CIRCOLARE INFORMATIVA 2/2013
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Milano, 14 gennaio 2013
Legge
di Stabilità per il 2013:
Le
principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale
1.
Premessa
2
2. Novità
in materia di Iva 2
2.1
Aumento dell'IVA dal 21% al 22% 2
2.2
Innalzamento al 10% (in luogo del 4%) dell'Iva per le cooperative sociali 3
2.3
Imponibilità delle prestazioni di gestione individuale di portafogli 4
2.4
Fattura cartacea e fattura elettronica
4
2.5
Fattura differita applicabile anche alle prestazioni di servizi
5
2.6
Estensione dell'obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da
soggetti
passivi
stabiliti in altri paesi UE
5
2.7
Estensione dell'obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali
5
2.8 La
fattura semplificata
6
2.9
Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
7
2.10
Termini di emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli
acquisti intracomunitari 8
2.11
Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione
8
2.12
Determinazione dello Status di esportatore abituale
9
3. Novità
in materia di imposte dirette 9
3.1
Detrazione per figli a carico (incremento degli importi)
9
3.2
Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti (proroga) 11
3.3
Lavoratori dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni) 11
3.4
Addizionale regionale IRPEF (differimento al 2014 di alcune disposizioni) 12
3.5
Erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato 12
3.6
Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali 13
3.7
Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni 14
3.8
Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni 15
3.9
Abrogazione sistema tassazione catastale delle società agricole 15
4. Novità
in materia di Irap 16
4.1
Aumento della deduzione forfettaria per l'impiego di dipendenti a tempo
indeterminato 16
4.2
Aumento delle deduzioni per i soggetti minori 17
4.3
Elementi qualificanti dell'autonoma organizzazione 19
5. Novità
in materia di imposte patrimoniali 19
5.1
Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE) 19
5.2
Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) 20
6. Novità
in materia di immobili
22
6.1 Novità
in materia di IMU 22
6.2
Rivalutazione reddito dominicale e agrario 22
7. Novità
in materia di contenzioso tributario 23
7.1
Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da
accertamenti "esecutivi" 23
7.2
Riscossioni di crediti sino a € 1.000 25
7.3
Sanatoria dei crediti sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999 25
7.4
Sanatoria per i debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione 25
7.5
Discarico per inesigibilità 26
7.6
Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di riscossione 26
8. Novità
in materia di agevolazioni
26
8.1
Credito d'imposta per le borse di studio erogati a studenti universitari 26
8.2
Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo 26
8.3
Finanziamenti bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno
economico
conseguente
agli eventi sismici del maggio 2012 26
9. Altre
novità 27
9.1 La
TARES 28
9.2 La
TOBIN TAX 29
9.2.1
Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi 29
9.2.2
Operazioni su strumenti finanziari derivati 29
9.2.3
Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza 30
9.3 Limite
massimo all'imposta di bollo sui prodotti finanziari 30
9.4
Detassazione dei premi di produttività 30
9.5 Aspi e mini aspi 31
1.
PREMESSA
La legge di stabilità
2013 ( L.24.12.2012 n. 228 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2012
ed, in vigore dall'1.1.2013) reca importanti novità in materia fiscale tra le quali, la ridefinizione delle
regole di fatturazione IVA (in recepimento della direttiva 2010/45/UE, già
formalizzata nel c.d. decreto "salva-infrazioni"), l'introduzione
dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d.
"Tobin tax"). Con riferimento alle imposte dirette, viene previsto,
invece, l'aumento delle detrazioni IRPEF
per i figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei
terreni e delle partecipazioni in società non quotate detenuti, alla data
dell'1.1.2013, da soggetti non imprenditori di cui agli artt. 5 e 7 della L.
448/2001, nonché la riduzione della
percentuale di deducibilità per le auto aziendali e dei professionisti. Si
segnalano importanti modifiche anche alla disciplina alle imposte patrimoniali per gli immobili e le attività
finanziarie detenute all’estero (IVIE
IVAFE). Con riguardo all'IRAP, la
legge di stabilità 2013 prevede (a decorrere dal 2014) –
oltre all’incremento delle deduzioni forfettarie previste per l’impiego di
dipendenti a tempo indeterminato e delle deduzioni per i soggetti minori -
l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere, a determinate condizioni,
dall'ambito di applicazione del tributo le persone fisiche imprenditori
individuali, ovvero gli esercenti arti e professioni.
2. NOVITA’ IN
MATERIA DI IVA
La Legge di stabilità
per il 2013 ( L. 24.12.2012 n. 228) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29
dicembre 2012, ed in vigore dall’ 1 gennaio 2013, apporta importanti novità in materia di IVA.
2.1 Aumento dell’IVA
dal 21% al 22%
Dal 1 luglio 2013,
l’aliquota Iva ordinaria subirà un incremento
di un punto percentuale, passando dal
21% al 22%. Nulla cambia invece per l’aliquota ridotta che, rispetto a
quanto originariamente previsto nella prima versione della Legge di stabilità
licenziata dal governo, rimarrà ancorata al 10% e non subirà alcun incremento.
Questo è, sostanzialmente, quanto contenuto nella versione definitiva della
Legge di Stabilità per il 2013 ( art.1 comma 335) che ha, di fatto, evitato
l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Iva del 10 e del 21, previsto
per il secondo semestre 2013 dal DL 98/2011. E’ stata eliminata, inoltre, la
previsione secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, le aliquote Iva
sarebbero state rispettivamente dell’11% e del 22%.
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene
rammentare che, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria
potrebbe essere evitato se, entro il prossimo 30 giugno 2013 saranno “entrati in vigore provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino
della spesa in materia sociale”, ovvero sarà operativa l’eliminazione o
la riduzione dei “regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni
assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini
dell’indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2013”.
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Beni sui
quali si applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di
luglio 2013
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Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia
mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti di
bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti
pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi
divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e
bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici
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Si precisa, infine,
che, le imprese e i professionisti nel regime dei minimi saranno interessati
solo in parte dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria.
Infatti, questa particolare tipologia di contribuenti, pur emettendo fatture
senza l’applicazione dell’iva, vedranno incrementarsi i loro costi in quanto,
al pari dei privati consumatori, non possono detrarre l’imposta sul valore
aggiunto pagata sui beni e servizi acquistati.
2.2 Innalzamento al 10%
( in luogo del 4%) dell’Iva per le cooperative sociali
La Legge di stabilità
2013 (art. 1 co. 488- 490) ha modificato
il regime IVA delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle
cooperative sociali e loro consorzi, le quali passeranno dall’attuale
aliquota del 4% a quella del 10%. Da un punto di vista normativo:
·
viene abrogato il n. 41-bis della Tabella A, parte
II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota del
4% alle prestazioni socio sanitarie, nel proseguo meglio elencate;
·
viene
inserito il nuovo punto n. 127-undevicies nella Tabella A, parte III, allegata
al D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta all’aliquota del 10% le predette
prestazioni.
OSSERVA
Le nuove disposizioni
( aliquota Iva del 10% in luogo di quella del 4%) saranno applicabili, però, alle operazioni effettuate dalle cooperative
in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati al 31 dicembre 2013.
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Pertanto, a decorrere
dal 31 dicembre 2013, se rese da cooperative sociali e loro consorzi in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, si applicherà
l’aliquota del 10% sulle seguenti prestazioni:
-
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 TULS (R.D. 27 luglio
1934, n. 1265), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità (art.
10, n. 18);
-
prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di
mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni
di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19);
-
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù
e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento,
la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni
relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art.
10, n. 20);
-
prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e
campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie (art. 10, n. 21);
-
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (art.
10, n. 27-ter).
OSSERVA
E’ bene precisare
che, l’aliquota ridotta del 10% - analogamente a quanto previsto nel regime
vigente - si applicherà solo per le prestazioni rese nei confronti di si
soggetti svantaggiati, quali anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti,
malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori (anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza), persone migranti, senza fissa
dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo
sessuale e lavorativo.
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2.3 Imponibilità delle
prestazioni di gestione individuale di portafogli
In un’ottica di
allineamento del nostro ordinamento tributario all’orientamento
giurisprudenziale comunitario (sentenza 19 luglio 2012, C-44/11), la legge di
Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 520-521) modifica l’art. 10 comma 1 n. 4, primo periodo, DPR n. 633/1972 che
prevedeva, fino al 31 dicembre 2012, l’esenzione Iva delle prestazioni di
gestione individuali di portafogli titoli. In buona sostanza, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, l’attività di gestione individuale di strumenti finanziari
è assoggettata ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota
ordinaria (il 21% attualmente, il 22% dal 1° luglio 2013), prevedendo quindi
che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta, analogamente a
quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione
dei titoli che costituiscono una componente inscindibile della gestione
patrimoniale.
OSSERVA
Il nuovo regime
ordinario di imponibilità si applica a tutte le prestazioni di gestione
individuale di portafogli “effettuate” a decorrere dal 1° gennaio 2013, cioè
alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato a partire da tale data,
salvo che il prestatore non emetta la fattura antecedentemente al pagamento;
in quest’ultimo caso, come noto, la prestazione si considera effettuata al
momento dell’emissione della fattura.
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Pertanto, i
corrispettivi per i servizi di gestione individuale (GPM e GPF) percepiti (o
fatturati) dall’intermediario a decorrere dal 1° gennaio 2013 saranno
assoggettati ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota
del 21%. Di contro, tutti i corrispettivi per i medesimi servizi percepiti (o
fatturati) dall’intermediario entro il 31 dicembre 2012, sono rientrati nel
regime di esenzione IVA, vigente prima dell’entrata in vigore della legge di
Stabilità per il 2013
Peraltro, è stato
integrato il comma 3 dell’art. 36 del DPR 633/1972 permettendo così ai soggetti
che gestiscono i suddetti portafogli - i quali si ritrovano a dover effettuare
sia operazioni esenti che operazioni imponibili - di optare per la separazione
delle attività.
2.4 Fattura cartacea e
fattura elettronica
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 325) ha revisionato
il contenuto dell’art. 21 del DPR 633/1972, ampliando il contenuto minimo
obbligatorio della fattura con l'aggiunta di alcune ulteriori indicazioni:
·
numero progressivo che identifichi la fattura in
modo univoco;
OSSERVA
Sul punto, è bene
rammentare che tale indicazione, così come confermato dall’agenzia delle
Entrate (R.M.1/2013) non impedisce, comunque, ai soggetti passivi la
possibilità di strutturare il numero adottando soluzioni personalizzate, in
relazione alle proprie esigenze organizzative (ad esempio, aggiungendo alla
numerazione progressiva prefissi alfanumerici). Inoltre, dal 1 gennaio 2013
non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma
si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne
garantisca l'identificazione univoca: i contribuenti potranno scegliere, ad
esempio, di adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni di attività.
|
·
del numero di partita IVA del
cessionario/committente;
·
del numero di identificazione IVA, in caso di
soggetto passivo stabilito in altro paese UE;
·
del codice fiscale, nel caso in cui il cessionario o
committente Italiano non agisca nell’esercizio di’impresa, arte o professione.
OSSERVA
La fattura elettronica, inoltre, potrà
essere emessa tramite un qualsiasi formato elettronico fatta salva, in ogni
caso, l'accettazione da parte del destinatario.
