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lunedì 28 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013: Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale


CIRCOLARE INFORMATIVA  2/2013
 

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Milano, 14 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013:
Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale
1. Premessa                                                                                                                                                       2
2. Novità in materia di Iva                                                                                                                                 2
2.1 Aumento dell'IVA dal 21% al 22%                                                                                                                           2
2.2 Innalzamento al 10% (in luogo del 4%) dell'Iva per le cooperative sociali                                                           3
2.3 Imponibilità delle prestazioni di gestione individuale di portafogli                                                          4
2.4 Fattura cartacea e fattura elettronica                                                                                                        4
2.5 Fattura differita applicabile anche alle prestazioni di servizi                                                                    5
2.6 Estensione dell'obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti
passivi stabiliti in altri paesi UE                                                                                                                       5
2.7 Estensione dell'obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali                                                   5
2.8 La fattura semplificata                                                                                                                                6
2.9 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari                                                               7
2.10 Termini di emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti intracomunitari    8
2.11 Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione                                                           8
2.12 Determinazione dello Status di esportatore abituale                                                                                             9
3. Novità in materia di imposte dirette                                                                                                                               9
3.1 Detrazione per figli a carico (incremento degli importi)                                                                                            9
3.2 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti (proroga)                                                      11
3.3 Lavoratori dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni)                                                                  11
3.4 Addizionale regionale IRPEF (differimento al 2014 di alcune disposizioni)                                                            12
3.5 Erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato                                                                          12
3.6 Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali                                                                              13
3.7 Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni                                                              14
3.8 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni                                                   15
3.9 Abrogazione sistema tassazione catastale delle società agricole                                                          15
4. Novità in materia di Irap                                                                                                                               16
4.1 Aumento della deduzione forfettaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato                        16
4.2 Aumento delle deduzioni per i soggetti minori                                                                                           17
4.3 Elementi qualificanti dell'autonoma organizzazione                                                                                  19
5. Novità in materia di imposte patrimoniali                                                                                                    19
5.1 Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)                                                                                   19
5.2 Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)                                                          20
6. Novità in materia di immobili                                                                                                                        22
6.1 Novità in materia di IMU                                                                                                                                            22
6.2 Rivalutazione reddito dominicale e agrario                                                                                                22
7. Novità in materia di contenzioso tributario                                                                                                  23
7.1 Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti "esecutivi"                        23
7.2 Riscossioni di crediti sino a € 1.000                                                                                                                         25
7.3 Sanatoria dei crediti sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999                                                              25
7.4 Sanatoria per i debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione                                                          25
7.5 Discarico per inesigibilità                                                                                                                                           26
7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di riscossione                                                                           26
8. Novità in materia di agevolazioni                                                                                                                  26
8.1 Credito d'imposta per le borse di studio erogati a studenti universitari                                                  26
8.2 Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo                                                                                               26
8.3 Finanziamenti bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012                                                                                                          26
9. Altre novità                                                                                                                                                    27
9.1 La TARES                                                                                                                                                     28
9.2 La TOBIN TAX                                                                                                                                                            29
9.2.1 Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi                                                                       29
9.2.2 Operazioni su strumenti finanziari derivati                                                                                                            29
9.2.3 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza                                                                                         30
9.3 Limite massimo all'imposta di bollo sui prodotti finanziari                                                                       30
9.4 Detassazione dei premi di produttività                                                                                                      30
9.5 Aspi e mini aspi                                                                                                                                                           31



1.      PREMESSA

La legge di stabilità 2013 ( L.24.12.2012 n. 228 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2012 ed, in vigore dall'1.1.2013) reca importanti novità in materia fiscale tra le quali, la ridefinizione delle regole di fatturazione IVA (in recepimento della direttiva 2010/45/UE, già formalizzata nel c.d. decreto "salva-infrazioni"), l'introduzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"). Con riferimento alle imposte dirette, viene previsto, invece, l'aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate detenuti, alla data dell'1.1.2013, da soggetti non imprenditori di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, nonché la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto aziendali e dei professionisti. Si segnalano importanti modifiche anche alla disciplina alle imposte patrimoniali per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero (IVIE IVAFE). Con riguardo all'IRAP, la legge di stabilità 2013 prevede (a decorrere dal 2014) – oltre all’incremento delle deduzioni forfettarie previste per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato e delle deduzioni per i soggetti minori - l'istituzione di un fondo finalizzato ad escludere, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione del tributo le persone fisiche imprenditori individuali, ovvero gli esercenti arti e professioni.

2.   NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
La Legge di stabilità per il 2013 ( L. 24.12.2012 n. 228) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2012, ed in vigore dall’ 1 gennaio 2013, apporta importanti novità in materia di IVA.

2.1 Aumento dell’IVA dal 21% al 22%
Dal 1 luglio 2013, l’aliquota Iva ordinaria subirà un incremento di un punto percentuale, passando dal 21% al 22%. Nulla cambia invece per l’aliquota ridotta che, rispetto a quanto originariamente previsto nella prima versione della Legge di stabilità licenziata dal governo, rimarrà ancorata al 10% e non subirà alcun incremento. Questo è, sostanzialmente, quanto contenuto nella versione definitiva della Legge di Stabilità per il 2013 ( art.1 comma 335) che ha, di fatto, evitato l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Iva del 10 e del 21, previsto per il secondo semestre 2013 dal DL 98/2011. E’ stata eliminata, inoltre, la previsione secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, le aliquote Iva sarebbero state rispettivamente dell’11% e del 22%.
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene rammentare che, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria potrebbe essere evitato se, entro il prossimo 30 giugno 2013 saranno “entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale”, ovvero sarà operativa l’eliminazione o la riduzione dei “regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.


Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di luglio 2013
Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici

Si precisa, infine, che, le imprese e i professionisti nel regime dei minimi saranno interessati solo in parte dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria. Infatti, questa particolare tipologia di contribuenti, pur emettendo fatture senza l’applicazione dell’iva, vedranno incrementarsi i loro costi in quanto, al pari dei privati consumatori, non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata sui beni e servizi acquistati.

2.2 Innalzamento al 10% ( in luogo del 4%) dell’Iva per le cooperative sociali
La Legge di stabilità 2013 (art. 1 co. 488- 490) ha modificato il regime IVA delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, le quali passeranno dall’attuale aliquota del 4% a quella del 10%. Da un punto di vista normativo:
·       viene abrogato il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle prestazioni socio sanitarie, nel proseguo meglio elencate;
·        viene inserito il nuovo punto n. 127-undevicies nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta all’aliquota del 10% le predette prestazioni.
OSSERVA
Le nuove disposizioni ( aliquota Iva del 10% in luogo di quella del 4%) saranno applicabili, però, alle operazioni effettuate dalle cooperative in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati al 31 dicembre 2013.
Pertanto, a decorrere dal 31 dicembre 2013, se rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, si applicherà l’aliquota del 10% sulle seguenti prestazioni:
-        prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 TULS (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità (art. 10, n. 18);
-        prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19);
-        prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art. 10, n. 20);
-        prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (art. 10, n. 21);
-        prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (art. 10, n. 27-ter).
OSSERVA
E’ bene precisare che, l’aliquota ridotta del 10% - analogamente a quanto previsto nel regime vigente - si applicherà solo per le prestazioni rese nei confronti di si soggetti svantaggiati, quali anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori (anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza), persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

2.3 Imponibilità delle prestazioni di gestione individuale di portafogli
In un’ottica di allineamento del nostro ordinamento tributario all’orientamento giurisprudenziale comunitario (sentenza 19 luglio 2012, C-44/11), la legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 520-521) modifica l’art. 10 comma 1 n. 4, primo periodo, DPR n. 633/1972 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2012, l’esenzione Iva delle prestazioni di gestione individuali di portafogli titoli. In buona sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attività di gestione individuale di strumenti finanziari è assoggettata ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota ordinaria (il 21% attualmente, il 22% dal 1° luglio 2013), prevedendo quindi che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta, analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli che costituiscono una componente inscindibile della gestione patrimoniale.
OSSERVA
Il nuovo regime ordinario di imponibilità si applica a tutte le prestazioni di gestione individuale di portafogli “effettuate” a decorrere dal 1° gennaio 2013, cioè alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato a partire da tale data, salvo che il prestatore non emetta la fattura antecedentemente al pagamento; in quest’ultimo caso, come noto, la prestazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura.

Pertanto, i corrispettivi per i servizi di gestione individuale (GPM e GPF) percepiti (o fatturati) dall’intermediario a decorrere dal 1° gennaio 2013 saranno assoggettati ad IVA in regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota del 21%. Di contro, tutti i corrispettivi per i medesimi servizi percepiti (o fatturati) dall’intermediario entro il 31 dicembre 2012, sono rientrati nel regime di esenzione IVA, vigente prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2013
Peraltro, è stato integrato il comma 3 dell’art. 36 del DPR 633/1972 permettendo così ai soggetti che gestiscono i suddetti portafogli - i quali si ritrovano a dover effettuare sia operazioni esenti che operazioni imponibili - di optare per la separazione delle attività.

