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sabato 5 gennaio 2013

Professionisti in contabilità semplificata: Documento cumulativo anche ai fini delle imposte sui redditi

Il Documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute di importo totale inferiore a € 300,00 può essere utilizzato, da parte dei professionisti in contabilità semplificata, anche ai fini delle imposte dirette per la registrazione degli incassi e dei pagamenti, purchè le fatture emesse e/o ricevute siano state tutte saldate; Risoluzione del 24.07.2012 n. 80

Immagine FiscoeTasseCon Risoluzione del 24 luglio 2012 n. 80 (  http://www.fiscoetasse.com/upload/Risoluzione_80_24072012.pdf ) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo (di cui all’articolo 6 del Dpr 695/1996), non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti, ovvero registrazione degli incassi e dei pagamenti.

Quindi il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento. Ne consegue che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a Euro 300,00, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.
Si precisa, infine, che le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
fonte fisco e tasse

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