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I contribuenti che
intendono adottare la fattura elettronica dovranno garantirne l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto, nonché la leggibilità del documento
attraverso l’utilizzo della firma elettronica (qualificata o digitale), oppure
con sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI), ma anche mediante
sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra
il documento e l’operazione economica cui esso si riferisce. Per la conservazione della fatture elettroniche restano
ancora valide le regole già note di cui al Dm adottato ai sensi del comma 5
dell'articolo 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82.
2.5 Fattura differita
applicabile anche alle prestazioni di servizi
La legge di Stabilità
del 2013, in
recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, ha previsto, a seguito della nuova
previsione dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, che anche gli esercenti imprese e gli esercenti
arti e professioni potranno emettere la “fattura differita” per le prestazioni
di servizi, come in precedenza previsto esclusivamente per le cessioni di beni.
Nello specifico, viene disposto che, la fattura deve essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i
servizi “generici” resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE, oppure
resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE, a condizione
che le predette prestazioni siano:
· individuabili attraverso idonea documentazione.
·
effettuate nello stesso mese solare nei confronti
del medesimo soggetto. In quest’ultima circostanza, come per le cessioni di
beni, può essere emessa un’unica fattura a condizione che la stessa riporti il
dettaglio delle operazioni.
OSSERVA
Il documento in parola
– che deve essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle prestazioni di servizi - rileverà ai fini del computo
della liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata,
che coincide con l’incasso del corrispettivo.
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ESEMPIO
Si pensi, ad esempio,
ad un avvocato che ha assistito ( nel medesimo mese) il proprio cliente in
due cause civili, ricevendo altresì il pagamento delle prestazioni, in tal
caso, il professionista potrà emettere un’unica fattura, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. I
riferimenti del numero delle cause possono essere considerati elementi
sufficienti al fine di individuare chiaramente le prestazioni del
professionista
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2.6 Estensione
dell’obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti passivi
stabiliti in altri paesi UE
In base al nuovo art.
17 co. 2 del DPR 633/72, la procedura di
integrazione e registrazione prevista, dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93,
per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi “generici” resi da
prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è
stata estesa, più in generale, alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non “generiche”,
effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
2.7 Estensione
dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, D.P.R. n. 633/72,
estende l’obbligo di emissione della fattura a gran parte delle operazioni non
soggette all’imposta per carenza del requisito territoriale (c.d. operazioni “fuori campo”). Nello specifico, la
predetta disposizione prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato emettono la fattura anche per le seguenti operazioni non soggette
all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicandovi, in luogo
dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a)
cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse
da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) (operazioni esenti dei
settori creditizio, finanziario e assicurativo) – effettuate nei confronti di
un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro
dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione
contabile”;
b)
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
Ne consegue che, il
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (compresa la stabile organizzazione
di un soggetto estero, per le operazioni proprie) sarà tenuto all’emissione
della fattura anche per le operazioni non soggette ad Iva per carenza del
requisito territoriale:
-
quando il luogo dell’operazione è situato in un
altro Stato membro e debitore dell’imposta è il cessionario/committente con il
meccanismo dell’inversione contabile (fanno eccezione le suddette operazioni
esenti per carenza del requisito territoriale);
-
in ogni caso, quando l’operazione, in base ai
criteri di territorialità, non si considera effettuata nell’ambito dell’Ue (es.
prestazioni generiche nei confronti di soggetti passivi extraUe, servizi su
immobili situati fuori dell’Ue, ecc.).
OSSERVA
Occorre segnalare
che, in relazione all’introduzione dell’obbligo di fatturazione delle
operazioni non territoriali, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co.
327) ha integrato, a decorrere dal 1
gennaio 2013, la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, al fine di estendere la disciplina sanzionatoria ivi
prevista anche alle violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione
di operazioni “non soggette ad Iva”, ovvero di operazioni escluse. Sul
punto, si rammenta che, la sanzione prevista per questo genere di violazione
è:
· compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non
documentati; fermo restando la sanzione minima di € 516,00 per ogni
violazione riscontrata ( art. 6 comma 4 del D.Lgs 471/1997)
· da € 258,00
a € 2.065,00 se la violazione non rileva né ai fini
IVA ne ai fini delle imposte sul reddito.
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2.8 La fattura
semplificata
Il comma 1 del
novellato art. 21-bis DPR 633/1972 prevede che, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 21 del DPR 633/1972 (termini e modalità di emissione, ecc.), la fattura di ammontare complessivo non
superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972 (meglio conosciuta con il nome di “nota di variazione”),
può essere emessa in modalità
semplificata.
OSSERVA
Con decreto di natura
non regolamentare, il Ministro dell’Economia e delle finanze può elevare fino
a 400 euro il limite di 100 euro, ovvero consentire l’emissione di fatture
semplificate senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito
di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i
quali le pratiche commerciali o amministrative, oppure le condizioni tecniche
di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto
degli obblighi di concernenti la determinazione della base imponibile nel
caso di corrispettivi, spese e oneri sostenuti in valuta estera e di
contenuto della fattura “ordinaria”.
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Ai sensi del comma 1
dell’art. 21-bis DPR 633/1972, la
fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:
a)
data di emissione;
b)
numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c)
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti;
d)
numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e)
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel
territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di
partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento;
f)
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g)
ammontare del corrispettivo complessivo e
dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h)
per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 DPR
633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche
che vengono modificate.
OSSERVA
La norma in commento
definisce il “contenuto minimo”
della fattura semplificata sicché non è da escludersi la possibilità che essa
rechi ulteriori indicazioni, al fine di rispondere ad esigenze delle parti
oppure agli obblighi concernenti determinate tipologie di operazioni quali,
ad esempio, l’eventuale specificazione che si tratta di un’operazione esente
o non imponibile.
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Per espressa previsione
normativa (comma 2 dell’art. 21 bis DPR 633/1972), la fattura semplificata non può essere emessa seguenti
operazioni:
-
cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del
D.L. n. 331/1993;
-
operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera
a) del DPR 633/1972, ovvero le cessioni di beni e le prestazioni di servizi -
diverse da quelle dei nn. da 1 a
4 e 9 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni bancarie, creditizie,
finanziarie e assicurative e relative intermediazioni) - non soggette ad IVA
per difetto del requisito territoriale, poste in essere da soggetti passivi
stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in
altri paesi UE.
Le semplificazioni in
commento dovrebbero favorire, in particolar modo, quei settori commerciali nei
quali si effettuano frequenti operazioni di modesta rilevanza economica. Questo
è il caso, ad esempio, di molti esercizi di ristorazione, contraddistinti dalla
concentrazione, in un arco temporale relativamente breve, di numerose richieste
di fatture da parte dei clienti, anche per importi modesti, per esigenze di
documentazione dei costi.
OSSERVA
Un ulteriore
contributo alla semplificazione gestionale appena commentata dovrebbe essere
offerto dalla possibilità, sempre riconosciuta dalla Legge di stabilità per
il 2013 ( art. 1 co. 328), di emettere la fattura (sia ordinaria che
semplificata) attraverso gli apparecchi misuratori fiscali ( registratori di
cassa). In tal caso, le fatture possono recare, ai fini dell’identificazione
del cedente e del prestatore, i relativi dati identificativi, anziché le
generalità di tale soggetto.
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Riassumendo, dunque, la
fattura “semplificata” per le operazioni di ammontare non superiore a 100 euro,
in caso di cessionario o committente stabilito in Italia, può riportare:
·
solo il codice fiscale o la partita Iva (o il numero
identificativo Iva, in caso di cliente stabilito in altro Stato Ue)
·
in luogo dell’imponibile e dell’imposta, il
corrispettivo e i dati (aliquota) per calcolare l'Iva
·
la data d'emissione del documento e il numero
progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco, analogamente a
quanto richiesto per le fatture ordinarie;
·
la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
ESEMPIO
Ristorante Da Mario Srl
Via Milano n. 152
23900 Lecco (LC)
Partita Iva: 01234567890
Spett.le
Partita Iva: 09876543210
Fattura n. 100 del 15 gennaio 2013
n. 1 menù completo a
prezzo fisso
Totale corrispettivo (Iva 10%) = € 55,00
|
2.9 Momento di
effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
In merito alle novità in ambito intracomunitario, la
Legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 326) ha previsto che, a decorrere
dal 1 gennaio 2013, gli acquisti
intracomunitari si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal paese UE di
partenza dei beni a quello di destinazione. In altre parole, per le
operazioni intracomunitarie, acquisti o cessioni, il momento di effettuazione
coinciderà con l'atto di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza, senza distinguere – a differenza di quanto richiesto
dalla previgente disciplina – se il trasporto dei beni avvenga con mezzi del
cedente, ovvero con i mezzi del cessionario.
Per tali operazioni,
inoltre, il pagamento anticipato diventa irrilevante ai fini dell'effettuazione
dell'operazione: il pagamento anticipato ( anche se parziale) del
corrispettivo, dunque, non integra più, limitatamente all’importo pagato, il
momento di effettuazione delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di
beni. Rimane possibile l'emissione anticipata del documento, nel qual caso si
considera effettuata l'operazione (con conseguente esigibilità dell'imposta
relativa) fino a concorrenza dell'importo fatturato anticipatamente, ovvero il
momento impositivo si verifica in caso di emissione anticipata della fattura,
limitatamente all’importo fatturato.
OSSERVA
Infine, è bene
rammentare che, le operazioni intracomunitarie ( acquisti o cessioni di beni)
effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo che eccede
il mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
|
2.10 Termini di
emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti
intracomunitari
Anche i termini di emissione e registrazione delle
fatture relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari sono stati modificati,
in analogia all'obbligo comunitario, che ha imposto agli Stati membri di
consentire, tanto con riferimento alle cessioni di beni, quanto alle
prestazioni di servizi, l'emissione della fattura entro il 15 del mese
successivo.
Quanto al termine di emissione e di registrazione
delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie, il novellato
art. 46 del DL 331/1993 dispone che dette fatture devono:
·
essere emesse
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione;
·
indicare il titolo
di non imponibilità e dell’eventuale norma ( nazionale o comunitaria) di riferimento;
·
essere annotate
distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della
numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di
effettuazione dell'operazione.
Quanto al termine di emissione e di registrazione
delle fatture relative agli acquisti intracomunitari, il novellato
art. 47 del DL 331/1993 dispone, invece, che dette fatture devono essere
annotate distintamente nel registro delle fatture emesse:
·
entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;
·
con
riferimento al mese precedente;
· secondo l’ordine della
numerazione;
·
con l’indicazione
del corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera.
OSSERVA
E’ bene rammentare
che, in base al nuovo art. 13 co. 4 del DPR 633/72 ( introdotto dall’art. 1
co. 325 della Legge di stabilita per il 2013), ai fini della determinazione
della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti
in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione, ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura, ovvero, in mancanza anche di tale dato (
giorno di emissione della fattura), la quotazione del giorno antecedente più
prossimo.
Ad ogni modo, è
espressamente previsto che, la conversione in euro, per tutte le operazioni
effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.
|
Peraltro, ai fini del
diritto dalla detrazione, le suddette fatture devono essere annotate
distintamente nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione
periodica annuale nella quale viene recuperata l’imposta.