2.4 Fattura cartacea e fattura elettronica
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 325) ha revisionato il contenuto dell’art. 21 del DPR 633/1972, ampliando il contenuto minimo obbligatorio della fattura con l'aggiunta di alcune ulteriori indicazioni:
·       numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
OSSERVA
Sul punto, è bene rammentare che tale indicazione, così come confermato dall’agenzia delle Entrate (R.M.1/2013) non impedisce, comunque, ai soggetti passivi la possibilità di strutturare il numero adottando soluzioni personalizzate, in relazione alle proprie esigenze organizzative (ad esempio, aggiungendo alla numerazione progressiva prefissi alfanumerici). Inoltre, dal 1 gennaio 2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l'identificazione univoca: i contribuenti potranno scegliere, ad esempio, di adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività.

·       del numero di partita IVA del cessionario/committente;
·       del numero di identificazione IVA, in caso di soggetto passivo stabilito in altro paese UE;
·       del codice fiscale, nel caso in cui il cessionario o committente Italiano non agisca nell’esercizio di’impresa, arte o professione.

OSSERVA
La fattura elettronica, inoltre, potrà essere emessa tramite un qualsiasi formato elettronico fatta salva, in ogni caso, l'accettazione da parte del destinatario.

I contribuenti che intendono adottare la fattura elettronica dovranno garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, nonché la leggibilità del documento attraverso l’utilizzo della firma elettronica (qualificata o digitale), oppure con sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI), ma anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra il documento e l’operazione economica cui esso si riferisce. Per la conservazione della fatture elettroniche restano ancora valide le regole già note di cui al Dm adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82.

2.5 Fattura differita applicabile anche alle prestazioni di servizi
La legge di Stabilità del 2013, in recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, ha previsto, a seguito della nuova previsione dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, che anche gli esercenti imprese e gli esercenti arti e professioni potranno emettere la “fattura differita” per le prestazioni di servizi, come in precedenza previsto esclusivamente per le cessioni di beni. Nello specifico, viene disposto che, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i servizi “generici” resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE, oppure resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE, a condizione che le predette prestazioni siano:
·       individuabili attraverso idonea documentazione.
·       effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. In quest’ultima circostanza, come per le cessioni di beni, può essere emessa un’unica fattura a condizione che la stessa riporti il dettaglio delle operazioni.
OSSERVA
Il documento in parola – che deve essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni di servizi - rileverà ai fini del computo della liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, che coincide con l’incasso del corrispettivo.

ESEMPIO
Si pensi, ad esempio, ad un avvocato che ha assistito ( nel medesimo mese) il proprio cliente in due cause civili, ricevendo altresì il pagamento delle prestazioni, in tal caso, il professionista potrà emettere un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. I riferimenti del numero delle cause possono essere considerati elementi sufficienti al fine di individuare chiaramente le prestazioni del professionista

2.6 Estensione dell’obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE
In base al nuovo art. 17 co. 2 del DPR 633/72, la procedura di integrazione e registrazione prevista, dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi “generici” resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è stata estesa, più in generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non “generiche”, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

2.7 Estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, D.P.R. n. 633/72, estende l’obbligo di emissione della fattura a gran parte delle operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito territoriale (c.d. operazioni “fuori campo”). Nello specifico, la predetta disposizione prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le seguenti operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicandovi, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a)   cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) (operazioni esenti dei settori creditizio, finanziario e assicurativo) – effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;
b)  cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Ne consegue che, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (compresa la stabile organizzazione di un soggetto estero, per le operazioni proprie) sarà tenuto all’emissione della fattura anche per le operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale:
-        quando il luogo dell’operazione è situato in un altro Stato membro e debitore dell’imposta è il cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile (fanno eccezione le suddette operazioni esenti per carenza del requisito territoriale);
-        in ogni caso, quando l’operazione, in base ai criteri di territorialità, non si considera effettuata nell’ambito dell’Ue (es. prestazioni generiche nei confronti di soggetti passivi extraUe, servizi su immobili situati fuori dell’Ue, ecc.).
OSSERVA
Occorre segnalare che, in relazione all’introduzione dell’obbligo di fatturazione delle operazioni non territoriali, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 327) ha integrato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, al fine di estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista anche alle violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni “non soggette ad Iva”, ovvero di operazioni escluse. Sul punto, si rammenta che, la sanzione prevista per questo genere di violazione è:
·       compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati; fermo restando la sanzione minima di € 516,00 per ogni violazione riscontrata ( art. 6 comma 4 del D.Lgs 471/1997)
·       da € 258,00 a € 2.065,00 se la violazione non rileva né ai fini IVA ne ai fini delle imposte sul reddito.

2.8 La fattura semplificata
Il comma 1 del novellato art. 21-bis DPR 633/1972 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del DPR 633/1972 (termini e modalità di emissione, ecc.), la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (meglio conosciuta con il nome di “nota di variazione”), può essere emessa in modalità semplificata.
OSSERVA
Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’Economia e delle finanze può elevare fino a 400 euro il limite di 100 euro, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative, oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di concernenti la determinazione della base imponibile nel caso di corrispettivi, spese e oneri sostenuti in valuta estera e di contenuto della fattura “ordinaria”.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 21-bis DPR 633/1972, la fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:
a)   data di emissione;
b)  numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c)   ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d)  numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e)  ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f)    descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g)  ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h)  per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
OSSERVA
La norma in commento definisce il “contenuto minimo” della fattura semplificata sicché non è da escludersi la possibilità che essa rechi ulteriori indicazioni, al fine di rispondere ad esigenze delle parti oppure agli obblighi concernenti determinate tipologie di operazioni quali, ad esempio, l’eventuale specificazione che si tratta di un’operazione esente o non imponibile.

Per espressa previsione normativa (comma 2 dell’art. 21 bis DPR 633/1972), la fattura semplificata non può essere emessa seguenti operazioni:
-        cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
-        operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR 633/1972, ovvero le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - diverse da quelle dei nn. da 1 a 4 e 9 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative e relative intermediazioni) - non soggette ad IVA per difetto del requisito territoriale, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri paesi UE.

Le semplificazioni in commento dovrebbero favorire, in particolar modo, quei settori commerciali nei quali si effettuano frequenti operazioni di modesta rilevanza economica. Questo è il caso, ad esempio, di molti esercizi di ristorazione, contraddistinti dalla concentrazione, in un arco temporale relativamente breve, di numerose richieste di fatture da parte dei clienti, anche per importi modesti, per esigenze di documentazione dei costi.
OSSERVA
Un ulteriore contributo alla semplificazione gestionale appena commentata dovrebbe essere offerto dalla possibilità, sempre riconosciuta dalla Legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 328), di emettere la fattura (sia ordinaria che semplificata) attraverso gli apparecchi misuratori fiscali ( registratori di cassa). In tal caso, le fatture possono recare, ai fini dell’identificazione del cedente e del prestatore, i relativi dati identificativi, anziché le generalità di tale soggetto.

Riassumendo, dunque, la fattura “semplificata” per le operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, in caso di cessionario o committente stabilito in Italia, può riportare:
·       solo il codice fiscale o la partita Iva (o il numero identificativo Iva, in caso di cliente stabilito in altro Stato Ue)
·       in luogo dell’imponibile e dell’imposta, il corrispettivo e i dati (aliquota) per calcolare l'Iva
·       la data d'emissione del documento e il numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco, analogamente a quanto richiesto per le fatture ordinarie;
·       la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
ESEMPIO

Ristorante Da Mario Srl
Via Milano n. 152
23900 Lecco (LC)
Partita Iva: 01234567890

Spett.le
 Partita Iva: 09876543210
 Fattura n. 100 del 15 gennaio 2013

n. 1 menù completo a prezzo fisso  

Totale corrispettivo (Iva 10%) = € 55,00


2.9 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
In merito alle novità in ambito intracomunitario, la Legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 326) ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal paese UE di partenza dei beni a quello di destinazione. In altre parole, per le operazioni intracomunitarie, acquisti o cessioni, il momento di effettuazione coinciderà con l'atto di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza, senza distinguere – a differenza di quanto richiesto dalla previgente disciplina – se il trasporto dei beni avvenga con mezzi del cedente, ovvero con i mezzi del cessionario.
Per tali operazioni, inoltre, il pagamento anticipato diventa irrilevante ai fini dell'effettuazione dell'operazione: il pagamento anticipato ( anche se parziale) del corrispettivo, dunque, non integra più, limitatamente all’importo pagato, il momento di effettuazione delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni. Rimane possibile l'emissione anticipata del documento, nel qual caso si considera effettuata l'operazione (con conseguente esigibilità dell'imposta relativa) fino a concorrenza dell'importo fatturato anticipatamente, ovvero il momento impositivo si verifica in caso di emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato.

