare di IRAP.
Dato per assodato che anche nel caso del conferimento dell’unica azienda spetti il rimborso, occorre valutare chi debba inoltrare l’istanza, se il conferente o la conferitaria. Si ritiene che, nel caso in esame, il diritto al rimborso spetti al conferente, in quanto è vero che il conferimento d’azienda è un’operazione fiscalmente neutra come la fusione o la scissione, ma non si verifica una successione a titolo universale da parte della conferitaria.
Parrebbe, infatti, non ragionevole sostenere che il credito maturato da parte della conferente, credito del quale non si era tenuto conto nell’operazione di conferimento in quanto sorto in epoca successiva allo stesso, risulti fruibile dalla conferitaria, tenendo anche presente che in una siffatta ipotesi varierebbe anche la valutazione dell’azienda conferita e, quindi, anche la valutazione della quota di partecipazione ottenuta a titolo di corrispettivo.
Discorso diverso se il conferimento avviene da parte di società, poiché in tal caso non vi è alcuna estinzione del soggetto conferente, il quale sostituisce, ai valori trasferiti alla conferitaria, la partecipazione ottenuta come corrispettivo.
Il caso è, pertanto, del tutto analogo a quello della scissione parziale.
Sarà quindi la conferente a dover presentare l’istanza di rimborso con riferimento ai periodi d’imposta precedenti alla data di effetto dell’operazione.
Nell’ipotesi in cui in tali periodi la conferente abbia presentato perdite fiscali, valgono le precedenti considerazioni.
 / Paolo MENEGHETTI FONTE:EUTEKNE

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