2.11 Procedura di
regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione
In caso di acquirente
intracomunitario che non ha ricevuto
la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, il riformulato art. 46 comma 5 del DL 331/1993 prevede che
tale soggetto deve procedere
all'emissione della stessa (in unico esemplare) non oltre il giorno 15 del terzo mese successivo a quello del momento
di effettuazione dell'operazione. Diversamente, qualora la fattura sia
stata effettivamente ricevuta, ma risulti emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve
emettere una fattura integrativa entro
il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Medesimo riferimento al «giorno 15 del mese successivo» è stato inserito anche
all'articolo 47, comma 1 del DL 331/1993 secondo cui, tanto l’autofattura, quanto la fattura integrativa, devono essere
annotate entro il termine di emissione e con riguardo al mese precedente.
Fermo restando che, ai fini della detrazione dell'Iva, tali fatture devono
essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, anteriormente
alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene
recuperata l’imposta.
2.12 Determinazione dello Status di esportatore abituale
In base al riformulato
art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, le
cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito della
territorialità non rientrano nel computo della soglia del 10% del volume di
affari necessaria per l'acquisizione della qualifica di esportatore abituale,
presupposto per fruire della possibilità di acquisire o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. In buona sostanza, ai
fini della determinazione dello status di esportatore abituale, oltre alle
cessioni di beni in transito o dei luoghi soggetti a vigilanza doganale, non si
deve tener conto - nel computo della soglia del 10% del volume di affari –
delle operazioni di cui all’art. 21 comma 6 bis del DPR 633/1972, ovvero:
·
delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR
633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in
altro Paese UE;
·
delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate fuori del territorio della UE.
OSSERVA
E’ bene rammentare
che, tutte le disposizioni sin qui commentate, ad eccezione dell’incremento
di un punto percentuale dell’aliquota iva ordinaria (che decorrerà dal 1
luglio 2013), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
|
3. NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
La legge di stabilità
per il 2013, dopo le numerose modifiche subite in sede di conversione in Legge,
contiene numerose novità che interessano il comparto dell’imposizione diretta.
3.1 Detrazione per
figli a carico ( incremento degli importi)
La Legge di Stabilità
2013 (art. 1 co. 483) prevede, a decorrere dal
1° gennaio 2013, un generale incremento
delle detrazioni IRPEF per i figli a carico con l’effetto che:
·
la detrazione “teorica” per ciascun figlio di età
superiore o uguale ad anni 3, passa dagli attuali € 800 ad € 950;
·
la detrazione “ teorica” per ciascun figlio di età
inferiore ad anni 3, passa da € 900 ad € 1.220.
Cambia, anche, la misura
dell’ulteriore maggiorazione (da
aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico
portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che
passa dagli attuali € 220 al maggiore importo di € 400. In tal caso le nuove
detrazioni diventano quindi:
-
€ 1.350,00 se il figlio ( portatore di handicap) ha
un’età pari o superiore a tre anni;
-
€ 1.620,00 se il figlio disabile ha un’età inferiore
a tre anni.
Tabella di sintesi: confronto ammontare delle
detrazioni
|
||
Tipologia di detrazione
|
Fino al 31 dicembre 2012
|
Dal 1 gennaio 2013
|
Detrazione
per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3
|
€ 800
|
€ 950
|
Detrazione
per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3
|
€ 900
|
€ 1220
|
Detrazione
per ciascun figlio di età superiore o uguale di anni 3 portatore di handicap
( art. 3
L. 5.02.1992 n. 104)
|
€1020
|
€ 1.350
|
Detrazione
per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, portatore di handicap
( art. 3
l. 5.02.1992 n. 104)
|
€ 1.120
|
€ 1.620
|
Come osservato, i
suddetti importi sono definiti “teorici” nel senso che devono essere
parametrati al reddito complessivo del contribuente beneficiario della
detrazione in commento. Nello specifico, per un solo figlio a carico, il
legislatore ha previsto, ai fini della corretta individuazione della
detrazione, l’applicazione della seguente formula:
Detrazione
spettante= detrazione teorica * [ (€ 95.000 - reddito complessivo del
contribuente)/ € 95.000]
ESEMPIO
Per fare un esempio,
si ipotizzi un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore
di handicap) e un reddito complessivo IRPEF pari ad € 25.000. La misura della
detrazione prevista - a seguito delle modifiche apportate alla legge di
stabilità 2013 – ammonterà, per il 2013, ad € 898,94:
€
1.220 *[ (€ 95.000 - € 25.000) / € 95.000] .
|
Più articolato risulta
essere, invece, il calcolo da effettuare nel caso di più figli a carico. La
formula da applicare per l’individuazione della detrazione effettiva sarà così
determinata:
Detrazione spettante =
(detrazione teorica primo figlio + detrazione teorica per ogni figlio
successivo al primo) * [ ( € 95.000 + 15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni
figlio successivo al primo)) - reddito complessivo del contribuente] / [€
95.000 +15.000 ( maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)]
ESEMPIO
Per fare un esempio,
si ipotizzi il caso di un contribuente con un reddito di € 70.000 e con tre
figli a carico di cui uno di due anni d’età (disabile) e gli altri
rispettivamente di cinque e otto anni (non portatori di handicap). La misura della detrazione
prevista dal 1 gennaio 2013 ammonterà ad € 1.760:
[(€ 1.220+ 400) + € 950 +€ 950)] * [( € 95.000+
(15.000*3)] - € 70.000]/[(€ 95.000 + € 15.000*3)]
|
La detrazione
dall’imposta lorda, come sopra calcolata, dovrà essere parametrata ai mesi in
cui il figlio risulta a carico del contribuente beneficiario delle detrazioni.
Peraltro, la detrazione in parola spetta a prescindere dall’ età anagrafica del
figlio, ovvero dal fatto che quest’ultimo sia dedito agli studi o a tirocinio
gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori: tale soggetto
potrebbe, quindi, risiedere anche all’estero.
OSSERVA
Per poter usufruire
delle detrazioni in commento è necessario, inoltre, che ciascun figlio non
sia titolare di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri
deducibili) superiore ad € 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei
fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” e
l’agevolazione ACE utilizzata.
|
Restano confermate le vigenti regole in materia di
ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a
carico. In particolare:
·
in caso di genitori non legalmente ed effettivamente
separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi,
salva la possibilità di attribuire la stessa interamente al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
·
in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un
diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura
del 50%, ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito
più elevato;
·
in caso di affidamento congiunto o condiviso, la
detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso
accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più
elevato.
Infine, si segnala che nulla cambia per quanto riguarda l’ulteriore
detrazione di € 1.200, prevista dall’art. 12 co. 1-bis del TUIR a favore dei genitori con almeno quattro
figli a carico, la quale:
•
si aggiunge alle detrazioni appena descritte;
• non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus
complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa;
3.2 Detrazioni per
carichi di famiglia di soggetti non residenti ( proroga)
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 526 ) proroga,
anche per l’anno 2013, la detrazione d’imposta per carichi di famiglia di
cui all’art. 12 del TUIR, a favore dei soggetti
non residenti. Per poter beneficiare delle detrazioni in commento, i
soggetti devono dimostrare, con idonea documentazione, che le persone alle
quali tali detrazioni si riferiscono:
-
non possiedono un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i
redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
-
non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun
beneficio fiscale connesso (o similare) ai carichi familiari.
OSSERVA
La detrazione
relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto
IRPEF per l’anno 2014.
|
3.3 Lavoratori
dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni)
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 549) conferma
anche per il periodo d’imposta 2012
(dichiarativo da presentare nel 2013) l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700,00 per i redditi di lavoro conseguiti da soggetti
residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero in zone di
frontiera ed in altri paesi limitrofi (cosiddetti lavoratori frontalieri),
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
OSSERVA
Sono interessati
dalla disposizione in commento, i lavoratori residenti nel territorio dello
stato, ma che si recano
quotidianamente o settimanalmente all’estero in zone frontaliere (Francia,
Svizzera, Austria, Slovenia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano) o
in altri paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco).
|
Il lavoratore
frontaliero, a differenza del lavoratore estero, è oggetto di una particolare
imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra il luogo di
residenza in Italia e quello estero di svolgimento dell'attività lavorativa. Ai
fini dell'applicazione del regime di tassazione dei frontalieri, è necessario:
-
individuare l'insieme di tutte le somme e valori
corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come
frontaliero;
-
operare la riduzione, da tale importo globale annuo,
della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di Irpef per i
redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera (art. 3
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) che risulta quantificata, per il 2012,
pari ad € 6.700;
-
applicare la tassazione Irpef su tale differenza,
secondo le regole ordinarie del Tuir.
OSSERVA
E’ bene rammentare
che, la franchigia di esenzione prevista in materia di Irpef, per i redditi
di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera, non deve
essere parametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma utilizzata in
maniera fissa.
|
In buona sostanza,
quindi, il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito
complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato dell’importo di
Euro 6.700. Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni
di imposta e sul reddito eccedente la suddetta franchigia di € 6.700, il
lavoratore frontaliero sconterà le dovute addizionali regionali e comunali
IRPEF
ESEMPIO
Se un lavoratore
transfrontaliero ha percepito nel 2012 un reddito di lavoro dipendente
prestato in Francia pari a Euro 31.000, ed un reddito immobiliare in Italia
pari a Euro 1.000, le imposte dovranno essere calcolate su un reddito
complessivo di (Euro 31.000 – Euro 6.700 + Euro 1.000) = Euro 25.300.
Assumendo ( per
semplicità di calcolo) che non vi siano detrazione applicabili, l’imposta netta
sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 10.300 x 27%
(II scaglione) = Euro 6.231.
|
La Legge di Stabilità
2013 modifica ulteriormente il comma 204
dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del calcolo degli
acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa: il
lavoratore frontaliero dovrà, dunque, ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012
e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal
reddito, facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
ESEMPIO
Riprendendo i dati
dell’esempio appena esposto, il lavoratore frontaliero per calcolare
l’acconto dovuto per il 2013 dovrà computare l’imposta netta come se non si
applicasse l’esenzione di Euro 6.700.
Il reddito complessivo sarà
dunque pari a Euro 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I
scaglione di reddito) + Euro 13.000 x 27% (II scaglione) + Euro 4.000 x 38%
(III scaglione di reddito) = Euro 8.480.
|
3.4 Addizionale
regionale IRPEF ( differimento al 2014 di alcune disposizioni)
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 comma 555) è nuovamente intervenuta sulla misura delle addizionali regionali,
riconoscendo alle regioni la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale
regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge statale. Peraltro, viene
posticipata, sempre a decorrere dal 2014, la facoltà per le Regioni di
introdurre misure tese ad attenuare il peso delle addizionali, tra le quali:
·
la previsione che la maggiorazione oltre lo 0,5%
dell’addizionale regionale “di base” (pari all’1,23%) non debba trovare
applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di cui
all’art. 11 del TUIR (attualmente, 15.000,00 euro).