OSSERVA
Infine, è bene rammentare che, le operazioni intracomunitarie ( acquisti o cessioni di beni) effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo che eccede il mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

2.10 Termini di emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti intracomunitari
Anche i termini di emissione e registrazione delle fatture relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari sono stati modificati, in analogia all'obbligo comunitario, che ha imposto agli Stati membri di consentire, tanto con riferimento alle cessioni di beni, quanto alle prestazioni di servizi, l'emissione della fattura entro il 15 del mese successivo.
Quanto al termine di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie, il novellato art. 46 del DL 331/1993 dispone che dette fatture devono:
·       essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
·       indicare il titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma ( nazionale o comunitaria) di riferimento;
·       essere annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
Quanto al termine di emissione e di registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari, il novellato art. 47 del DL 331/1993 dispone, invece, che dette fatture devono essere annotate distintamente nel registro delle fatture emesse:
·       entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;
·       con riferimento al mese precedente;
·       secondo l’ordine della numerazione;
·       con l’indicazione del corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera.
OSSERVA
E’ bene rammentare che, in base al nuovo art. 13 co. 4 del DPR 633/72 ( introdotto dall’art. 1 co. 325 della Legge di stabilita per il 2013), ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura, ovvero, in mancanza anche di tale dato ( giorno di emissione della fattura), la quotazione del giorno antecedente più prossimo.
Ad ogni modo, è espressamente previsto che, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Peraltro, ai fini del diritto dalla detrazione, le suddette fatture devono essere annotate distintamente nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica annuale nella quale viene recuperata l’imposta.

2.11 Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione
In caso di acquirente intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il riformulato art. 46 comma 5 del DL 331/1993 prevede che tale soggetto deve procedere all'emissione della stessa (in unico esemplare) non oltre il giorno 15 del terzo mese successivo a quello del momento di effettuazione dell'operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulti emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Medesimo riferimento al «giorno 15 del mese successivo» è stato inserito anche all'articolo 47, comma 1 del DL 331/1993 secondo cui, tanto l’autofattura, quanto la fattura integrativa, devono essere annotate entro il termine di emissione e con riguardo al mese precedente. Fermo restando che, ai fini della detrazione dell'Iva, tali fatture devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta.

2.12 Determinazione dello Status di esportatore abituale
In base al riformulato art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, le cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito della territorialità non rientrano nel computo della soglia del 10% del volume di affari necessaria per l'acquisizione della qualifica di esportatore abituale, presupposto per fruire della possibilità di acquisire o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. In buona sostanza, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, oltre alle cessioni di beni in transito o dei luoghi soggetti a vigilanza doganale, non si deve tener conto - nel computo della soglia del 10% del volume di affari – delle operazioni di cui all’art. 21 comma 6 bis del DPR 633/1972, ovvero:
·       delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Paese UE;
·       delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE.

OSSERVA
E’ bene rammentare che, tutte le disposizioni sin qui commentate, ad eccezione dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota iva ordinaria (che decorrerà dal 1 luglio 2013), si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

3.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
La legge di stabilità per il 2013, dopo le numerose modifiche subite in sede di conversione in Legge, contiene numerose novità che interessano il comparto dell’imposizione diretta.

3.1 Detrazione per figli a carico ( incremento degli importi)
La Legge di Stabilità 2013 (art. 1 co. 483) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un generale incremento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico con l’effetto che:
·       la detrazione “teorica” per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3, passa dagli attuali € 800 ad € 950;
·       la detrazione “ teorica” per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, passa da € 900 ad € 1.220.

Cambia, anche, la misura dell’ulteriore maggiorazione (da aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che passa dagli attuali € 220 al maggiore importo di € 400. In tal caso le nuove detrazioni diventano quindi:
-        € 1.350,00 se il figlio ( portatore di handicap) ha un’età pari o superiore a tre anni;
-        € 1.620,00 se il figlio disabile ha un’età inferiore a tre anni.
Tabella di sintesi: confronto ammontare delle detrazioni
Tipologia di detrazione
Fino al 31 dicembre 2012
Dal 1 gennaio 2013
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3
€ 800
€ 950
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3
€ 900
€ 1220
Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale di anni 3 portatore di handicap
( art. 3 L. 5.02.1992 n. 104)
€1020
€ 1.350
Detrazione per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, portatore di handicap
( art. 3 l. 5.02.1992 n. 104)
€ 1.120
€ 1.620

Come osservato, i suddetti importi sono definiti “teorici” nel senso che devono essere parametrati al reddito complessivo del contribuente beneficiario della detrazione in commento. Nello specifico, per un solo figlio a carico, il legislatore ha previsto, ai fini della corretta individuazione della detrazione, l’applicazione della seguente formula:

Detrazione spettante= detrazione teorica * [ (€ 95.000 - reddito complessivo del contribuente)/ € 95.000]
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF pari ad € 25.000. La misura della detrazione prevista - a seguito delle modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 – ammonterà, per il 2013, ad € 898,94:
€ 1.220 *[ (€ 95.000 - € 25.000) / € 95.000] .

Più articolato risulta essere, invece, il calcolo da effettuare nel caso di più figli a carico. La formula da applicare per l’individuazione della detrazione effettiva sarà così determinata:

Detrazione spettante = (detrazione teorica primo figlio + detrazione teorica per ogni figlio successivo al primo) * [ ( € 95.000 + 15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)) - reddito complessivo del contribuente] / [€ 95.000 +15.000 ( maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)]
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi il caso di un contribuente con un reddito di € 70.000 e con tre figli a carico di cui uno di due anni d’età (disabile) e gli altri rispettivamente di cinque e otto anni (non portatori di handicap). La misura della detrazione prevista dal 1 gennaio 2013 ammonterà ad € 1.760:
[(€ 1.220+ 400) + € 950 +€ 950)] * [( € 95.000+ (15.000*3)] - € 70.000]/[(€ 95.000 + € 15.000*3)]

La detrazione dall’imposta lorda, come sopra calcolata, dovrà essere parametrata ai mesi in cui il figlio risulta a carico del contribuente beneficiario delle detrazioni. Peraltro, la detrazione in parola spetta a prescindere dall’ età anagrafica del figlio, ovvero dal fatto che quest’ultimo sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori: tale soggetto potrebbe, quindi, risiedere anche all’estero.
OSSERVA
Per poter usufruire delle detrazioni in commento è necessario, inoltre, che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) superiore ad € 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” e l’agevolazione ACE utilizzata.

Restano confermate le vigenti regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare:
·       in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuire la stessa interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
·       in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
·       in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Infine, si segnala che nulla cambia per quanto riguarda l’ulteriore detrazione di € 1.200, prevista dall’art. 12 co. 1-bis del TUIR a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, la quale:
     si aggiunge alle detrazioni appena descritte;
     non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa;

3.2 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti ( proroga)
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 526 ) proroga, anche per l’anno 2013, la detrazione d’imposta per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, a favore dei soggetti non residenti. Per poter beneficiare delle detrazioni in commento, i soggetti devono dimostrare, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:
-        non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
-        non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso (o similare) ai carichi familiari.
OSSERVA
La detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014.

3.3 Lavoratori dipendenti frontalieri (proroga delle agevolazioni)
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 549) conferma anche per il periodo d’imposta 2012    (dichiarativo da presentare nel 2013) l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700,00 per i redditi di lavoro conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi (cosiddetti lavoratori frontalieri), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
OSSERVA
Sono interessati dalla disposizione in commento, i lavoratori residenti nel territorio dello stato, ma che     si recano quotidianamente o settimanalmente all’estero in zone frontaliere (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano) o in altri paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco).

Il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore estero, è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra il luogo di residenza in Italia e quello estero di svolgimento dell'attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione del regime di tassazione dei frontalieri, è necessario:
-        individuare l'insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;
-        operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera (art. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) che risulta quantificata, per il 2012, pari ad € 6.700;
-        applicare la tassazione Irpef su tale differenza, secondo le regole ordinarie del Tuir.

OSSERVA
E’ bene rammentare che, la franchigia di esenzione prevista in materia di Irpef, per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera, non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma utilizzata in maniera fissa.

In buona sostanza, quindi, il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato dell’importo di Euro 6.700. Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni di imposta e sul reddito eccedente la suddetta franchigia di € 6.700, il lavoratore frontaliero sconterà le dovute addizionali regionali e comunali IRPEF
ESEMPIO
Se un lavoratore transfrontaliero ha percepito nel 2012 un reddito di lavoro dipendente prestato in Francia pari a Euro 31.000, ed un reddito immobiliare in Italia pari a Euro 1.000, le imposte dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di (Euro 31.000 – Euro 6.700 + Euro 1.000) = Euro 25.300.
Assumendo ( per semplicità di calcolo) che non vi siano detrazione applicabili, l’imposta netta sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 10.300 x 27% (II scaglione) = Euro 6.231.

La Legge di Stabilità 2013 modifica ulteriormente il comma 204 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa: il lavoratore frontaliero dovrà, dunque, ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012 e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito, facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
ESEMPIO
Riprendendo i dati dell’esempio appena esposto, il lavoratore frontaliero per calcolare l’acconto dovuto per il 2013 dovrà computare l’imposta netta come se non si applicasse l’esenzione di Euro 6.700.
Il reddito complessivo sarà dunque pari a Euro 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 13.000 x 27% (II scaglione) + Euro 4.000 x 38% (III scaglione di reddito) = Euro 8.480.

3.4 Addizionale regionale IRPEF ( differimento al 2014 di alcune disposizioni)
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 555) è nuovamente intervenuta sulla misura delle addizionali regionali, riconoscendo alle regioni la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge statale. Peraltro, viene posticipata, sempre a decorrere dal 2014, la facoltà per le Regioni di introdurre misure tese ad attenuare il peso delle addizionali, tra le quali:
·       la previsione che la maggiorazione oltre lo 0,5% dell’addizionale regionale “di base” (pari all’1,23%) non debba trovare applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’art. 11 del TUIR (attualmente, 15.000,00 euro).
OSSERVA
Resta fermo, in ogni caso, il limite della maggiorazione dello 0,5% qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP.

