ilcasodelgiorno
Slalom tra gli adempimenti degli eredi che non continuano l’attività
Dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA nei termini ordinari per conto del de cuius, salvo eventuali redditi diversi percepiti
In caso di decesso di un imprenditore individuale gli eredi possono non voler continuare nella gestione dell’impresa e decidere, quindi, di provvedere alla “liquidazione” dell’azienda. La fattispecie appare delicata, soprattutto con riferimento ai termini da rispettare per la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP.
In via preliminare, si osserva che nella fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 65 comma 3 del DPR 600/73, relativa ai termini pendenti alla data della morte del contribuente (o scadenti entro 4 mesi da essa). Infatti, supponendo che il decesso sia avvenuto nel 2012, il periodo d’imposta rilevante è appunto il 2012 e quindi il modello UNICO 2013, il cui termine di presentazione non è pendente alla data della morte, né scade entro 4 mesi da essa.
Inoltre, poiché nel caso in esame non si è in presenza di una vera e propria liquidazione, non sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 5 del DPR 322/98 in relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di liquidazione.
Tanto premesso, nel caso di specie dovranno essere rispettati i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti in via ordinaria dall’art. 2 del suddetto DPR 322/98. Pertanto, gli eredi dovranno presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relative al periodo dal 1° gennaio 2012 alla data della morte (modello UNICO 2013 e IRAP 2013), in nome e per conto del de cuius, entro il 30 settembre 2013, in via telematica.
Con riferimento al reddito realizzato nella fase di liquidazione dell’impresa a seguito del decesso, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. h-bis) del TUIR configurano redditi diversi le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58 del TUIR, vale a dire acquisite per successione o donazione. Di conseguenza, l’erede dovrà indicare nella propria dichiarazione i redditi diversi realizzati.
Per quanto concerne l’IVA, la suddetta scadenza (30 settembre 2013) riguarderà anche la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), comprendente anche le operazioni di “liquidazione dell’azienda” poste in essere dall’erede, ai sensi dell’art. 35-bis comma 2 del DPR 633/72. Con riferimento alla dichiarazione IVA, si osserva, infatti, che l’art. 35-bis comma 2 del DPR 633/72 dispone che “resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore”.
In altri termini, gli eredi sfrutteranno la soggettività d’impresa del de cuius, iscriveranno le fatture inerenti alla liquidazione nelle scritture contabili dell’imprenditore deceduto e presenteranno le dichiarazioni IVA intestandole come al de cuius. Di conseguenza, pare corretto presentare un’unica dichiarazione IVA annuale a nome del de cuius, nel rispetto dei termini sopra esposti.
Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA dell’immobile, l’art. 2 comma 2 n. 5) del DPR 633/72 assimila alle cessioni di beni “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19”.
In merito alla locuzione “anche se determinata da cessazione dell’attività”, la R.M. 24 ottobre 1978 n. 361708 ha chiarito che la stessa “non riguarda comunque le cessazioni di attività per causa di morte. Ciò in quanto gli effetti giuridici derivanti da tale evento non possono costituire di per sé fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto”. Si tratta di una conclusione tuttora valida, posto che non risultano forniti chiarimenti successivi che abbiano modificato l’interpretazione in esame.
Appare quindi corretto non assoggettare ad IVA l’immobile aziendale eventualmente pervenuto per successione all’erede.
/ Pamela ALBERTI fonte: eutekne
In via preliminare, si osserva che nella fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 65 comma 3 del DPR 600/73, relativa ai termini pendenti alla data della morte del contribuente (o scadenti entro 4 mesi da essa). Infatti, supponendo che il decesso sia avvenuto nel 2012, il periodo d’imposta rilevante è appunto il 2012 e quindi il modello UNICO 2013, il cui termine di presentazione non è pendente alla data della morte, né scade entro 4 mesi da essa.
Inoltre, poiché nel caso in esame non si è in presenza di una vera e propria liquidazione, non sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 5 del DPR 322/98 in relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di liquidazione.
Tanto premesso, nel caso di specie dovranno essere rispettati i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti in via ordinaria dall’art. 2 del suddetto DPR 322/98. Pertanto, gli eredi dovranno presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relative al periodo dal 1° gennaio 2012 alla data della morte (modello UNICO 2013 e IRAP 2013), in nome e per conto del de cuius, entro il 30 settembre 2013, in via telematica.
Con riferimento al reddito realizzato nella fase di liquidazione dell’impresa a seguito del decesso, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. h-bis) del TUIR configurano redditi diversi le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58 del TUIR, vale a dire acquisite per successione o donazione. Di conseguenza, l’erede dovrà indicare nella propria dichiarazione i redditi diversi realizzati.
Per quanto concerne l’IVA, la suddetta scadenza (30 settembre 2013) riguarderà anche la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), comprendente anche le operazioni di “liquidazione dell’azienda” poste in essere dall’erede, ai sensi dell’art. 35-bis comma 2 del DPR 633/72. Con riferimento alla dichiarazione IVA, si osserva, infatti, che l’art. 35-bis comma 2 del DPR 633/72 dispone che “resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore”.
In altri termini, gli eredi sfrutteranno la soggettività d’impresa del de cuius, iscriveranno le fatture inerenti alla liquidazione nelle scritture contabili dell’imprenditore deceduto e presenteranno le dichiarazioni IVA intestandole come al de cuius. Di conseguenza, pare corretto presentare un’unica dichiarazione IVA annuale a nome del de cuius, nel rispetto dei termini sopra esposti.
Eventuali immobili non sono soggetti ad IVA
Occorre osservare che molto spesso, nell’azienda ricevuta in eredità, sono presenti degli immobili.Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA dell’immobile, l’art. 2 comma 2 n. 5) del DPR 633/72 assimila alle cessioni di beni “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19”.
In merito alla locuzione “anche se determinata da cessazione dell’attività”, la R.M. 24 ottobre 1978 n. 361708 ha chiarito che la stessa “non riguarda comunque le cessazioni di attività per causa di morte. Ciò in quanto gli effetti giuridici derivanti da tale evento non possono costituire di per sé fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto”. Si tratta di una conclusione tuttora valida, posto che non risultano forniti chiarimenti successivi che abbiano modificato l’interpretazione in esame.
Appare quindi corretto non assoggettare ad IVA l’immobile aziendale eventualmente pervenuto per successione all’erede.
/ Pamela ALBERTI fonte: eutekne
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