OSSERVA
Resta fermo, in ogni
caso, il limite della maggiorazione dello 0,5% qualora la Regione abbia
disposto la riduzione dell’IRAP.
|
·
il riconoscimento di maggiori detrazioni «in favore
della famiglia» che tengano conto del reddito complessivo del nucleo familiare,
favorendo i contribuenti il cui reddito distribuito sui componenti dell'intero
nucleo familiare non risulti troppo elevato (quoziente familiare), attraverso
una maggiorazione delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, già previste
dall'articolo 12 del Tuir.
OSSERVA
Peraltro, qualora, a
causa del reddito familiare non elevato, non fosse possibile usufruire delle
detrazioni, le Regioni possono prevedere forme di sostegno al reddito dirette
quali sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale
previste dalla legislazione regionale.
|
3.5 Erogazioni liberali
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 549) ha previsto l'introduzione
di una nuova detrazione d'imposta del 19% in relazione alle erogazioni liberali
in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Dpr 398/2003
(nuova lettera i-nonies) dell'articolo 15 del Tuir).
OSSERVA
Le erogazioni
liberali al predetto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato", se effettuate mediante versamento su c/c bancario o postale
(ovvero secondo altre modalità stabilite da apposito decreto del ministero
delle Finanze), consentiranno di beneficiare della detrazione d'imposta che
potrà essere beneficiata nel limite dell'imposta: non è previsto, infatti, un
limite assoluto all'erogazione che potrà, pertanto, essere conteggiata
sull'importo effettivamente erogato senza alcun massimale.
|
Peraltro, mediante
l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’art. 78 del TUIR, viene previsto che
la detrazione d’imposta del 19% relativa all’erogazioni liberali in denaro a
favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, spetti anche ai
soggetti IRES
OSSERVA
E’ bene precisare che
le erogazioni versate al suddetto fondo potranno essere interamente impiegate
nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a
decorrere dal 1995, o l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
società delle quali il Tesoro sia unico azionista, per la loro dismissione.
In altre parole, la finalità del fondo è sostanzialmente quella di ridurre,
secondo le suddette modalità, la consistenza dei titoli di Stato in
circolazione.
|
Le nuove disposizioni
sono entrate in vigore l’1.1.2013 e in assenza di una specifica norma di
decorrenza, deve ritenersi che la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a
decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.
ESEMPIO
Per fare un esempio,
si ipotizzi che al 31 dicembre 2013, un contribuente abbia effettuato
erogazioni liberali a favore al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato,
per un ammontare complessivo pari ad € 10.000. A seguito dell’ ammontare
delle elargizioni eseguite, al contribuente è riconosciuta una detrazione
d’imposta pari ad € 1.900 che rappresenta la detrazione massima spettante (€
10.000 *19%).
|
3.6 Riduzione della
percentuale di deducibilità delle auto aziendali
La legge di stabilità
per l’anno 2013 (art. 1 co. 501) ha ristretto,
a distanza di pochi mesi dall’intervento introdotto dalla legge di riforma del
mercato del lavoro, la quota di
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle
autovetture, agli autocaravan, ai
ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per
l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso
pubblico.
OSSERVA
Nello specifico,
all’interno dell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato
dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di
riforma del mercato del lavoro) le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 20 per cento”.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i
professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai
veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione):
deduzione che passerà dall’attuale 40% (percentuale che troverà ancora
applicazione per l’ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a
valere su UNICO 2013) al 20%.
|
Resta , invece, ferma al 70% la percentuale di deducibilità
di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis del TUIR (stabilita dall’art. 4 comma 72
lett. b della Legge di riforma del mercato del lavoro), prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta.
Nulla cambia per le spese relative ai veicoli utilizzati da
agenti e rappresentanti di commercio per i quali resta confermata la deducibilità
all’80% e per le auto destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni
strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), che restano
interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164,
comma 1 lett. a) del TUIR.
Ad ogni modo, però, le
nuove disposizioni sulla deducibilità delle spese delle autovetture – che si
applicheranno a decorrere dall’anno in corso (anno 2013) - richiederanno la determinazione degli acconti dovuti per
il periodo d’imposta di prima applicazione assumendo, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni.
In altre parole, già in sede di determinazione degli acconti d’imposta
all’interno del modello Unico 2013 imprese e lavoratori autonomi dovranno
assumere, solo ai fini del calcolo degli acconti d’imposta 2013, come imposta
del 2012 quella, maggiore, che si sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni.
OSSERVA
E’ bene rammentare
che, le modifiche alla percentuale di deducibilità relativa alle auto
aziendali e dei professionisti, operata dalla legge di stabilità 2013, non
incide sui soggetti cosiddetti “nuovi minimi”: tali soggetti, infatti, oltre
a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme
del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.
Quanto appena esposto
per i “nuovi minimi” non vale però per chi opera nel regime delle nuove iniziative produttive ex art.
13 della L. 388/2000, per i quali trovano applicazione, invece, gli ordinari
criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori
autonomi e il reddito è
determinato secondo le ordinarie
regole previste dal TUIR. Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto
di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di
veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di
veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad
un solo veicolo).
|
3.7 Riallineamento dei
valori delle attività immateriali e delle partecipazioni
La legge di Stabilità
2013 (art. 1 co. 502-505) introduce alcune modifiche
alla disciplina dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo
prevedendo, in particolare, lo slittamento degli effetti fiscali derivanti dal
riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni
immateriali, introdotto dal D.L. 6.07.2011 n. 98 ( c.d. riallineamento una
tantum).
E’ bene rammentare che,
l’art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011 ha esteso il regime di affrancamento
previsto dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008:
·
ai maggiori valori delle partecipazioni di
controllo, iscritte nel bilancio individuale delle società a seguito di
operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, a condizione che
i maggiori valori si riferiscano ad avviamento, marchi d’impresa ed attività
immateriali, iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell’eliminazione
della partecipazione stessa nell’ambito della procedura di consolidamento;
·
ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo
acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di
partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività
immateriali.
Peraltro, l’art. 15,
D.L. n. 185/2008, prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori di
avviamento, marchi ed altre attività immateriali, previo pagamento di
un’imposta sostitutiva del 16%.
OSSERVA
L’affrancamento
consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell’avviamento, dei
marchi e delle altre attività immateriali consolidate, il cui valore nel
bilancio d’esercizio è espresso nell’ambito del valore della partecipazione.
|
L’effetto del
riallineamento prevedeva nella formulazione originaria della norma che l’ammortamento
rilevasse fiscalmente a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2012. Per i valori affrancati se relativi ad operazioni poste in
essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, gli effetti
decorrevano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. A seguito delle
modifiche operate dalla legge di stabilità 2013 viene previsto che:
·
per il riallineamento relativo ad operazioni
effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti
decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
·
gli effetti del riallineamento effettuato sulle
operazioni del periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 .
La Legge di stabilità
2013 elimina anche il versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%. Essa
dovrà quindi essere corrisposta all’Erario entro il termine del versamento del
saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d’imposta 2012, ovvero per
i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta dovrà
essere versata entro il 16 giugno 2013.
Si ricorda che, prima
delle modifiche intervenute, il versamento dell’imposta sostitutiva si sarebbe
dovuto eseguire in tre rate di uguale importo aventi le seguenti scadenze:
·
la prima rata entro il termine di scadenza dei
versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta
2012;
·
la seconda e la terza rata entro il termine di
scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica
rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.
3.8 Riapertura della
rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
La legge di stabilità
2013 ( art. 1 co. 473), in vigore dall’1.1.2013, prevede la riapertura dei termini per la
rideterminazione del costo fiscale dei terreni ( edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non
quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1
lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano
ceduti a titolo oneroso.
A tal fine, entro il termine del 30.6.2013
(ovvero, entro l’1.7.2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che un
professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.)
rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno. Oltre
a far redigere la perizia, il medesimo contribuente dovrà affrancare il valore
risultante dalla suddetta perizia versando, entro il 30 giungo 2013, l’imposta
sostitutiva pari al 2% (partecipazioni non qualificate) o al 4% (Terreni
edificabili e agricoli e partecipazioni qualificate) per l’intero suo
ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo, qualora
decidesse di optare per la rateizzazione. Le successive due rate dovranno
essere versate, invece, entro il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015
(sull’importo delle predette rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata).
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene
rammentare che, il contribuente che non provvede al versamento delle rate
successive alla prima non decade, comunque, dal beneficio della
rivalutazione: tale omissione comporta, soltanto, l’iscrizione a ruolo degli
importi non versati, con l’applicazione della sanzione per omesso versamento
(C.M n.35/E del 04.08.2004). E’ fatta salva la facoltà, per il contribuente
“moroso”, di sanare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del
ravvedimento operoso beneficiando, così, di sanzioni ridotte calcolate in
misura differente a seconda delle tempistiche di avvenuta regolarizzazione.
|
La facoltà di
rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche
nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale
possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di
stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
La norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 si
limita, difatti, a prorogare i termini della precedente Legge di Rivalutazione
introdotta dal DL 282/2002, senza però fare alcun accenno della riapertura (più
recente) operata con il DL 70/2011 che ha, tra l’altro, previsto la possibilità
di detrarre dall’imposta sostitutiva (calcolata sul valore della nuova
perizia), quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni.
Tuttavia, nonostante il mancato esplicito richiamo delle norme introdotte dal
DL 70/2011, è pacifico ritenere che il principio di compensazione sia una norma
di carattere generale e, quindi, praticabile anche con la proroga in esame.
Pertanto, il contribuente che ha già rivalutato un terreno o una partecipazione
al 30 giugno 2012 (optando per la rateazione della sostitutiva) e che intende
procedere ad una nuova rivalutazione al 30 giugno 2013 può:
• non procedere al versamento delle rate ancora
pendenti (30 giugno 2013 e 31 giungo 2014);
• detrarre dall’imposta dovuta per effetto
della nuova rideterminazione, l’importo della prima rata versata in
ottemperanza della precedente procedura di rivalutazione.
In alternativa, resta
ferma, per i contribuenti che non aderiscono al meccanismo dello scomputo, la
possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato per effetto della
precedente rivalutazione a condizione che la richiesta sia presentata entro 48
mesi dalla data di versamento dell’intera imposta (o della prima rata) relativa
all’ultima rivalutazione effettuata e l’ammontare del rimborso sia superiore
all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione eseguita.
3.9 Abrogazione sistema
tassazione catastale delle società agricole.
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 513 -514) introduce alcune novità nel settore agricolo: viene prevista l’abrogazione delle
norme ( co. 1093 e 1094 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007) che
disponevano un regime agevolato di imposizione diretta che consentiva:
·
alle società di persone e alle srl che assumono la
qualifica di società agricole (ex art. 2 del D.Lgs n. 99/2004 di optare per la
determinazione del reddito imponibile non in base alle corrispondenti
risultanze di bilancio, ma in base al reddito agrario del fondo, ai sensi
dell’art. 32 del TUIR;
·
alle società di persone e alle srl costituite da
imprenditori che esercitano in via esclusiva le attività di manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione del reddito
imponibile applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Oltre all’abrogazione
dei suddetti regimi opzionali, la legge di stabilità 2013 prevede che le
opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Ne consegue che, le società
agricole che avevano optato per il regime opzionale non potranno più essere
tassate in base al reddito agrario a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e,
quindi, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 ( 2015 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare) dovranno essere rideterminati in base alle nuove
disposizioni ( tassazione di bilancio).
4. NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP
La legge di stabilità
per il 2013 interviene attenuando il carico fiscale per imprese con dipendenti
a tempo indeterminato e per le attività minori, ma solo a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
4.1 Aumento della
deduzione forfettaria per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 484 – 485) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione
dell’IRAP, tra i quali, l’incremento delle deduzioni forfettarie per i
lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella seguente
misura:
- € 4.600 in tutti i casi;
- € 9.200 per i lavoratori impiegati nelle
regioni del mezzogiorno.
Per effetto
dell’incremento introdotto dalla Legge di stabilità 2013, a decorrere dal
periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni
dalla base imponibile IRAP subiranno un incremento fino a giungere ai seguenti
valori:
- € 7.500 in tutti i casi;
- € 15.00 per i lavoratori impiegati nelle
regioni del mezzogiorno.
Tipologia di
lavoratore
|
Sistema
vigente
|
Esercizio successivo al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2013
|
Lavoratori assunti a tempo indeterminato
|
€ 4.600
|
€ 7.500
|
Lavori assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle
regioni del mezzogiorno
|
€ 9.200
|
€ 15.000
|
Peraltro, viene
stabilito l’ulteriore incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici
e i lavoratori di età inferiore a 35 anni di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n.
2 e 3 del DLgs. 446/97, introdotte dall’art. 2 co. 2 del DL 201/2011 che fino
al 31 dicembre 2013 sono stabilite nella seguente misura:
·
€ 15.200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato,
di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del
mezzogiorno;
·
€ 10.600,00 per i dipendenti a tempo indeterminato,
di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da
quelle del mezzogiorno.
Per effetto delle
modifiche apportate alla legge di stabilità 2013, a decorrere dal
periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni
forfettarie sono incrementate ai seguenti nuovi importi:
·
€ 21.000, per i dipendenti a tempo indeterminato, di
sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
·
€ 13.500, per i dipendenti a tempo indeterminato, di
sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle
del mezzogiorno;
Tipologia di
lavoratore
|
Sistema
vigente
|
Esercizio successivo al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2013
|
Lavoratore di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;
|
€ 10.600
|
€ 13.500
|
Lavoratori di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del
mezzogiorno
|
€ 15.200
|
€ 21.000
|
Riassumendo, quindi, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013 ( a valere su
UNICO 2014), le variazioni in diminuzione della base imponibile Irap,
riguardanti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato aventi natura
prevalentemente forfetaria (c.d. deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale),
possono essere così sintetizzate:
·
euro 7.500 su base annua, per ogni dipendente, a
tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione
base), elevata ad euro 13.500,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile
oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
·
euro 15.000 su base annua, qualora il contribuente
si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni
di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione
maggiorata), incrementata ad euro 21.000,00 per ogni dipendente di sesso
femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni.
4.2 Aumento delle
deduzioni per i soggetti minori
Oltre all’incremento
delle deduzione forfettarie appena commentate, la legge di stabilità per il
2013 interviene per incrementare, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013, le deduzioni spettanti a favore di quei
soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata
soglia. Tali soggetti possono dedurre dal valore della produzione, un
importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base
imponibile.
Fino al 31 dicembre
2013, continueranno ad essere ammessi in deduzione, fino a concorrenza della
base imponibile, i seguenti importi:
·
€ 7.350,00, se la base imponibile non supera
180.759,91 euro;
·
€ 5.500,00, se la base imponibile supera €
180.759,91, ma non € 180.839,91;
·
€ 3.700,00, se la base imponibile supera 180.839,91
euro, ma non 180.919,91 euro;
·
€ 1.850,00, se la base imponibile supera 180.919,91
euro, ma non 180.999,91 euro.
Peraltro, per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997,
ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società
semplici esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate
è aumentato, rispettivamente, dei seguenti importi € 2.150, € 1.625, € 1.050 ed
€ 525 (art.11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997):
·
€ 9.500 (€ 7.350 + € 2.150), se la base imponibile
non supera 180.759,91 euro;
·
€ 7.125 (€5.500 + € 1.625) , se la base imponibile
supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·
€ 4.050 (€ 3.700 + € 1.050), se la base imponibile
supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·
€ 2.375 (€ 1.850 + € 525), se la base imponibile
supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 12 2013, a seguito delle modifiche apportate dalla
Legge di Stabilità 2013, potranno essere ammessi in deduzione, fino a
concorrenza della base imponibile, i seguenti importi:
·
€ 8.000,00, se la base imponibile non supera
180.759,91 euro;
·
€ 6.000,00, se la base imponibile supera €
180.759,91, ma non € 180.839,91;
·
€ 4.000,00, se la base imponibile supera 180.839,91
euro, ma non 180.919,91 euro;
·
€ 2.000,00, se la base imponibile supera 180.919,91
euro, ma non 180.999,91 euro.
Anche per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997 ovvero società
di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti
arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013 rispettivamente,
di € 2.500, € 1875, € 1.250 ed € 625:
·
€ 10.500 ( € 8.000 + € 2.500) se la base imponibile
non supera 180.759,91 euro;
·
€ 7.875 (€ 6.000+ € 1.875), se la base imponibile
supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·
€ 5.250 (€ 4.000 + € 1.250), se la base imponibile
supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·
€ 2.625 (€ 2.000 + € 625), se la base imponibile
supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Incremento deduzione forfetaria Irap
per soggetti con base imponibile fino a
180.999,91 euro
|
||||
|
Soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro
|
Società di persone, imprese individuali, persone fisiche
e società semplici esercenti arti e professioni con base imponibile fino a
180.999,91 euro
|
||
Base imponibile
|
Deduzione attuale
|
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12
2013
|
Deduzione attuale
|
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2013
|
Non superiore a 180.759,91 euro;
|
€ 7.350
|
€ 8.000
|
€ 9.500 (€ 7.350 + €
2.150)
|
€ 10.500 (€ 8.000 + €
2.500)
|
Maggiore
di € 180.759,91, ma non superiore a € 180.839,91
|
€5.500
|
€ 6.000
|
€ 7.125 (€5.500 + € 1.625)
|
€ 7.875 (€ 6.000+ € 1.875)
|
Maggiore
di 180.839,91 euro, ma non superiore a 180.919,91 euro;
|
€ 3.700
|
€ 4.000
|
€ € 4.050 (€ 3.700 + €
1.050)
|
€ 5.250 (€ 4.000 + €
1.250)
|
Maggiore
di 180.919,91 euro, ma non superiore a 180.999,91 euro.
|
€ 1.850
|
€ 2.000
|
€ 2.375 (€ 1.850 + € 525)
|
€ 2.625 (€ 2.000 + € 625)
|
OSSERVA
E’ bene ribadire che,
i suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2012 (si tratta del 2014, per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare) pertanto, fino al modello UNICO 2014
(redditi 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei vecchi
importi.
|
4.3 Elementi
qualificanti dell’autonoma organizzazione
La legge di stabilità
2013 ( art. 1 co. 515) fa, inoltre, un primo passo verso la soluzione del
problema riguardante l'assoggettamento a
Irap dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori privi di una
significativa organizzazione.
OSSERVA
Si stabilisce che
sarà un decreto dell'Economia (adottato previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari) a determinare l'ammontare massimo dei beni
strumentali (anche assunti in locazione) che imprenditori o lavoratori
autonomi (purché persone fisiche) potranno possedere - a partire dal 2014 -
pur rimanendo esclusi dal mondo IRAP, a condizione che non si avvalgano di
lavoratori dipendenti o assimilati.
|
Dal testo di legge, si
desume, quindi, che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento,
il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà:
·
né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es.
collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
·
né utilizzare beni strumentali che eccedano il
limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.
5. NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI
La legge di stabilità
per il 2013 modifica la disciplina delle
imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) , al fine di renderne la normativa di
riferimento compatibile che con la disciplina comunitaria ed evitare, così,
potenziali conflitti.
5.1 Imposta
patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)
L’articolo 19 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aveva istituito, a decorrere dal 2011,
un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le
stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore
dell'immobile. E’ bene precisare che, sull’imposta in argomento, è intervenuto
l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 che ha introdotto:
·
una soglia di esenzione per il versamento del tributo;
·
specifiche regole di valorizzazione degli immobili e
l'attribuzione di un credito per le imposte patrimoniali e reddituali pagate
all'estero, nel caso in cui gli stessi immobili siano situati in Paesi della UE
o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
·
un regime di favore per gli immobili esteri detenuti
da soggetti residenti in Italia per obbligo di legge.
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 518 e 519) ha introdotto alcune novità sulle disposizioni
relative all’IVIE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato
che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili
discriminatori rispetto all’IMU. Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta
patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero deve applicarsi dal 2012 e che
l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivie
dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta
dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto
dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).
OSSERVA
Nella maggior parte
dei casi, si verificherà che nulla sarà dovuto dai contribuenti per il 2012 in quanto risulterà
sufficiente ciò che è stato già versato per il 2011. allo stesso modo, però,
potrebbero verificarsi casi di imposta versata per il 2011 che, invece, non è
dovuta per il 2012, con conseguente configurazione di una posizione
creditoria in capo al contribuente per la maggiore imposta versata. E’ il
caso, questo, di un immobile detenuto all’estero ceduto nel corso del 2012,
ma posseduto per tutto il periodo d’imposta 2011.
Ad ogni modo, i primi
commenti dottrinali sono concordi nel ritenere che, l’effetto del
differimento dell’imposta potrebbe comportare la non applicabilità delle
sanzioni per quei contribuenti che, in Unico 2012, hanno errato i conteggi, o
addirittura hanno omesso il versamento.
|
Peraltro, sempre con
l’esclusiva finalità di evitare censure a livello comunitario, è stata
introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del
versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse
regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
E’ stato esteso,
inoltre, a tutti i soggetti che possiedono beni immobili all’estero adibiti ad
abitazione principale, il regime di favore previsto per gli immobili esteri
detenuti :
·
da soggetti che prestano lavoro all’estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo
ente locale
·
dalle persone fisiche che lavorano all’estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale
in Italia sia determinata in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR.
Il regime di favore in
commento si sostanzia nell’applicazione di un’aliquota IVIE stabilita in misura
ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze.
OSSERVA
L’ampliamento
introdotto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero
limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un
soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione
principale all’estero. E’ il caso questo degli emigrati che abbiano mantenuto
in Italia il proprio centro di interessi vitali e, quindi, siano fiscalmente
residenti in Italia, ma che utilizzino un’immobile di proprietà all’estero
come dimora abituale per tutto il periodo in cui soggiorna all’estero.
|
Altro intervento
rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR
per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto
ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito
dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non
locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che
tengono a disposizione immobili all’estero. In altri termini, viene estesa a
tutte le persone fisiche – che possiedono immobili all’estero soggetti ad IVIE
– la non tassabilità del reddito dell’immobile ai fini IRPEF, a condizione che
tali immobili risultino essere a disposizione, ovvero non siano concessi in
locazione.
5.2 Imposta
patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’art. 19 co. 18 del
D.L. 201/2011 aveva istituito a decorrere dal 2011 un'imposta patrimoniale sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell'1 per mille
annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del
valore delle attività finanziarie. Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n.