·       il riconoscimento di maggiori detrazioni «in favore della famiglia» che tengano conto del reddito complessivo del nucleo familiare, favorendo i contribuenti il cui reddito distribuito sui componenti dell'intero nucleo familiare non risulti troppo elevato (quoziente familiare), attraverso una maggiorazione delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, già previste dall'articolo 12 del Tuir.
OSSERVA
Peraltro, qualora, a causa del reddito familiare non elevato, non fosse possibile usufruire delle detrazioni, le Regioni possono prevedere forme di sostegno al reddito dirette quali sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

3.5 Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 549) ha previsto l'introduzione di una nuova detrazione d'imposta del 19% in relazione alle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Dpr 398/2003 (nuova lettera i-nonies) dell'articolo 15 del Tuir).

OSSERVA
Le erogazioni liberali al predetto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", se effettuate mediante versamento su c/c bancario o postale (ovvero secondo altre modalità stabilite da apposito decreto del ministero delle Finanze), consentiranno di beneficiare della detrazione d'imposta che potrà essere beneficiata nel limite dell'imposta: non è previsto, infatti, un limite assoluto all'erogazione che potrà, pertanto, essere conteggiata sull'importo effettivamente erogato senza alcun massimale.

Peraltro, mediante l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’art. 78 del TUIR, viene previsto che la detrazione d’imposta del 19% relativa all’erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, spetti anche ai soggetti IRES
OSSERVA
E’ bene precisare che le erogazioni versate al suddetto fondo potranno essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, o l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, per la loro dismissione. In altre parole, la finalità del fondo è sostanzialmente quella di ridurre, secondo le suddette modalità, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’1.1.2013 e in assenza di una specifica norma di decorrenza, deve ritenersi che la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.
ESEMPIO
Per fare un esempio, si ipotizzi che al 31 dicembre 2013, un contribuente abbia effettuato erogazioni liberali a favore al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato, per un ammontare complessivo pari ad € 10.000. A seguito dell’ ammontare delle elargizioni eseguite, al contribuente è riconosciuta una detrazione d’imposta pari ad € 1.900 che rappresenta la detrazione massima spettante (€ 10.000 *19%).

3.6 Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali
La legge di stabilità per l’anno 2013 (art. 1 co. 501) ha ristretto, a distanza di pochi mesi dall’intervento introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico.

OSSERVA
Nello specifico, all’interno dell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 20 per cento”. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): deduzione che passerà dall’attuale 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l’ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%.

Resta , invece, ferma al 70% la percentuale di deducibilità di cui all’art. 164 co. 1 lett. b-bis del TUIR (stabilita dall’art. 4 comma 72 lett. b della Legge di riforma del mercato del lavoro), prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nulla cambia per le spese relative ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio per i quali resta confermata la deducibilità all’80% e per le auto destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), che restano interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.

Ad ogni modo, però, le nuove disposizioni sulla deducibilità delle spese delle autovetture – che si applicheranno a decorrere dall’anno in corso (anno 2013) - richiederanno la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni. In altre parole, già in sede di determinazione degli acconti d’imposta all’interno del modello Unico 2013 imprese e lavoratori autonomi dovranno assumere, solo ai fini del calcolo degli acconti d’imposta 2013, come imposta del 2012 quella, maggiore, che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
OSSERVA
E’ bene rammentare che, le modifiche alla percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti, operata dalla legge di stabilità 2013, non incide sui soggetti cosiddetti “nuovi minimi”: tali soggetti, infatti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi.
Quanto appena esposto per i “nuovi minimi” non vale però per chi opera nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000, per i quali trovano applicazione, invece, gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi e il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR. Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l’acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).

3.7 Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni
La legge di Stabilità 2013 (art. 1 co. 502-505) introduce alcune modifiche alla disciplina dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo prevedendo, in particolare, lo slittamento degli effetti fiscali derivanti dal riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni immateriali, introdotto dal D.L. 6.07.2011 n. 98 ( c.d. riallineamento una tantum).
E’ bene rammentare che, l’art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011 ha esteso il regime di affrancamento previsto dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008:
·       ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritte nel bilancio individuale delle società a seguito di operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione, a condizione che i maggiori valori si riferiscano ad avviamento, marchi d’impresa ed attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell’eliminazione della partecipazione stessa nell’ambito della procedura di consolidamento;
·       ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Peraltro, l’art. 15, D.L. n. 185/2008, prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori di avviamento, marchi ed altre attività immateriali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
OSSERVA
L’affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali consolidate, il cui valore nel bilancio d’esercizio è espresso nell’ambito del valore della partecipazione.

L’effetto del riallineamento prevedeva nella formulazione originaria della norma che l’ammortamento rilevasse fiscalmente a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Per i valori affrancati se relativi ad operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, gli effetti decorrevano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. A seguito delle modifiche operate dalla legge di stabilità 2013 viene previsto che:
·       per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
·       gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 .
La Legge di stabilità 2013 elimina anche il versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all’Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d’imposta 2012, ovvero per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta dovrà essere versata entro il 16 giugno 2013.
Si ricorda che, prima delle modifiche intervenute, il versamento dell’imposta sostitutiva si sarebbe dovuto eseguire in tre rate di uguale importo aventi le seguenti scadenze:
·       la prima rata entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
·       la seconda e la terza rata entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.

3.8 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
La legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 473), in vigore dall’1.1.2013, prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni ( edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
 A tal fine, entro il termine del 30.6.2013 (ovvero, entro l’1.7.2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno. Oltre a far redigere la perizia, il medesimo contribuente dovrà affrancare il valore risultante dalla suddetta perizia versando, entro il 30 giungo 2013, l’imposta sostitutiva pari al 2% (partecipazioni non qualificate) o al 4% (Terreni edificabili e agricoli e partecipazioni qualificate) per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo, qualora decidesse di optare per la rateizzazione. Le successive due rate dovranno essere versate, invece, entro il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 (sull’importo delle predette rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata).
OSSERVA
Ad ogni modo, è bene rammentare che, il contribuente che non provvede al versamento delle rate successive alla prima non decade, comunque, dal beneficio della rivalutazione: tale omissione comporta, soltanto, l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con l’applicazione della sanzione per omesso versamento (C.M n.35/E del 04.08.2004). E’ fatta salva la facoltà, per il contribuente “moroso”, di sanare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso beneficiando, così, di sanzioni ridotte calcolate in misura differente a seconda delle tempistiche di avvenuta regolarizzazione.

La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
 La norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 si limita, difatti, a prorogare i termini della precedente Legge di Rivalutazione introdotta dal DL 282/2002, senza però fare alcun accenno della riapertura (più recente) operata con il DL 70/2011 che ha, tra l’altro, previsto la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva (calcolata sul valore della nuova perizia), quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni. Tuttavia, nonostante il mancato esplicito richiamo delle norme introdotte dal DL 70/2011, è pacifico ritenere che il principio di compensazione sia una norma di carattere generale e, quindi, praticabile anche con la proroga in esame. Pertanto, il contribuente che ha già rivalutato un terreno o una partecipazione al 30 giugno 2012 (optando per la rateazione della sostitutiva) e che intende procedere ad una nuova rivalutazione al 30 giugno 2013 può:
   non procedere al versamento delle rate ancora pendenti (30 giugno 2013 e 31 giungo 2014);
   detrarre dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione, l’importo della prima rata versata in ottemperanza della precedente procedura di rivalutazione.
In alternativa, resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al meccanismo dello scomputo, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato per effetto della precedente rivalutazione a condizione che la richiesta sia presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’intera imposta (o della prima rata) relativa all’ultima rivalutazione effettuata e l’ammontare del rimborso sia superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione eseguita.

3.9 Abrogazione sistema tassazione catastale delle società agricole.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 513 -514) introduce alcune novità nel settore agricolo: viene prevista l’abrogazione delle norme ( co. 1093 e 1094 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007) che disponevano un regime agevolato di imposizione diretta che consentiva:
·       alle società di persone e alle srl che assumono la qualifica di società agricole (ex art. 2 del D.Lgs n. 99/2004 di optare per la determinazione del reddito imponibile non in base alle corrispondenti risultanze di bilancio, ma in base al reddito agrario del fondo, ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
·       alle società di persone e alle srl costituite da imprenditori che esercitano in via esclusiva le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione del reddito imponibile applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Oltre all’abrogazione dei suddetti regimi opzionali, la legge di stabilità 2013 prevede che le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Ne consegue che, le società agricole che avevano optato per il regime opzionale non potranno più essere tassate in base al reddito agrario a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e, quindi, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ( 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) dovranno essere rideterminati in base alle nuove disposizioni ( tassazione di bilancio).

4.  NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP
La legge di stabilità per il 2013 interviene attenuando il carico fiscale per imprese con dipendenti a tempo indeterminato e per le attività minori, ma solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

4.1 Aumento della deduzione forfettaria per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 484 – 485) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione dell’IRAP, tra i quali, l’incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella seguente misura:
-    € 4.600 in tutti i casi;
-    € 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno.

