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venerdì 4 gennaio 2013

Le cooperative sociali sfuggono alla «stretta» sull’IVA per il 2013

IVA

Le cooperative sociali sfuggono alla «stretta» sull’IVA per il 2013

L’aumento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% si applicherà alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati a partire dal 2014
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/ Giovedì 03 gennaio 2013
Le prestazioni rese dalle cooperative sociali rimangono per ora “indenni” dal passaggio dall’aliquota IVA del 4% a quella del 10%, previsto dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Tuttavia, l’aumento è solo rinviato, essendo esso previsto per le prestazioni rese a fronte di contratti o convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
È questa la conclusione che si trae dalla lettura della versione definitiva della legge, che fa quindi salvo ancora per un anno il regime fiscale attualmente previsto per tali prestazioni.
Sotto il profilo tecnico, l’aliquota IVA del 10% è prevista, in base al nuovo numero 127-undevicies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per una serie di prestazioni, se rese da cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti “svantaggiati” (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in fenomeni di disadattamento o devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.
Si tratta delle prestazioni di carattere sanitario (diagnosi, cura e riabilitazione), di ricovero e cura, di carattere educativo, assistenziale e socio-sanitario indicate nei numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/72, che nell’attuale contesto possono essere svolte dalle cooperative sociali in regime di esenzione IVA (in qualità di ONLUS di diritto) o in regime di imponibilità IVA con aliquota del 4%, a scelta dell’impresa per effetto dell’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006.
L’effetto congiunto dell’abrogazione di tale ultima norma e della contestuale introduzione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese in esecuzione di appalti o convenzioni dovrebbe determinare un mutamento sostanziale del regime impositivo. Dalla formulazione delle nuove norme si evince infatti che, venuta meno la possibilità di scegliere tra esenzione e imponibilità al 4%:
- le prestazioni rese nell’ambito di contratti o convenzioni sconteranno l’imposta con aliquota del 10%;
- le prestazioni rese direttamente ai soggetti “svantaggiati” continueranno, invece, ad essere fatturate in regime di esenzione IVA, esenzione che si caratterizzerà quale regime obbligatorio.
Esenzione IVA obbligatoria per le prestazioni rese direttamente
Nel secondo caso, in particolare, le cooperative che operano al di fuori di appalti o convenzioni dovranno attentamente valutare le conseguenze della modifica legislativa, in quanto al regime di esenzione fa naturalmente seguito l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti destinati a tali operazioni attive, che si configurerà quindi quale costo.
Tornando alla decorrenza delle modifiche, l’art. 1, comma 490, della L. 228/2012 precisa che sia il “passaggio” delle operazioni imponibili dall’aliquota del 4% a quella del 10%, sia l’abrogazione della norma della L. 296/2006, che consentiva alle cooperative sociali di optare per l’esenzione IVA, in luogo dell’imponibilità, si applicano “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.
Tecnicamente, quindi, rimangono in vita per tutto il 2013 sia la norma che consente l’addebito alla controparte dell’IVA nella misura del 4%, sia la norma che consente l’esenzione opzionale in virtù della qualifica di ONLUS di diritto della cooperativa sociale. E ciò indipendentemente dal fatto che i servizi della cooperativa siano resi a fronte di appalti o convenzioni, ovvero direttamente nei confronti del soggetto socialmente debole.
Solo dal 2014, quindi, le strade si divaricheranno: da una parte le prestazioni rese in esecuzione di appalti o convenzioni, che recheranno obbligatoriamente l’addebito dell’imposta nella misura del 10%, dall’altra le prestazioni rese direttamente, per le quali l’esenzione rimarrà l’unico regime.
  Gianluca ODETTO FONTE EUTEKNE

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