161 ha
previsto che l'imposta in commento - limitatamente ai conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti in paesi dell'unione europea o in Paesi aderenti
allo See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni - fosse stabilita
in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) pari a ad € 34,20.
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 518-519) ha introdotto – analogamente a quanto già
commentato sull’IVIE - alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIAFE al
fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione
europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto ai
vigenti prelievi nazionali.
Preliminarmente, viene
stabilito che l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute
all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il
2012, sarà considerata in acconto dell’Ivafe dovuta per il 2012: i versamenti
effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque,
essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno
2013 ( Unico 2013).
OSSERVA
Si supponga il caso
di un contribuente che ha acquistato in data 31 marzo 2011 alcuni titoli di
società estere quotate nei mercati. Ai fini del calcolo dell’imposta da
versare per il 2011 ( Unico 2012) sono state considerare le seguenti
informazioni:
· il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli
rilevato alla data del 31 dicembre 2011, risultava essere pari ad Euro
120.000;
· le suddette attività non erano detenute nel territorio
dello Stato, ma in Spagna;
· ai fini dell'imposta, il valore delle attività
finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2011, per 275/365 ( pari ai
giorni che intercorrevano tra 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011);
· il contribuente aveva versato allo stato spagnolo, per il
2011, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 400 sul valore delle suddette
attività finanziarie.
Tenendo conto delle
suddette informazioni, il contribuente ha provveduto a versare nel 2012 la
seguente imposta:
· Imposta lorda Euro 904,11 = 1% × 120.000 x 275/365
· (meno) Credito d’imposta: Euro 400
· = Imposta netta dovuta: Euro 504,11 ( Euro 904,11- 400).
Il contribuente ha
mantenuto il suddetto investimento rappresentato da titoli di società estere
quotate nei mercati regolamentati per tutto il 2012.
Ai fini del calcolo
dell’imposta da versare per il 2012 ( Unico 2013) occorrerà, peraltro,
considerare le seguenti informazioni:
· il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli
rilevato alla data del 31 dicembre 2012, risultava essere pari ad Euro
110.000;
· le suddette attività continuano ad essere detenute in
Spagna;
· ai fini dell'imposta, il valore delle attività
finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2012, per 365/365, ovvero
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
· il contribuente ha versato allo stato spagnolo, per il
2012, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 550 sul valore delle suddette
attività finanziarie;
· il contribuente ha versato, nel 2012, ovvero in Unico
2012, un acconto di IVAFE pari ad € 504,00
Tenendo conto delle
suddette informazioni, il contribuente dovrà versare in Unico 2013 (redditi
2012) la seguente imposta:
· Imposta lorda Euro 1.100 = 1% × 110.000,00 x 365/365
· (meno) credito d’imposta pagato allo stato spagnolo nel
2012: Euro 550
· (meno) acconto IVAFE versato in UNICO 2012 ( redditi
2011): Euro 504,20
Imposta netta dovuta:
euro 45,80 ( Euro 1.100-550-504,20)
|
Come già commentato per
l'Ivie, anche per l'imposta per le attività finanziarie detenute all'estero
potrà accadere, dunque, che quanto già versato nel 2011 corrisponda a quanto
dovuto per il 2012: in questo caso, non saranno necessarie integrazioni. Oppure
potrà verificarsi che, la base imponibile del 2012 potrebbe essere ( come nel
caso appena riproposto) più elevata: in tal caso, occorrerà
"integrare" il versamento al momento del saldo a giugno 2013. Al
contrario, potrebbe accadere che il contribuente per il 2012 sia in credito
rispetto a quanto già versato per il 2011, avendo dismesso ( in tutto o in
parte) nel corso del 2012 le attività finanziarie detenute all’estero
Analogamente a quanto
previsto per la patrimoniale sugli immobili all’estero (IVIE), è stata
introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del
versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse
regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
La legge di stabilità
per il 2013 interviene, infine, anche per correggere altri aspetti della
disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione di tale
imposta con il bollo domestico, avrebbero potuto dar luogo a censure a livello
comunitario. Infatti, in sede di applicazione dell’IVAFE (anno 2011), l’imposta
risultava dovuta in misura proporzionale ed è applicata in misura fissa (34,20
euro) nel solo caso di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti in
Paesi dell'Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda),
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
OSSERVA
L’originaria
formulazione della norma rappresentava, difatti, una limitazione
potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di
circolazione dei capitali una violazione dell'articolo 63 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che vieta tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi
terzi.
|
A sanare tale
situazione, viene prevista l'applicazione dell'Ivafe in misura fissa (pari ad €
34,20) anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
diversi da quelli del l'Unione europea, dalla Norvegia e dall'Islanda.
6. NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
6.1 novità in materia di IMU
La legge di stabilità
per il 2013 ( art.1 co. 380) introduce alcune modifiche alla disciplina IMU. In particolare, viene prevista la
soppressione della quota di imposta destinata allo stato ( pari al 50% del
tributo dovuto); con l’effetto che, dal 2013, i contribuenti non saranno più
tenuti a separare l’importo destinato allo stato da quello di competenza dei
comuni, poiché sarà sufficiente indicare ( nelle deleghe di pagamento o nel
bollettino postale) l’importo complessivamente dovuto, utilizzando, allo scopo,
un unico codice tributo.
Resta riservata allo
stato, invece, il gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello
0,76%.
OSSERVA
Si tratta
sostanzialmente delle seguenti tipologie di immobili: ”: gli opifici, gli
alberghi e le pensioni (con fine di lucro), i teatri, cinematografi, sale per
concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro), le case di cura ed
ospedali (con fine di lucro), gli istituto di credito, cambio e assicurazione
(con fine di lucro), i fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di
lucro), i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni,gli edifici galleggianti o sospesi
assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio ed i
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
|
Su tali beni immobili i
Comuni potranno, inoltre, elevare l’aliquota IMU dello 0,76% all’1,06%. In
altre parole il Comune potrebbe stabilire per i fabbricati D un'aliquota, ad
esempio, dello 0,85%, con la conseguenza che l'imposta relativa allo 0,76 sarà
dovuta all'Erario, mentre la differenza, pari allo 0,09%, spetterà al Comune di
ubicazione dell'immobile.
OSSERVA
Si ricorda, inoltre,
che per la generalità dei fabbricati di categoria D il moltiplicare della
rendita passa, dalla misura prevista per il 2012 pari a 60, alla nuova misura
già in vigore per il 2013 fissata a 65. Per i fabbricati di categoria D/5
(banche e assicurazioni) è invece previsto già dal 2012 un moltiplicare di
80: detto moltiplicatore continuerà a mantenere tale misura anche per il
2013.
|
La legge di stabilità
per il 2013 ha
modificato, inoltre, le regole di funzionamento dei fondi
perequativi, modificando la perequazione da verticale (dallo Stato ai
Comuni) in orizzontale (da Comune a Comune). Per effetto della suddetta
modifica:
·
è abrogato il precedente fondo sperimentale di
riequilibrio, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e valle D’Aosta
e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
·
è istituito un fondo di solidarietà comunale gestito
dal ministero dell'Interno ma alimentato interamente da quote del gettito
dell'Imu.
OSSERVA
I criteri per
determinare le modalità di finanziamento e di riparto del suddetto fondo di
solidarietà saranno stabiliti con un apposito Dpcm da emanare entro il 30
aprile prossimo, per l'anno 2013, ed entro la fine dell'anno, per il 2014. I
principi cui attenersi nella definizione dei criteri sono rappresentati, tra
gli altri:
a) dalla
definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
b) dalle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti interessati;
c) dal
gettito dell'Imu comunale, ad aliquota standard;
d) dall'esigenza di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione attraverso l'introduzione di una clausola di
salvaguardia.
|
6.2 Rivalutazione
reddito dominicale e agrario
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 512) prevede che, per
il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed
agrario è rivalutato del 15 %.
OSSERVA
La suddetta
rivalutazione si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata
ai sensi dell’art. 3 comma 50 della L. 662/1996, quindi, dopo aver rivalutato
il reddito dominicale e il reddito agrario rispettivamente del 80% e
dell’70%.
|
In altre parole, a
decorrere dal periodo d’imposta 2013:
·
il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà
incrementato ulteriormente dell’15%;
·
il reddito agrario, già aumentato dell’70%, sarà
incrementato ulteriormente del 15%
L’ulteriore
rivalutazione del 15% (introdotta dalla Legge di stabilità 2013) si riduce al
5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nelle
liste della previdenza agricola. Per questi soggetti, quindi, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso ( anno 2013), il reddito dominicale già aumentato
dell’80% sarà incrementato del 5% ( anziché del 15%), mentre il reddito agrario,
già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%, in luogo del 15% previsto per
i contribuenti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali.
OSSERVA
Infine, la legge di
stabilità per il 2013 ha
previsto che le nuove rivalutazioni devono essere considerate per determinare
l’acconto delle imposte sui redditi dovuti per il 2013.
|
7. NOVITA’ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7.1 Annullamento
automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti
“esecutivi”.
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 commi da 537-543) prevede l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento ( o di
eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia) a fronte di un’istanza presentata dal
contribuente e il conseguente annullamento automatico da parte dell’ente
creditore decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza. In altre
parole, le società pubbliche di riscossione sono tenute per legge a sospendere
tutti gli atti sia cautelari ( fermi e ipoteche) che propriamente esecutivi
(operazioni espropriative) della procedura della riscossione coattiva, in
presenza di apposita istanza del debitore, debitamente documentata e
circostanziata, ove il credito iscritto a ruolo sia stato interessato da:
·
prescrizione o decadenza intervenute in data
antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
·
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
·
sospensione amministrativa comunque concessa
dall’ente creditore;
· sospensione giudiziale;
·
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il
credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
·
pagamento effettuato in data antecedente alla
formazione del ruolo;
·
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
.
Al ricorrere di tali
circostanze, il debitore dovrà redigere apposita istanza che potrà essere
presentata (o inoltrata anche telematicamente) all’agente della riscossione
entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (la cartella di
pagamento) ovvero di un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo o
ipoteca) o esecutiva (pignoramento), con allegata la documentazione comprovante
che il credito a ruolo è stato interessato da una delle suddette circostanze.
Entro dieci giorni dal
ricevimento della predetta istanza, l'agente della riscossione dovrà
trasmettere la stessa, unitamente alla documentazione allegata, all'ente
creditore, per avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore.
Decorso l'ulteriore termine
di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore, è tenuto
alternativamente a comunicare al debitore:
·
l'accoglimento della domanda e nel contempo
trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di
sgravio;
·
il rigetto della domanda, dandone notizia all'agente
della riscossione al fine della ripresa delle attività di recupero coattivo.
OSSERVA
Ad ogni modo, decorsi
220 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente senza alcuna
notizia da parte dell'ente creditore, il ruolo è annullato di diritto e
l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per legge.
|
E’ bene precisare che,
se il debitore produce documentazione falsa, quest’ultimo è soggetto ad una
sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di
258 euro, ferme restando, in ogni caso, le conseguenza penali del falso.
OSSERVA
IL FAC-SIMILE ( fonte
Il Sole 24 Ore)
L'istanza di
sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare a
Equitalia
A EQUITALIA NORD /
CENTRO / SUD SPA
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA
DI..............