Per effetto dell’incremento introdotto dalla Legge di stabilità 2013, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni dalla base imponibile IRAP subiranno un incremento fino a giungere ai seguenti valori:
-    € 7.500 in tutti i casi;
-    € 15.00 per i lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno.

Tipologia di lavoratore
Sistema vigente
Esercizio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratori assunti a tempo indeterminato
€ 4.600
€ 7.500
Lavori assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno
€ 9.200
€ 15.000

Peraltro, viene stabilito l’ulteriore incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore a 35 anni di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, introdotte dall’art. 2 co. 2 del DL 201/2011 che fino al 31 dicembre 2013 sono stabilite nella seguente misura:
·       € 15.200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
·       € 10.600,00 per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno.

Per effetto delle modifiche apportate alla legge di stabilità 2013, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le suddette deduzioni forfettarie sono incrementate ai seguenti nuovi importi:
·       € 21.000, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati nelle regioni del mezzogiorno;
·       € 13.500, per i dipendenti a tempo indeterminato, di sesso femminile o lavoratori under 35, impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;

Tipologia di lavoratore
Sistema vigente
Esercizio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013
Lavoratore di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato impiegati in regioni diverse da quelle del mezzogiorno;
€ 10.600
€ 13.500
Lavoratori di sesso femminile e lavoratori under 35 (indipendentemente dal sesso) assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni del mezzogiorno
€ 15.200
€ 21.000

Riassumendo, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2013 ( a valere su UNICO 2014), le variazioni in diminuzione della base imponibile Irap, riguardanti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato aventi natura prevalentemente forfetaria (c.d. deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale), possono essere così sintetizzate:
·       euro 7.500 su base annua, per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base), elevata ad euro 13.500,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
·       euro 15.000 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata), incrementata ad euro 21.000,00 per ogni dipendente di sesso femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni.

4.2 Aumento delle deduzioni per i soggetti minori
Oltre all’incremento delle deduzione forfettarie appena commentate, la legge di stabilità per il 2013 interviene per incrementare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013, le deduzioni spettanti a favore di quei soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia. Tali soggetti possono dedurre dal valore della produzione, un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.
Fino al 31 dicembre 2013, continueranno ad essere ammessi in deduzione, fino a concorrenza della base imponibile, i seguenti importi:
·       € 7.350,00, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 5.500,00, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 3.700,00, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 1.850,00, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Peraltro, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997, ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, rispettivamente, dei seguenti importi € 2.150, € 1.625, € 1.050 ed € 525 (art.11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997):
·       € 9.500 (€ 7.350 + € 2.150), se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 7.125 (€5.500 + € 1.625) , se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 4.050 (€ 3.700 + € 1.050), se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.375 (€ 1.850 + € 525), se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013, potranno essere ammessi in deduzione, fino a concorrenza della base imponibile, i seguenti importi:
·       € 8.000,00, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 6.000,00, se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 4.000,00, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.000,00, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Anche per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 446/1997 ovvero società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni sopra indicate è aumentato, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013 rispettivamente, di € 2.500, € 1875, € 1.250 ed € 625:
·       € 10.500 ( € 8.000 + € 2.500) se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
·       € 7.875 (€ 6.000+ € 1.875), se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
·       € 5.250 (€ 4.000 + € 1.250), se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
·       € 2.625 (€ 2.000 + € 625), se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Incremento deduzione forfetaria Irap
per soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro


Soggetti con base imponibile fino a 180.999,91 euro
Società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni con base imponibile fino a 180.999,91 euro
Base imponibile
Deduzione attuale
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 12 2013
Deduzione attuale
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013
Non superiore a 180.759,91 euro;
€ 7.350
€ 8.000
€ 9.500 (€ 7.350 + € 2.150)
€ 10.500 (€ 8.000 + € 2.500)
Maggiore di € 180.759,91, ma non superiore a € 180.839,91
€5.500
€ 6.000
€ 7.125 (€5.500 + € 1.625)
€ 7.875 (€ 6.000+ € 1.875)
Maggiore di 180.839,91 euro, ma non superiore a 180.919,91 euro;
€ 3.700
€ 4.000
€ € 4.050 (€ 3.700 + € 1.050)
€ 5.250 (€ 4.000 + € 1.250)
Maggiore di 180.919,91 euro, ma non superiore a 180.999,91 euro.
€ 1.850
€ 2.000
€ 2.375 (€ 1.850 + € 525)
€ 2.625 (€ 2.000 + € 625)

OSSERVA
E’ bene ribadire che, i suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (si tratta del 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) pertanto, fino al modello UNICO 2014 (redditi 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei vecchi importi.

4.3 Elementi qualificanti dell’autonoma organizzazione
La legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 515) fa, inoltre, un primo passo verso la soluzione del problema riguardante l'assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori privi di una significativa organizzazione.

OSSERVA
Si stabilisce che sarà un decreto dell'Economia (adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari) a determinare l'ammontare massimo dei beni strumentali (anche assunti in locazione) che imprenditori o lavoratori autonomi (purché persone fisiche) potranno possedere - a partire dal 2014 - pur rimanendo esclusi dal mondo IRAP, a condizione che non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati.

Dal testo di legge, si desume, quindi, che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento, il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà:
·       né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
·       né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.

5.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI
La legge di stabilità per il 2013 modifica la disciplina delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) , al fine di renderne la normativa di riferimento compatibile che con la disciplina comunitaria ed evitare, così, potenziali conflitti.

5.1 Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)
L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aveva istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. E’ bene precisare che, sull’imposta in argomento, è intervenuto l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 che ha introdotto:
·       una soglia di esenzione per il versamento del tributo;
·       specifiche regole di valorizzazione degli immobili e l'attribuzione di un credito per le imposte patrimoniali e reddituali pagate all'estero, nel caso in cui gli stessi immobili siano situati in Paesi della UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
·       un regime di favore per gli immobili esteri detenuti da soggetti residenti in Italia per obbligo di legge.
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 518 e 519) ha introdotto alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all’IMU. Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivie dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).

OSSERVA
Nella maggior parte dei casi, si verificherà che nulla sarà dovuto dai contribuenti per il 2012 in quanto risulterà sufficiente ciò che è stato già versato per il 2011. allo stesso modo, però, potrebbero verificarsi casi di imposta versata per il 2011 che, invece, non è dovuta per il 2012, con conseguente configurazione di una posizione creditoria in capo al contribuente per la maggiore imposta versata. E’ il caso, questo, di un immobile detenuto all’estero ceduto nel corso del 2012, ma posseduto per tutto il periodo d’imposta 2011.
Ad ogni modo, i primi commenti dottrinali sono concordi nel ritenere che, l’effetto del differimento dell’imposta potrebbe comportare la non applicabilità delle sanzioni per quei contribuenti che, in Unico 2012, hanno errato i conteggi, o addirittura hanno omesso il versamento.

Peraltro, sempre con l’esclusiva finalità di evitare censure a livello comunitario, è stata introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
E’ stato esteso, inoltre, a tutti i soggetti che possiedono beni immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, il regime di favore previsto per gli immobili esteri detenuti :
·       da soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
·       dalle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR.
Il regime di favore in commento si sostanzia nell’applicazione di un’aliquota IVIE stabilita in misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

OSSERVA
L’ampliamento introdotto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero. E’ il caso questo degli emigrati che abbiano mantenuto in Italia il proprio centro di interessi vitali e, quindi, siano fiscalmente residenti in Italia, ma che utilizzino un’immobile di proprietà all’estero come dimora abituale per tutto il periodo in cui soggiorna all’estero.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero. In altri termini, viene estesa a tutte le persone fisiche – che possiedono immobili all’estero soggetti ad IVIE – la non tassabilità del reddito dell’immobile ai fini IRPEF, a condizione che tali immobili risultino essere a disposizione, ovvero non siano concessi in locazione.

5.2 Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’art. 19 co. 18 del D.L. 201/2011 aveva istituito a decorrere dal 2011 un'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 ha previsto che l'imposta in commento - limitatamente ai conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi dell'unione europea o in Paesi aderenti allo See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni - fosse stabilita in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) pari a ad € 34,20.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 518-519) ha introdotto – analogamente a quanto già commentato sull’IVIE - alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIAFE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto ai vigenti prelievi nazionali.
Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivafe dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).

OSSERVA
Si supponga il caso di un contribuente che ha acquistato in data 31 marzo 2011 alcuni titoli di società estere quotate nei mercati. Ai fini del calcolo dell’imposta da versare per il 2011 ( Unico 2012) sono state considerare le seguenti informazioni:
·       il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli rilevato alla data del 31 dicembre 2011, risultava essere pari ad Euro 120.000;
·       le suddette attività non erano detenute nel territorio dello Stato, ma in Spagna;
·       ai fini dell'imposta, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2011, per 275/365 ( pari ai giorni che intercorrevano tra 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011);
·       il contribuente aveva versato allo stato spagnolo, per il 2011, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 400 sul valore delle suddette attività finanziarie.

