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lunedì 28 gennaio 2013

La spedizione nei termini salva l'istanza di adesione

La spedizione nei termini salva l'istanza di adesione




Sì all'istanza di adesione spedita nei termini ma ricevuta dall'ufficio oltre la scadenza dei 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Inoltre il provvedimento di rigetto è un atto impugnabile davanti al giudice tributario. A precisarlo è la sentenza 1/01/13 della Ctp Brescia (presidente e relatore Melluso).
I giudici si sono pronunciati su più ricorsi riuniti, data la stretta consequenzialità degli stessi. Uno di questi riguarda l'impugnazione del provvedimento di rigetto, emesso dall'agenzia delle Entrate, in relazione a un'istanza di accertamento con adesione. Nel caso in esame, il contribuente aveva spedito tempestivamente l'istanza che, però, è stata ricevuta dall'ufficio oltre il termine per la proposizione del ricorso. Pertanto, l'amministrazione finanziaria ha emesso provvedimento di rigetto perché ritenuta tardiva e, ad avviso del fisco, l'atto di accertamento era divenuto definitivo.
Il contribuente ha presentato ricorso, oltre che sull'avviso di accertamento, anche sul provvedimento di rigetto, rilevando sia l'ammissibilità dell'impugnazione che la tempestività dell'invio. Nella costituzione in giudizio l'ufficio, invece, ha chiesto il rigetto di tutte le contestazioni avanzate dal contribuente.
La Ctp ha accolto il ricorso e ha osservato che l'articolo 19 del Dlgs 546/1992 non elenca in misura tassativa gli atti impugnabili. Infatti, dalla lettura combinata con l'articolo 2 dello stesso decreto, sono genericamente impugnabili tutti gli atti con cui l'amministrazione porta a conoscenza una sua pretesa, definita nelle ragioni e determinata nel suo ammontare. Nello specifico, il provvedimento con cui l'ufficio ha affermato la tardività dell'istanza, dichiarando la definitività dell'atto di accertamento, ha implicitamente esternato la propria pretesa. Pertanto, il contribuente poteva proporre ricorso contro tale provvedimento.
Quanto alla tardività dell'istanza, va ricordato che la circolare 28/E/2002 aveva già affrontato tale problema giungendo alla conclusione che in ambito tributario la data di spedizione è equiparata a quella di presentazione. Pertanto, rispettando i requisiti richiesti dall'articolo 20 del Dlgs 546/1992, si potrà ritenere tempestiva anche l'istanza di adesione spedita. In particolare, nel processo tributario il ricorso presentato a mezzo posta deve essere in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso l'impugnazione si intende proposta al momento della spedizione.
I giudici di primo grado hanno ritenuto nei termini la spedizione dell'istanza di adesione ma non hanno condiviso la necessità dei requisiti formali «espressa in via subordinata dall'ufficio». La Ctp ha precisato che le formalità richieste dall'articolo 20 del Dlgs 546/1992 hanno carattere strettamente processuale, mentre l'articolo 12 (o 6 nel caso di accertamento ai fini delle dirette) della disposizione sull'adesione (Dlgs 218/1997) prevede solo la presentazione dell'istanza in carta libera. Pertanto «il riferimento all'articolo per quanto riguarda il rispetto dei termini - si legge in sentenza - esclude che sia valido ogni altro riferimento nello stesso contenuto».

Laura Ambrosi FONTE SOLE24ORE


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