Il/La sottoscritto/a ...........................nato/a a
........................... Prov ...... il ...../...../.............. codice
fiscale .......................... residente in ............................
Prov ...... Via/Piazza ...................... n. ....,C.A.P...............
tel ............. fax .............. e - mail ......................... in
proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta
..................... codice fiscale........................... con sede
legale in .................... Prov. ..... Via/Piazza
.......................... n. ..... C.A.P. ............ tel
................... fax ..............e - mail
................................
Relativamente al
provvedimento di:
Indicare la tipologia di atto cautelare o esecutivo o
atto di riscossione notificato da Equitalia (cartella di pagamento,
comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di
pignoramento)
con riferimento ai presunti debiti contenuti
nel/negli atto/i sotto indicato/i
Indicare
la tipologia di atto sottostante l'atto cautelare o esecutivo o di
riscossione di cui si chiede la sospensione, notificato da Equitalia o
dall'agenzia delle Entrate (cartella di pagamento, avviso di accertamento
esecutivo, iscrizione a ruolo, ecc.)
Fa presente il
verificarsi di una delle suddette circostanze
- di
aver effettuato il pagamento della somma di euro
.............................. in data ..../....../.........;
- di aver
ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da
parte di ....................................... (indicare l'ente creditore
che ha emesso il provvedimento);
- di aver ottenuto
un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di
.................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso
il provvedimento);
- di aver ottenuto
una sospensione giudiziale da .................................... (indicare
l'Autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver ottenuto
una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza
della pretesa debitoria ................................................
(indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver
effettuato, in un'unica soluzione, in data ........./......../............ il
versamento della somma di euro ................................... a titolo
di definizione delle liti fiscali pendenti con l'agenzia delle Entrate, così
come previsto dall'articolo 39, comma 12 del Dl 98/2011, riferite ai seguenti
tributi …….....
- che è intervenuta
in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la
prescrizione o decadenza del credito sotteso;
- che si è
verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al
provvedimento cautelare o esecutivo.
Si allega copia della
seguente documentazione:
1. n....... ricevuta/e versamento
effettuato;
2. n....... provvedimento/i di sgravio
dell'ente creditore;
3. n....... provvedimento/i di sospensione
dell'ente creditore;
4. n....... provvedimento/i di sospensione
del giudice;
5. n....... sentenza/e di annullamento del
giudice n....... modello/i F24 per definizione agevolata delle controversie
fiscali
Oltre alla suddetta documentazione, si rammenta che:
· le persone fisiche
devono inoltre allegare alla presente istanza una copia del documento di
riconoscimento.
· Le persone giuridiche
devono invece allegare alla presente istanza una copia del documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante e visura camerale avente data di
emissione non anteriore a 180 giorni
Luogo..............................Data.......................Firma
........................
|
7.2 Riscossioni di
crediti sino a € 1000
L'altra novità
introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 comma 544- 545)
riguarda le riscossioni coattive per
importi non superiori a mille euro. Nello specifico, viene previsto che,
per le riscossioni avviate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge (1 gennaio 2013) le azioni cautelari e esecutive dell'agente della
riscossione (ivi compreso l’iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli)
non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per
posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.
E’ bene precisare che,
ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre
sommare tutti i debiti iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura
esecutiva. Nel contempo, è stata abrogata la previgente disposizione ( introdotta
dal DL 70/2011) che prevedeva che per riscossioni non superiori a 2.000 euro
l'agente della riscossione aveva obbligo di inviare due solleciti di pagamento
( avvisi bonari), il secondo dei quali decorsi sei mesi dal primo
7.3 Sanatoria dei crediti
sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 comma 527) prevede che, una volta decorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) tutti i crediti di importo non superiore a 2.000
euro, derivanti da ruoli resi
esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati di diritto.
OSSERVA
Concorrono alla
determinazione del suddetto limite di importo il capitale, gli interessi e le
sanzioni da ritardata iscrizione a ruolo, ma non l'aggio dell'agente della
riscossione che, pertanto, non rileva ai fini della individuazione delle
posizioni da annullare.
|
L'ambito oggettivo
della sanatoria include somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta
alle entrate aventi natura fiscale: possono essere annullati di diritto,
dunque, non solo tributi erariali o locali, ma anche, ad esempio, multe
stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche.
OSSERVA
Sebbene
l'annullamento operi d'ufficio, ovvero senza che vi sia necessità di
un'istanza del debitore, è comunque prevista l'emanazione di un apposito
decreto delle Finanze, che dovrà recare le modalità per la cancellazione dei
ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero
delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.
|
7.4 Sanatoria per i
debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 commi 528 e 529) ha disposto una speciale sanatoria relativamente ai crediti ultradecennali in favore
degli agenti della riscossione i quali, come noto, sono responsabili della
corretta esecuzione delle attività finalizzate all'incasso del credito
affidato, sino a quando l'ente creditore non comunica lo sgravio del ruolo,
ovvero accetta la domanda di discarico dello stesso per inesigibilità. Nello
specifico, viene previsto che, con riferimento alla totalità dei ruoli resi
esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e non ancora riscossi, non si procede a
giudizio di responsabilità amministrativa o contabile nei confronti degli stessi,
fatti salvi solo i casi di dolo.
Non trovano, inoltre,
applicazione gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (afferenti alla disciplina
per il discarico per inesigibilità) in base ai quali l'agente della riscossione
deve dimostrare, ad esempio,:
·
di avere notificato la cartella di pagamento entro
un termine (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo;
·
di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni
del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria
·
di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive
segnalate dall'ente creditore.
Se non ha adempiuto a
tali obblighi, la società di riscossione rimane debitrice nei confronti
dell'ente creditore per le somme non riscosse.
OSSERVA
L'effetto naturale del
discarico, dal lato del debitore (ad esempio, il contribuente), è la
cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi del tutto improbabile che
l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina di
diritto comune.
|
7.5 Discarico per
inesigibilità
La legge di Stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 530) dispone, inoltre, una proroga dei termini per la
presentazione delle domande di discarico che, per effetto delle nuove
disposizioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014, relativamente
ai ruoli formati sino al 31 dicembre 2011 possono essere presentate entro il 31
dicembre 2014. Correlativamente, il termine triennale per la verifica delle
domande da parte dell'ente creditore decorre dal 1° gennaio 2015.
7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di
riscossione
La Legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 comma 531 -536) anticipa che, con apposito decreto delle
Finanze, da emanarsi entro giugno 2013, verrà istituito un comitato di
indirizzo e verifica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, le cui
modalità di funzionamento e di nomina saranno stabilite sempre con il medesimo
decreto.
Il comitato ( composto
da un magistrato della Corte dei conti e da un massimo di sei componenti
appartenenti due al Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno all’Agenzia
delle Entrate, uno all’INPS e i restanti scelti tra gli Enti creditori che si
avvalgono di Equitalia ) elabora annualmente criteri, che sono soggetti
all'approvazione del ministero dell'Economia e delle Finanze, di individuazione
delle categorie di crediti per lo svolgimento selettivo dell'azione di
riscossione, in considerazione delle capacità operative degli agenti della
riscossione, nonché di controllo della corretta applicazione delle direttive
impartite.
8. Novità in materia di agevolazioni
8.1 Credito d’imposta
per le borse di studio erogati a studenti universitari
La Legge di stabilità
per il 2013 ( art. 285-287) ha istituito,
per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta a favore di quei
contribuenti che erogano borse di studio a studenti regolarmente iscritti ad un
corso di laurea universitario presso istituti universitari statali, ovvero
anche non statali, purché legalmente riconosciuti. Tuttavia, le modalità di
attribuzione del beneficio in commento dovranno ancora essere stabilite dal
Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale,
ancora in fase di emanazione. Ad ogni modo, la legge di stabilità 2013 stanzia,
a tale scopo, € 1.000.000,00 per l’anno 2013 e 10.000.000,00 per l’anno
successivo.
8.2 Credito d’imposta
per la ricerca e sviluppo
Oltre all’istituzione
del credito d’imposta per le borse di studio erogate a favore di studenti
universitari, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 95 – 97)
istituisce, sempre a decorrere dal 2013, un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo a favore quelle
imprese - anche appartenenti ad una rete d’imprese (ed in via preferenziale
alle piccole e medie imprese) - che affidano attività di ricerca e sviluppo ad
Università, enti pubblici di ricerca o
organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in
ricerca e sviluppo. Anche in tal caso, i criteri e le modalità di concessione
del credito in parola, saranno stabilite, con decreto, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo
economico.
8.3 Finanziamenti
bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico conseguente
agli eventi sismici del maggio 2012
La Legge di stabilità
2013 ( art. 1 co. 365 – 373 e 376-379) interviene, inoltre, a sostegno dei territori interessati dal
Sisma del maggio 2012 istituendo appositi finanziamenti bancari a cui
possono accedere i titolari di reddito d’impresa industriale e commerciale, gli
esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR 633/72, nonché i titolari
di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio
fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dal sisma
del maggio 2012, ma diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai
contributi di cui all’art. 3 del DL 6.6.2012 n. 74 ovvero all’art. 3-bis del DL
6.7.2012 n. 95, in
grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico subito è
dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti condizioni:
è una diminuzione del volume
d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2011, superiore almeno al 20%, rispetto alla variazione rilevata
dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o
delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo
dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
è ricorso a strumenti di sostegno
del reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma
(ammortizzatori sociali), o aver messo in atto procedure di riduzione della
forza lavoro conseguente al sisma: tale riduzione deve essere raffrontata con
il personale mediamente occupato al 30 aprile 2012.
è riduzione, superiore almeno al
20%, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al
corrispondente periodo dell’anno 2011, così come desumibile dalle bollette
rilasciate, nel medesimo periodo di riferimento, dalle aziende fornitrici;
è riduzione superiore del 20% dei
costi variabili (materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei
prodotti destinati alla vendita), rispetto al corrispondente periodo dell’anno
2011.
Appurate due delle
suddette condizioni, i soggetti interessati potranno accedere ad un
finanziamento (assistito dalla garanzia dello Stato) da destinare al pagamento
dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per
l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013, o meglio, come precisato
dalla stessa agenzia delle Entrate, dovuti dal 20.5.2012 al 30.6.2013, anche se
già scaduti o in scadenza.
Al fine di accedere al
finanziamento, i soggetti interessati devono presentare ai Presidenti delle
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e agli istituti finanziatori
un’autodichiarazione che attesti i requisiti richiesti. Oltre a tale
dichiarazione, ai soli istituti di credito finanziatori, dovrà essere
presentata copia del modello di accesso al finanziamento presentato all’Agenzia
delle Entrate e copia del modello di pagamento dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria
dovuti fino al 30.6.2013.
Ad ogni modo,
l’efficacia dell’agevolazione appena commentata è subordinata alla preventiva
verifica della compatibilità da parte della UE il cui esito (positivo o
negativo) verrà comunicato, con decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
in tale sede, verranno rese note, inoltre, le date dell’anno 2013, entro le
quali i soggetti possono chiedere il finanziamento, agli enti finanziatori.