Tenendo conto delle suddette informazioni, il contribuente ha provveduto a versare nel 2012 la seguente imposta:
·       Imposta lorda Euro 904,11 = 1% × 120.000 x 275/365
·       (meno) Credito d’imposta: Euro 400
·       = Imposta netta dovuta: Euro 504,11 ( Euro 904,11- 400).

Il contribuente ha mantenuto il suddetto investimento rappresentato da titoli di società estere quotate nei mercati regolamentati per tutto il 2012.

Ai fini del calcolo dell’imposta da versare per il 2012 ( Unico 2013) occorrerà, peraltro, considerare le seguenti informazioni:
·       il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli rilevato alla data del 31 dicembre 2012, risultava essere pari ad Euro 110.000;
·       le suddette attività continuano ad essere detenute in Spagna;
·       ai fini dell'imposta, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2012, per 365/365, ovvero dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
·       il contribuente ha versato allo stato spagnolo, per il 2012, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 550 sul valore delle suddette attività finanziarie;
·       il contribuente ha versato, nel 2012, ovvero in Unico 2012, un acconto di IVAFE pari ad € 504,00

Tenendo conto delle suddette informazioni, il contribuente dovrà versare in Unico 2013 (redditi 2012) la seguente imposta:
·       Imposta lorda Euro 1.100 = 1% × 110.000,00 x 365/365
·       (meno) credito d’imposta pagato allo stato spagnolo nel 2012: Euro 550
·       (meno) acconto IVAFE versato in UNICO 2012 ( redditi 2011): Euro 504,20
Imposta netta dovuta: euro 45,80 ( Euro 1.100-550-504,20)

Come già commentato per l'Ivie, anche per l'imposta per le attività finanziarie detenute all'estero potrà accadere, dunque, che quanto già versato nel 2011 corrisponda a quanto dovuto per il 2012: in questo caso, non saranno necessarie integrazioni. Oppure potrà verificarsi che, la base imponibile del 2012 potrebbe essere ( come nel caso appena riproposto) più elevata: in tal caso, occorrerà "integrare" il versamento al momento del saldo a giugno 2013. Al contrario, potrebbe accadere che il contribuente per il 2012 sia in credito rispetto a quanto già versato per il 2011, avendo dismesso ( in tutto o in parte) nel corso del 2012 le attività finanziarie detenute all’estero

Analogamente a quanto previsto per la patrimoniale sugli immobili all’estero (IVIE), è stata introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.

La legge di stabilità per il 2013 interviene, infine, anche per correggere altri aspetti della disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione di tale imposta con il bollo domestico, avrebbero potuto dar luogo a censure a livello comunitario. Infatti, in sede di applicazione dell’IVAFE (anno 2011), l’imposta risultava dovuta in misura proporzionale ed è applicata in misura fissa (34,20 euro) nel solo caso di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

OSSERVA
L’originaria formulazione della norma rappresentava, difatti, una limitazione potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di circolazione dei capitali una violazione dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

A sanare tale situazione, viene prevista l'applicazione dell'Ivafe in misura fissa (pari ad € 34,20) anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli del l'Unione europea, dalla Norvegia e dall'Islanda.

6.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
6.1 novità in materia di IMU
La legge di stabilità per il 2013 ( art.1 co. 380) introduce alcune modifiche alla disciplina IMU. In particolare, viene prevista la soppressione della quota di imposta destinata allo stato ( pari al 50% del tributo dovuto); con l’effetto che, dal 2013, i contribuenti non saranno più tenuti a separare l’importo destinato allo stato da quello di competenza dei comuni, poiché sarà sufficiente indicare ( nelle deleghe di pagamento o nel bollettino postale) l’importo complessivamente dovuto, utilizzando, allo scopo, un unico codice tributo.
Resta riservata allo stato, invece, il gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%.
OSSERVA
Si tratta sostanzialmente delle seguenti tipologie di immobili: ”: gli opifici, gli alberghi e le pensioni (con fine di lucro), i teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro), le case di cura ed ospedali (con fine di lucro), gli istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro), i fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro), i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni,gli edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio ed i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Su tali beni immobili i Comuni potranno, inoltre, elevare l’aliquota IMU dello 0,76% all’1,06%. In altre parole il Comune potrebbe stabilire per i fabbricati D un'aliquota, ad esempio, dello 0,85%, con la conseguenza che l'imposta relativa allo 0,76 sarà dovuta all'Erario, mentre la differenza, pari allo 0,09%, spetterà al Comune di ubicazione dell'immobile.
OSSERVA
Si ricorda, inoltre, che per la generalità dei fabbricati di categoria D il moltiplicare della rendita passa, dalla misura prevista per il 2012 pari a 60, alla nuova misura già in vigore per il 2013 fissata a 65. Per i fabbricati di categoria D/5 (banche e assicurazioni) è invece previsto già dal 2012 un moltiplicare di 80: detto moltiplicatore continuerà a mantenere tale misura anche per il 2013.

La legge di stabilità per il 2013 ha modificato, inoltre, le regole di funzionamento dei fondi perequativi, modificando la perequazione da verticale (dallo Stato ai Comuni) in orizzontale (da Comune a Comune). Per effetto della suddetta modifica:
·       è abrogato il precedente fondo sperimentale di riequilibrio, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e valle D’Aosta e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
·       è istituito un fondo di solidarietà comunale gestito dal ministero dell'Interno ma alimentato interamente da quote del gettito dell'Imu.
OSSERVA
I criteri per determinare le modalità di finanziamento e di riparto del suddetto fondo di solidarietà saranno stabiliti con un apposito Dpcm da emanare entro il 30 aprile prossimo, per l'anno 2013, ed entro la fine dell'anno, per il 2014. I principi cui attenersi nella definizione dei criteri sono rappresentati, tra gli altri:
a)   dalla definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
b)  dalle dimensioni demografiche e territoriali degli enti interessati;
c)   dal gettito dell'Imu comunale, ad aliquota standard;
d)   dall'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione attraverso l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

6.2 Rivalutazione reddito dominicale e agrario
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 512) prevede che, per il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato del 15 %.
OSSERVA
La suddetta rivalutazione si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3 comma 50 della L. 662/1996, quindi, dopo aver rivalutato il reddito dominicale e il reddito agrario rispettivamente del 80% e dell’70%.

In altre parole, a decorrere dal periodo d’imposta 2013:
·       il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato ulteriormente dell’15%;
·       il reddito agrario, già aumentato dell’70%, sarà incrementato ulteriormente del 15%

L’ulteriore rivalutazione del 15% (introdotta dalla Legge di stabilità 2013) si riduce al 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nelle liste della previdenza agricola. Per questi soggetti, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso ( anno 2013), il reddito dominicale già aumentato dell’80% sarà incrementato del 5% ( anziché del 15%), mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%, in luogo del 15% previsto per i contribuenti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
OSSERVA
Infine, la legge di stabilità per il 2013 ha previsto che le nuove rivalutazioni devono essere considerate per determinare l’acconto delle imposte sui redditi dovuti per il 2013.

7.  NOVITA’ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7.1 Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti “esecutivi”.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi da 537-543) prevede l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento ( o di eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia) a fronte di un’istanza presentata dal contribuente e il conseguente annullamento automatico da parte dell’ente creditore decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza. In altre parole, le società pubbliche di riscossione sono tenute per legge a sospendere tutti gli atti sia cautelari ( fermi e ipoteche) che propriamente esecutivi (operazioni espropriative) della procedura della riscossione coattiva, in presenza di apposita istanza del debitore, debitamente documentata e circostanziata, ove il credito iscritto a ruolo sia stato interessato da:
·       prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
·       provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
·       sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
·       sospensione giudiziale;
·       sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
·       pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
·       qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito .
Al ricorrere di tali circostanze, il debitore dovrà redigere apposita istanza che potrà essere presentata (o inoltrata anche telematicamente) all’agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (la cartella di pagamento) ovvero di un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento), con allegata la documentazione comprovante che il credito a ruolo è stato interessato da una delle suddette circostanze.
Entro dieci giorni dal ricevimento della predetta istanza, l'agente della riscossione dovrà trasmettere la stessa, unitamente alla documentazione allegata, all'ente creditore, per avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore.
Decorso l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore, è tenuto alternativamente a comunicare al debitore:
·       l'accoglimento della domanda e nel contempo trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio;
·       il rigetto della domanda, dandone notizia all'agente della riscossione al fine della ripresa delle attività di recupero coattivo.
OSSERVA
Ad ogni modo, decorsi 220 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente senza alcuna notizia da parte dell'ente creditore, il ruolo è annullato di diritto e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per legge.

E’ bene precisare che, se il debitore produce documentazione falsa, quest’ultimo è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, ferme restando, in ogni caso, le conseguenza penali del falso.
OSSERVA
IL FAC-SIMILE ( fonte Il Sole 24 Ore)
L'istanza di sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare a Equitalia
A EQUITALIA NORD / CENTRO / SUD SPA
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI..............

Il/La sottoscritto/a ...........................nato/a a ........................... Prov ...... il ...../...../.............. codice fiscale .......................... residente in ............................ Prov ...... Via/Piazza ...................... n. ....,C.A.P............... tel ............. fax .............. e - mail ......................... in proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta ..................... codice fiscale........................... con sede legale in .................... Prov. ..... Via/Piazza .......................... n. ..... C.A.P. ............ tel ................... fax ..............e - mail ................................

