Fatture accorpate valide anche per le imposte
Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del Dpr 600/73, prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'attività professionale. Tale registro può essere sostituito dalla contabilità Iva per i professionisti che non optano per la contabilità ordinaria. Inoltre, per rispettare il principio di cassa vigente ai fini della determinazione del reddito professionale, sempre il comma 1 dell'articolo 3 del Dpr 695/96, prevede che, qualora l'incasso dei compensi ovvero il pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione delle fatture, è necessario effettuare, sempre nei registri tenuti ai fini dell'Iva, l'annotazione dei mancati incassi e pagamenti e l'ammontare relativo ai predetti incassi o pagamenti venga annotato, nel periodo d'imposta in cui si manifesta finanziariamente.
L'articolo 6 del Dpr 695/96 prevede, per tutti i contribuenti, la facoltà di annotare ai fini dell'Iva, in un documento riepilogativo mensile, le fatture, sia di vendita che di acquisto di importo inferiore a 300,00 euro (articolo 7 Dl 70/2011). In tale documento devono essere indicati: i numeri delle fatture contenute nel riepilogo, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota.
Si è posto il problema di stabilire se tale registrazione riepilogativa potesse avere effetto anche ai fini delle imposte dirette tenuto conto che per i professionisti assume rilevanza l'avvenuto pagamento delle operazioni. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 80/E di ieri ha consentito tale semplificazione anche per la registrazione delle fatture dei professionisti con i relativi incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva.
Pertanto, gli esercenti arti e professioni potranno utilizzare il documento riepilogativo anche per rilevare le operazioni attive e passive ai fini delle imposte dirette. L'Agenzia, tuttavia, limita la facoltà dell'utilizzazione del documento riepilogativo, anche ai fini delle imposte dirette, a condizione che le fatture attive e/o passive in esso contenute, siano state tutte saldate. In tale ipotesi, la data del documento dovrà essere quella dell'ultimo incasso e/o pagamento.
La risoluzione prende in considerazione il caso in cui in un mese le fatture di importo inferiore a 300 euro siano in parte non pagate o incassate. Questi documenti andranno annotati in modo separato. Qui la risoluzione non dice come e cioè se questi documenti vanno annotati analiticamente nei registri Iva come le fatture di importo superiore a 300 euro o in altro modo. Al fine di rendere più efficace l'agevolazione in oggetto, dovrebbe essere possibile redigere un secondo documento riepilogativo nel quale annotare le fatture non incassate o pagate.
fonte sole 24 ore Gian Paolo Tosoni
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