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domenica 13 gennaio 2013

Socio amministratore di srl e doppia contribuzione -

Socio amministratore di srl e doppia contribuzione - ribaltamento della manovra dopo la sentenza della cassazione

Dopo che la Cassazione aveva  detto "no" alla doppia contribuzione per il socio amministratore  di srl ponendo fine ad un contenzioso sentito dai contribuenti vessatorio, la Manovra ribalta tale sentenza stabilendo che è ammesso per lo stesso soggetto l'iscrizione  a due gestioni.

Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione del 12 Febbraio 2010 n. 3240, si pensava di essere arrivati alla conclusione e di avere posto fine alla infondata richiesta dell'Inps della doppia contribuzione da parte dei Soci di Srl che percepiscono compensi anche in qualità di amministratori, obbligati quindi, secondo l'Inps, ad iscriversi alla gestione Commercianti e alla gestione Separata.
La suddetta Sentenza aveva  detto "no" alla doppia contribuzione per il socio amministratore delle società commerciali (nella forma giuridica di S.R.L.) stabilendo che  i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.

La Manovra Tremonti 2010, sembra ribaltare completamente questo orientamento giurisprudenziale.

La norma interpretativa della Manovra 2010 sulla doppia contribuzione dei soci-amministratori

La recente Manovra Tremonti (D.L. 78/2010), inserendo una norma di interpretazione autentica (c. 11 art.12) , ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, ribadendo quanto da sempre sostenuto dall'Inps, ovvero che l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.

In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, continuano ad essere quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Riferimento Normativo:

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78  - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)

Art. 12 - comma 11
L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

L'interpretazione giurisprudenziale prima della Manovra 2010

Ci sembra utile riportare le sentenze emesse prima della Manovra in quanto pensiamo e speriamo che la recente norma non rappresenti la parola fine su questa questione.
Corte di Cassazione - Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240 -  la Corte di Cassazione dice no alla doppia contribuzione per il socio amministratore affermando che i  i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007,   la Corte  afferma quanto segue:

"In applicazione dell'art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 2003 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".


Le sentenze della Corte di Cassazione si poggiavano sulle seguenti norme di riferimento:

  • comma 26 art. 2, legge 8/08/1995 n. 335
  • comma 203 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
  • comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Per la corte di Cassazione il fatto che  l'iscrizione debba effettuarsi nella gestione prevista per l'attività prevalente deriva dal dettato delle seguenti norme:

comma 208 che recita:
 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

La funzione di tale disposizione, per la Corte,  è quella di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Inoltre, la Cassazione fa notare che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”. Anche nel caso in esame la suprema corte ha ravvisato la necessarietà di tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività.
Ogni attività che rientra nell’ampio spazio delineato dall’art. 1 comma 208 (“i soggetti di cui ai precedenti commi”) resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza.

In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.
La gestione separat previdenziale può coesistere con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.

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comma 26 art. 2 legge 8/08/1995 n. 335

26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente
alla relativa attivita'.


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comma 203 art. 1 legge 23/12/1996 n. 662

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
______________________________________

comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.


http://www.martini-drapelli.it/circolari/anno_2012/circolare_inps_soci_srl_giugno%202012.pdf

 
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Dichiarazione dei redditi

Socio di srl: come determinare il reddito imponibile ai fini Inps da indicare nel quadro RR di Unico?

Saverio Cinieri

Domanda


Il caso riguarda una Srl artigiana, con soci lavoratori, ed obbligo di iscrizione nella gestione Artigiani, che sono anche amministratori (cda) con separato compenso ed iscrizione nella gestione separata. Un socio ha una quota minima di C.S. ma le sue prestazioni di Socio lavoratore sono remunerate con un compenso di gran lunga superiore alla prestazioni degli altri soci. La società certifica il compenso corrisposto al socio sia per la funzione di Socio lavoratore che per quella di componente il Cda con CUD. Il socio nel suo modello Unico determina l'imponibile Inps IVS gestione artigiani sommando il compenso di socio lavoratore + la quota di utili della società (anche se non distribuiti) in ragione alla propria quota di C.S.? Esempio: socio quota C.S. 30%; compenso per socio lavoratore EUR. 20000; utile della società al netto dei compensi ai soci lavoratori euro 100.000; imponibile ivs artigiani euro 50.000 (di cui euro 20.000 compenso socio + quota utili 100.000 x 30%)

Risposta

Saverio Cinieri
Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci (circolare INPS 12 Giugno 2003, n. 102).
Pertanto si tiene conto dell'importo indicato nel rigo RN1 al netto dell'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio.
Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
In altre parole, la quota di partecipazione agli utili del socio di S.r.l costituisce base imponibile per il calcolo dell'imponibile contributivo sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
Pertanto, ciò che conta, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini INPS da indicare nel quadro RR di Unico, è la quota di partecipazione agli utili.
15/03/2011

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