Relativamente al provvedimento di:
Indicare la tipologia di atto cautelare o esecutivo o atto di riscossione notificato da Equitalia (cartella di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento)
 con riferimento ai presunti debiti contenuti nel/negli atto/i sotto indicato/i
 Indicare la tipologia di atto sottostante l'atto cautelare o esecutivo o di riscossione di cui si chiede la sospensione, notificato da Equitalia o dall'agenzia delle Entrate (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, iscrizione a ruolo, ecc.)
Fa presente il verificarsi di una delle suddette circostanze
 - di aver effettuato il pagamento della somma di euro .............................. in data ..../....../.........;
 - di aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di ....................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 - di aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di .................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 - di aver ottenuto una sospensione giudiziale da .................................... (indicare l'Autorità giudiziaria che si è pronunciata);
 - di aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria ................................................ (indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata);
 - di aver effettuato, in un'unica soluzione, in data ........./......../............ il versamento della somma di euro ................................... a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l'agenzia delle Entrate, così come previsto dall'articolo 39, comma 12 del Dl 98/2011, riferite ai seguenti tributi …….....
 - che è intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la prescrizione o decadenza del credito sotteso;
 - che si è verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al provvedimento cautelare o esecutivo.

Si allega copia della seguente documentazione:
 1. n....... ricevuta/e versamento effettuato;
 2. n....... provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore;
 3. n....... provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore;
 4. n....... provvedimento/i di sospensione del giudice;
 5. n....... sentenza/e di annullamento del giudice n....... modello/i F24 per definizione agevolata delle controversie fiscali

Oltre alla suddetta documentazione, si rammenta che:
·       le persone fisiche devono inoltre allegare alla presente istanza una copia del documento di riconoscimento.
·       Le persone giuridiche devono invece allegare alla presente istanza una copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante e visura camerale avente data di emissione non anteriore a 180 giorni

Luogo..............................Data.......................Firma ........................

7.2 Riscossioni di crediti sino a € 1000
L'altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 comma 544- 545) riguarda le riscossioni coattive per importi non superiori a mille euro. Nello specifico, viene previsto che, per le riscossioni avviate a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) le azioni cautelari e esecutive dell'agente della riscossione (ivi compreso l’iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli) non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.
E’ bene precisare che, ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre sommare tutti i debiti iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura esecutiva. Nel contempo, è stata abrogata la previgente disposizione ( introdotta dal DL 70/2011) che prevedeva che per riscossioni non superiori a 2.000 euro l'agente della riscossione aveva obbligo di inviare due solleciti di pagamento ( avvisi bonari), il secondo dei quali decorsi sei mesi dal primo

7.3 Sanatoria dei crediti sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 527) prevede che, una volta decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) tutti i crediti di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti da ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati di diritto.
OSSERVA
Concorrono alla determinazione del suddetto limite di importo il capitale, gli interessi e le sanzioni da ritardata iscrizione a ruolo, ma non l'aggio dell'agente della riscossione che, pertanto, non rileva ai fini della individuazione delle posizioni da annullare.

L'ambito oggettivo della sanatoria include somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta alle entrate aventi natura fiscale: possono essere annullati di diritto, dunque, non solo tributi erariali o locali, ma anche, ad esempio, multe stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche.
OSSERVA
Sebbene l'annullamento operi d'ufficio, ovvero senza che vi sia necessità di un'istanza del debitore, è comunque prevista l'emanazione di un apposito decreto delle Finanze, che dovrà recare le modalità per la cancellazione dei ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.

7.4 Sanatoria per i debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi 528 e 529) ha disposto una speciale sanatoria relativamente ai crediti ultradecennali in favore degli agenti della riscossione i quali, come noto, sono responsabili della corretta esecuzione delle attività finalizzate all'incasso del credito affidato, sino a quando l'ente creditore non comunica lo sgravio del ruolo, ovvero accetta la domanda di discarico dello stesso per inesigibilità. Nello specifico, viene previsto che, con riferimento alla totalità dei ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e non ancora riscossi, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa o contabile nei confronti degli stessi, fatti salvi solo i casi di dolo.
Non trovano, inoltre, applicazione gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (afferenti alla disciplina per il discarico per inesigibilità) in base ai quali l'agente della riscossione deve dimostrare, ad esempio,:
·       di avere notificato la cartella di pagamento entro un termine (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo;
·       di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria
·       di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive segnalate dall'ente creditore.
Se non ha adempiuto a tali obblighi, la società di riscossione rimane debitrice nei confronti dell'ente creditore per le somme non riscosse.
OSSERVA
L'effetto naturale del discarico, dal lato del debitore (ad esempio, il contribuente), è la cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi del tutto improbabile che l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina di diritto comune.

7.5 Discarico per inesigibilità
La legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 530) dispone, inoltre, una proroga dei termini per la presentazione delle domande di discarico che, per effetto delle nuove disposizioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014, relativamente ai ruoli formati sino al 31 dicembre 2011 possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014. Correlativamente, il termine triennale per la verifica delle domande da parte dell'ente creditore decorre dal 1° gennaio 2015.

 7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di riscossione
La Legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 531 -536) anticipa che, con apposito decreto delle Finanze, da emanarsi entro giugno 2013, verrà istituito un comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, le cui modalità di funzionamento e di nomina saranno stabilite sempre con il medesimo decreto.
Il comitato ( composto da un magistrato della Corte dei conti e da un massimo di sei componenti appartenenti due al Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno all’Agenzia delle Entrate, uno all’INPS e i restanti scelti tra gli Enti creditori che si avvalgono di Equitalia ) elabora annualmente criteri, che sono soggetti all'approvazione del ministero dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle categorie di crediti per lo svolgimento selettivo dell'azione di riscossione, in considerazione delle capacità operative degli agenti della riscossione, nonché di controllo della corretta applicazione delle direttive impartite.

8.  Novità in materia di agevolazioni
8.1 Credito d’imposta per le borse di studio erogati a studenti universitari
La Legge di stabilità per il 2013 ( art. 285-287) ha istituito, per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta a favore di quei contribuenti che erogano borse di studio a studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario presso istituti universitari statali, ovvero anche non statali, purché legalmente riconosciuti. Tuttavia, le modalità di attribuzione del beneficio in commento dovranno ancora essere stabilite dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, ancora in fase di emanazione. Ad ogni modo, la legge di stabilità 2013 stanzia, a tale scopo, € 1.000.000,00 per l’anno 2013 e 10.000.000,00 per l’anno successivo.

8.2 Credito d’imposta per la ricerca e sviluppo
Oltre all’istituzione del credito d’imposta per le borse di studio erogate a favore di studenti universitari, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 95 – 97) istituisce, sempre a decorrere dal 2013, un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo a favore quelle imprese - anche appartenenti ad una rete d’imprese (ed in via preferenziale alle piccole e medie imprese) - che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università, enti pubblici di   ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Anche in tal caso, i criteri e le modalità di concessione del credito in parola, saranno stabilite, con decreto, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico.

8.3 Finanziamenti bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico conseguente agli eventi sismici del maggio 2012
La Legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 365 – 373 e 376-379) interviene, inoltre, a sostegno dei territori interessati dal Sisma del maggio 2012 istituendo appositi finanziamenti bancari a cui possono accedere i titolari di reddito d’impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR 633/72, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, ma diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del DL 6.6.2012 n. 74 ovvero all’art. 3-bis del DL 6.7.2012 n. 95, in grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico subito è dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti condizioni:
è una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, superiore almeno al 20%, rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
è ricorso a strumenti di sostegno del reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (ammortizzatori sociali), o aver messo in atto procedure di riduzione della forza lavoro conseguente al sisma: tale riduzione deve essere raffrontata con il personale mediamente occupato al 30 aprile 2012.
è riduzione, superiore almeno al 20%, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, così come desumibile dalle bollette rilasciate, nel medesimo periodo di riferimento, dalle aziende fornitrici;
è riduzione superiore del 20% dei costi variabili (materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita), rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011.
Appurate due delle suddette condizioni, i soggetti interessati potranno accedere ad un finanziamento (assistito dalla garanzia dello Stato) da destinare al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013, o meglio, come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate, dovuti dal 20.5.2012 al 30.6.2013, anche se già scaduti o in scadenza.
Al fine di accedere al finanziamento, i soggetti interessati devono presentare ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e agli istituti finanziatori un’autodichiarazione che attesti i requisiti richiesti. Oltre a tale dichiarazione, ai soli istituti di credito finanziatori, dovrà essere presentata copia del modello di accesso al finanziamento presentato all’Agenzia delle Entrate e copia del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013.
Ad ogni modo, l’efficacia dell’agevolazione appena commentata è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità da parte della UE il cui esito (positivo o negativo) verrà comunicato, con decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; in tale sede, verranno rese note, inoltre, le date dell’anno 2013, entro le quali i soggetti possono chiedere il finanziamento, agli enti finanziatori.
Da ultimo viene precisato che, in caso di risoluzione dei contratti di finanziamento agevolati concessi, il soggetto finanziatore può richiedere il pagamento al debitore del capitale e degli interessi ed in caso di mancato pagamento, le somme dovute verranno iscritte a ruolo sicché il soggetto finanziatore potrà recuperare il proprio credito in compensazione, con il modello F24.