Da ultimo viene
precisato che, in caso di risoluzione dei contratti di finanziamento agevolati
concessi, il soggetto finanziatore può richiedere il pagamento al debitore del
capitale e degli interessi ed in caso di mancato pagamento, le somme dovute
verranno iscritte a ruolo sicché il soggetto finanziatore potrà recuperare il
proprio credito in compensazione, con il modello F24.
9 ALTRE NOVITA’
9.1 La TARES
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, ha
istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) abrogando, sempre a decorrere da tale data, i prelievi
previgenti: la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la Tariffa di
Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e la
Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
OSSERVA
Il presupposto
oggettivo dell’imposta in commento è costituito dalla occupazione o
detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani: non occorre l’effettiva formazione di rifiuti, ma
la mera attitudine dei locali o delle aree a produrre rifiuti, in ragione
dell’attività ivi svolta.
|
Il tributo in commento è
corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed è calcolato in
base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie ( in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla
base dei criteri determinati con regolamento.
Inoltre, la misura del nuovo
tributo è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da una quota fissa
(determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio.
Peraltro, al fine di coprire i
costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa (come sopra
determinata per il servizio relativo ai rifiuti) si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione
del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro, anche graduandola in
ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
OSSERVA
In buona sostanza, sotto
forma di componente del tributo rifiuti e servizi, viene di fatto istituito
un vero e proprio tributo aggiuntivo, giustificato ai fini della copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni
|
Il tributo in parola
deve essere commisurato alla quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta,
sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR n. 159/99.
Tuttavia, fino alla revisione del catasto, la superficie assoggettabile al
tributo è costituita “da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. a tal fine vanno
considerate le superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU/TIA/TIA2.
Ad ogni modo, viene
previsto che, il comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può
determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo facendo riferimento
all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal
citato regolamento ex DPR n. 198/1998, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte/iscrivibili nel Catasto edilizio Urbano, ovvero per le altre
unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.
Tuttavia, fino al 31
dicembre 2013, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 387) consente ai
comuni di affidare la gestione della TARES o della Tariffa avente natura
corrispettiva (possibilità alternativa alla Tares per i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta)
ai soggetti che al 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di
gestione/accertamento/riscossione della TARSU/TIA/TIA2.
Il versamento è
effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti
unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di
conto corrente postale.
OSSERVA
Sul punto, viene
espressamente previsto che i singoli comuni possano variare la scadenza e il
numero delle rate di versamento. È inoltre consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
|
Con una novità
introdotta dalla legge di Stabilità, per l’anno 2013, il termine di versamento
della prima rata viene posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il
comune di posticipare ulteriormente tale termine. Ad ogni modo, le modalità di
versamento saranno stabilite con apposito D.M., assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli
di pagamento.
Peraltro, limitatamente
al primo anno di applicazione del suddetto Tributo ( anno 2013) e fino alla
determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il
conguaglio, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto,
commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o
di TIA 1 oppure di TIA 2. Infine, sempre per l’anno 2013, viene disposto che il
pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30
euro per metro quadrato, senza applicazioni di interessi e sanzioni,
contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. Anche in tal
caso, l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a
0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.
9.2 La TOBIN TAX
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 491-500) introduce
un'imposta su alcune tipologie di transazioni finanziarie:
·
trasferimento della proprietà di azioni e strumenti
finanziari partecipativi (articolo 2346, comma 6, del Cc) emessi da società
residenti nel territorio dello Stato, e di titoli rappresentativi degli
strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
·
operazioni su derivati collegati a strumenti
finanziari di cui sopra (la norma menziona espressamente warrants, covered
warrants, certificates, e include anche contratti di opzione, futures
eccetera);
·
operazioni aventi a oggetto i predetti strumenti
finanziari in caso di negoziazioni ad alta frequenza.
9.2.1 Operazioni su
azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Per il 2013, l'imposta sul
trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi
(dovuta soltanto dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento) è
stata fissata in misura pari allo:
· 0,22% del
valore della transazione;
·
0,12% del valore della transazione, in caso di
trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione;
Dal 2014,ovvero a
regime, invece, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti
finanziari partecipativi è stata fissata in misura pari allo:
· 0,20% del
valore della transazione;
·
0,10% del valore della transazione, in caso di
trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione
OSSERVA
In merito alla territorialità
dell'imposta, il Legislatore prevede che essa si applichi indipendentemente
dal luogo di conclusione del contratto e dalla residenza delle parti
contraenti: pertanto, l'unico criterio di collegamento richiesto è la
residenza in Italia del soggetto emittente
|
Sono escluse dal
prelievo in commento:
·
operazioni di emissione ed annullamento di titoli
azionari e dei suddetti strumenti finanziari, ovvero le operazioni di
conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione
temporanea di titoli;
·
trasferimento di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione laddove
l'emittente abbia avuto una capitalizzazione media (nel mese di novembre
precedente al trasferimento) inferiore a 500 milioni di euro.
In ogni caso, non sono
soggetti all'imposta i trasferimenti di proprietà a seguito di successione o
donazione.
9.2.2 Operazioni su
strumenti finanziari derivati.
La legge di Stabilità
2013 assoggetta ad un imposta in misura
fissa (dovuta da ciascuna delle controparti) le operazioni in strumenti finanziari derivati:
·
il cui sottostante sia costituito prevalentemente
dagli strumenti finanziari di cui al comma 491, oppure il cui valore dipenda da
uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
·
aventi a oggetto valori mobiliari di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf che permettano di
acquisire o di vendere strumenti finanziari di cui al comma 491 o che
comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento
prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma,
inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Come sopra accennato,
per tali operazioni, la legge di stabilità prevede la tassazione in misura
fissa (per i valori si veda la tabella 3 allegata alla legge di Stabilità, la
quale prevede che l'ammontare massimo dell'imposta sia pari a 200 euro) in base
alla tipologia di contratto e dal valore dell'operazione (in caso di operazioni
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è
ridotta a un quinto dell'ammontare dovuto).
Anche in questo caso,
la territorialità dell'imposta è dettata dalla natura del sottostante
(strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia), non rilevando il
luogo di conclusione del contratto né la residenza delle parti contraenti.
Sono esonerati dal prelievo in commento, ad
esempio, i soggetti che effettuano le operazioni in esame nell'ambito
dell'attività di supporto agli scambi (market maker), gli enti di previdenza
obbligatoria e forme pensionistiche complementari. Parimenti, l’imposta non si
applica alle transazioni e alle operazioni effettuate tra società tra le quali
vi sia controllo (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2,
del Cc) ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale
(effettuate in conformità a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale
attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.).
9.2.3 Imposta sulle
negoziazioni ad alta frequenza.
Al fine di limitare le
manovre più altamente speculative, la legge di stabilità per il 2013 introduce,
accanto ai prelievi appena commentati, una tassazione
dello 0,02% ( dovuta soltanto dal soggetto per conto del quale sono
eseguiti gli ordini) che colpisce le negoziazioni
ad alta frequenza - effettuate sul mercato finanziario italiano - relative ad
azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati. In particolare, l'imposta
colpirà il controvalore degli ordini annullati o modificati che superino la
soglia numerica che sarà prevista dal decreto ministeriale attuativo che dovrà
essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.
Con riferimento all'entrata
in vigore dell'imposta, si prevedono diverse decorrenze:
·
1° marzo 2013: per operazioni di trasferimento e
transazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni
di trasferimento ad alta frequenza aventi a oggetto azioni e strumenti
finanziari partecipativi;
·
1° luglio 2013: per transazioni aventi a oggetto
strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti
finanziari derivati
9.3 Limite massimo
all’imposta di bollo sui prodotti finanziari
La Legge di stabilità
2013 ( art. 1 comma 509) - modificando il limite massimo di 1.200 euro previsto
dalla nota 3-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72 per le comunicazioni
inviate nel 2012 ai clienti che, a decorrere dal 2013, ha previsto che i clienti
diversi dalle persone fisiche subiranno un’imposta di bollo, relativamente alle
comunicazioni sui prodotti finanziari, che non potrà complessivamente superare
l’ammontare di 4.500 euro presso il medesimo ente gestore.
OSSERVA
Del tetto massimo di prelievo
di € 4.500 beneficeranno, dunque, non solo i grandi investimenti finanziari
delle persone giuridiche, ma anche gli investimenti finanziari delle società
semplici, dei trust ed enti commerciali.
|
9.4 Detassazione dei premi di produttività
La legge di Stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 481-482) dispone la proroga a tutto il 31 dicembre 2014 (con limiti differenti per il
2013 e il 2014) delle misure per
l'incremento della produttività del lavoro (commi 481 e 482). In
particolare, sono state stanziate nuove risorse per la detassazione della
produttività finalizzate a incentivare la competitività e la redditività delle
aziende. La legge prevede fondi per 950 milioni di euro nel 2013 e per 400
milioni nel 2014, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli già previsti dalla
precedente legge di Stabilità relativa all'anno 2012. Più che di una proroga si
tratta, quindi, di una nuova agevolazione (diversa da quella prevista in
passato consistente nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali fissata al 10%), le cui modalità di attuazione
saranno stabilite attraverso un decreto interministeriale da emanarsi entro il
15 gennaio 2013;
In mancanza di tale
decreto, le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare misure inerenti
alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché al rafforzamento del
sistema confidi al fine di migliorare l'accesso al credito delle piccole e
medie imprese e per incrementare le risorse del fondo garanzia (articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 662/1996) a favore dei medesimi soggetti.
9.5 Aspi e mini aspi
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 250) interviene anche sulla nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), destinata a
sostituire le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti
normali e ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità. In
particolare, viene stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 2016, la durata
massima dell'indennità Aspi sarà di:
·
12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni, detratti i
periodi d'indennità fruiti negli ultimi 12 mesi;
·
18 mesi per i lavoratori sopra i 55 anni, detratti i
periodi d'indennità fruiti negli ultimi 18 mesi;
Le modifiche previste
dalla legge di stabilità riguardano anche l'indennità
mini-Aspi (la ex disoccupazione con i requisiti ridotti): dal 2013 essa
sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della
prestazione.
Con la legge di
stabilità per il 2013 cambiano, anche, le regole per calcolare il contributo da
versare all'Inps per finanziare l'Aspi. Nello specifico, la nuova disposizione
stabilisce che il contributo deve essere versato solo nei casi d'interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi,
ovvero quando ci siano almeno due anni di assicurazione e un anno di
contribuzione nei due anni che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
Sul calcolo del
predetto contributo ( c.d. ticket licenziamento) si segnalano, inoltre, due
importanti modifiche. La prima che il ticket è commisurato al «massimale
mensile di Aspi», fissato allo stato attuale nell'importo rivalutabile di
1.119,32 euro, e non più al trattamento iniziale Aspi come prima previsto. la
seconda che su questo massimale si applica l'aliquota del 41% per ogni 12 mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in luogo del previgente 50 per
cento.
OSSERVA
Ne consegue un incremento del
contributo sul licenziamento per quei lavoratori con basso reddito medio
mensile, mentre resta pressoché invariato per quei lavoratori il cui reddito
mensile comporta l'applicazione del massimale Aspi di 1.119,32 euro.
|
§§§§§§§
La presente circolare non vuole essere un'informativa
esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella
gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di
soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione
alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se
curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza
specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio - Dott. Daniele Majorana
[1][1] Le
circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.
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