9 ALTRE NOVITA’
9.1 La TARES
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) abrogando, sempre a decorrere da tale data, i prelievi previgenti: la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e la Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
OSSERVA
Il presupposto oggettivo dell’imposta in commento è costituito dalla occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non occorre l’effettiva formazione di rifiuti, ma la mera attitudine dei locali o delle aree a produrre rifiuti, in ragione dell’attività ivi svolta.

Il tributo in commento è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed è calcolato in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ( in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla base dei criteri determinati con regolamento.
Inoltre, la misura del nuovo tributo è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.
Peraltro, al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa (come sopra determinata per il servizio relativo ai rifiuti) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
OSSERVA
In buona sostanza, sotto forma di componente del tributo rifiuti e servizi, viene di fatto istituito un vero e proprio tributo aggiuntivo, giustificato ai fini della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

Il tributo in parola deve essere commisurato alla quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR n. 159/99. Tuttavia, fino alla revisione del catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita “da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. a tal fine vanno considerate le superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU/TIA/TIA2.
Ad ogni modo, viene previsto che, il comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo facendo riferimento all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato regolamento ex DPR n. 198/1998, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte/iscrivibili nel Catasto edilizio Urbano, ovvero per le altre unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 387) consente ai comuni di affidare la gestione della TARES o della Tariffa avente natura corrispettiva (possibilità alternativa alla Tares per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione/accertamento/riscossione della TARSU/TIA/TIA2.
Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.
OSSERVA
Sul punto, viene espressamente previsto che i singoli comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Con una novità introdotta dalla legge di Stabilità, per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata viene posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Ad ogni modo, le modalità di versamento saranno stabilite con apposito D.M., assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.
Peraltro, limitatamente al primo anno di applicazione del suddetto Tributo ( anno 2013) e fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Infine, sempre per l’anno 2013, viene disposto che il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazioni di interessi e sanzioni, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. Anche in tal caso, l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.

9.2 La TOBIN TAX
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 491-500) introduce un'imposta su alcune tipologie di transazioni finanziarie:
·       trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (articolo 2346, comma 6, del Cc) emessi da società residenti nel territorio dello Stato, e di titoli rappresentativi degli strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
·       operazioni su derivati collegati a strumenti finanziari di cui sopra (la norma menziona espressamente warrants, covered warrants, certificates, e include anche contratti di opzione, futures eccetera);
·       operazioni aventi a oggetto i predetti strumenti finanziari in caso di negoziazioni ad alta frequenza.

9.2.1 Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Per il 2013, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (dovuta soltanto dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento) è stata fissata in misura pari allo:
·       0,22% del valore della transazione;
·       0,12% del valore della transazione, in caso di trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
Dal 2014,ovvero a regime, invece, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi è stata fissata in misura pari allo:
·       0,20% del valore della transazione;
·       0,10% del valore della transazione, in caso di trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
OSSERVA
In merito alla territorialità dell'imposta, il Legislatore prevede che essa si applichi indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla residenza delle parti contraenti: pertanto, l'unico criterio di collegamento richiesto è la residenza in Italia del soggetto emittente

Sono escluse dal prelievo in commento:
·       operazioni di emissione ed annullamento di titoli azionari e dei suddetti strumenti finanziari, ovvero le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;
·       trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione laddove l'emittente abbia avuto una capitalizzazione media (nel mese di novembre precedente al trasferimento) inferiore a 500 milioni di euro.
In ogni caso, non sono soggetti all'imposta i trasferimenti di proprietà a seguito di successione o donazione.

9.2.2 Operazioni su strumenti finanziari derivati.
La legge di Stabilità 2013 assoggetta ad un imposta in misura fissa (dovuta da ciascuna delle controparti) le operazioni in strumenti finanziari derivati:
·       il cui sottostante sia costituito prevalentemente dagli strumenti finanziari di cui al comma 491, oppure il cui valore dipenda da uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
·       aventi a oggetto valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf che permettano di acquisire o di vendere strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Come sopra accennato, per tali operazioni, la legge di stabilità prevede la tassazione in misura fissa (per i valori si veda la tabella 3 allegata alla legge di Stabilità, la quale prevede che l'ammontare massimo dell'imposta sia pari a 200 euro) in base alla tipologia di contratto e dal valore dell'operazione (in caso di operazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a un quinto dell'ammontare dovuto).
Anche in questo caso, la territorialità dell'imposta è dettata dalla natura del sottostante (strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia), non rilevando il luogo di conclusione del contratto né la residenza delle parti contraenti.
Sono esonerati dal prelievo in commento, ad esempio, i soggetti che effettuano le operazioni in esame nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (market maker), gli enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari. Parimenti, l’imposta non si applica alle transazioni e alle operazioni effettuate tra società tra le quali vi sia controllo (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, del Cc) ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale (effettuate in conformità a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.).

9.2.3 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza.
Al fine di limitare le manovre più altamente speculative, la legge di stabilità per il 2013 introduce, accanto ai prelievi appena commentati, una tassazione dello 0,02% ( dovuta soltanto dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini) che colpisce le negoziazioni ad alta frequenza - effettuate sul mercato finanziario italiano - relative ad azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati. In particolare, l'imposta colpirà il controvalore degli ordini annullati o modificati che superino la soglia numerica che sarà prevista dal decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.
Con riferimento all'entrata in vigore dell'imposta, si prevedono diverse decorrenze:
·       1° marzo 2013: per operazioni di trasferimento e transazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni di trasferimento ad alta frequenza aventi a oggetto azioni e strumenti finanziari partecipativi;
·       1° luglio 2013: per transazioni aventi a oggetto strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati

9.3 Limite massimo all’imposta di bollo sui prodotti finanziari
La Legge di stabilità 2013 ( art. 1 comma 509) - modificando il limite massimo di 1.200 euro previsto dalla nota 3-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72 per le comunicazioni inviate nel 2012 ai clienti che, a decorrere dal 2013, ha previsto che i clienti diversi dalle persone fisiche subiranno un’imposta di bollo, relativamente alle comunicazioni sui prodotti finanziari, che non potrà complessivamente superare l’ammontare di 4.500 euro presso il medesimo ente gestore.
OSSERVA
Del tetto massimo di prelievo di € 4.500 beneficeranno, dunque, non solo i grandi investimenti finanziari delle persone giuridiche, ma anche gli investimenti finanziari delle società semplici, dei trust ed enti commerciali.

9.4 Detassazione dei premi di produttività
La legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 481-482) dispone la proroga a tutto il 31 dicembre 2014 (con limiti differenti per il 2013 e il 2014) delle misure per l'incremento della produttività del lavoro (commi 481 e 482). In particolare, sono state stanziate nuove risorse per la detassazione della produttività finalizzate a incentivare la competitività e la redditività delle aziende. La legge prevede fondi per 950 milioni di euro nel 2013 e per 400 milioni nel 2014, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli già previsti dalla precedente legge di Stabilità relativa all'anno 2012. Più che di una proroga si tratta, quindi, di una nuova agevolazione (diversa da quella prevista in passato consistente nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata al 10%), le cui modalità di attuazione saranno stabilite attraverso un decreto interministeriale da emanarsi entro il 15 gennaio 2013;
In mancanza di tale decreto, le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare misure inerenti alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché al rafforzamento del sistema confidi al fine di migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e per incrementare le risorse del fondo garanzia (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996) a favore dei medesimi soggetti.

9.5 Aspi e mini aspi
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 250) interviene anche sulla nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), destinata a sostituire le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità. In particolare, viene stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 2016, la durata massima dell'indennità Aspi sarà di:
·       12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni, detratti i periodi d'indennità fruiti negli ultimi 12 mesi;
·       18 mesi per i lavoratori sopra i 55 anni, detratti i periodi d'indennità fruiti negli ultimi 18 mesi;
Le modifiche previste dalla legge di stabilità riguardano anche l'indennità mini-Aspi (la ex disoccupazione con i requisiti ridotti): dal 2013 essa sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
Con la legge di stabilità per il 2013 cambiano, anche, le regole per calcolare il contributo da versare all'Inps per finanziare l'Aspi. Nello specifico, la nuova disposizione stabilisce che il contributo deve essere versato solo nei casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, ovvero quando ci siano almeno due anni di assicurazione e un anno di contribuzione nei due anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Sul calcolo del predetto contributo ( c.d. ticket licenziamento) si segnalano, inoltre, due importanti modifiche. La prima che il ticket è commisurato al «massimale mensile di Aspi», fissato allo stato attuale nell'importo rivalutabile di 1.119,32 euro, e non più al trattamento iniziale Aspi come prima previsto. la seconda che su questo massimale si applica l'aliquota del 41% per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in luogo del previgente 50 per cento.
OSSERVA
Ne consegue un incremento del contributo sul licenziamento per quei lavoratori con basso reddito medio mensile, mentre resta pressoché invariato per quei lavoratori il cui reddito mensile comporta l'applicazione del massimale Aspi di 1.119,32 euro.


§§§§§§§


La presente circolare non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.



A cura di:

Dott. Alberto Bonfiglio - Dott. Daniele Majorana        
                                                          


[1][1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.




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