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martedì 29 gennaio 2013

Quando si annullano le cartelle minori di 2000 euro?


Quando si annullano le cartelle minori di 2000 euro?

07/01/2013

Quando si annullano le cartelle minori di 2000 euro?


In questi giorni molta enfasi viene data dai media alla norma riguardante l’annullamento d’ufficio delle cosiddette “piccole cartelle”, ossia di quelle il cui importo non supera i 2.000,00 euro.
Tale norma, prevista dalla legge di stabilità (legge n.228 del 24/12/2012), richiede sicuramente un attento esame al fine di comprendere a pieno la tipologia dei debiti (crediti per il concessionario) oggetto di annullamento.
Innanzitutto, risulta sicuramente opportuno leggere con attenzione la norma, la quale stabilisce espressamente che “Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati….” (articolo 1, comma 527, della legge di stabilità).
La norma, inoltre, rinvia a un successivo decreto per le modalità pratiche relative alla comunicazione delle somme annullate agli enti titolari e al rimborso delle eventuali spese sostenute dagli agenti della riscossione ma ciò che ovviamente interessa al contribuente è la prima parte della disposizione.
Ebbene, leggendo la predetta norma sembrerebbe che il legislatore abbia previsto due requisiti per l’annullamento d’ufficio delle somme pretese dal concessionario:
1) si deve trattare di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999);
2) ai fini dell’individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di euro 2.000,00 si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.
Ne derivano, dunque, alcune importanti considerazioni.
In primo luogo, è bene evidenziare che la norma non specifica assolutamente la natura dei ruoli da annullare e quindi tale sanatoria parrebbe comprendere qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (ad esempio, contributi previdenziali, tributi, rette scolastiche, etc..).
Inoltre, occorre considerare che le somme iscritte al ruolo contengono ulteriori componenti rispetto a quelli indicati dalla norma, come ad esempio le somme richieste a titolo di aggio (compenso del concessionario) oppure quelle riguardanti le spese esecutive sostenute dal concessionario.
Ancora, altre componenti importanti delle iscrizioni al ruolo – soprattutto per quelle pretese particolarmente “vecchie” come in questo caso – sono gli interessi di mora che non vengono citati dalla predetta norma ma sono cosa ben diversa dagli interessi per ritardata iscrizione al ruolo.
I primi, infatti, sono applicati dal concessionario dopo la notifica della cartella al contribuente (si veda art. 30 DPR 602/73) mentre quelli per ritardata iscrizione al ruolo sono applicati dall’ente impositore e calcolati dalla scadenza del pagamento del tributo fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (art. 20 DPR 602/73).
In pratica, ciò che avviene in genere è che l’ente impositore, una volta accertato il mancato pagamento spontaneo del cittadino/contribuente, forma il titolo esecutivo (ossia il ruolo) che comprende la somma vantata (capitale), gli interessi fino alla consegna del titolo al concessionario (ossia gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo) e le sanzioni per il mancato versamento spontaneo; solo successivamente vengono applicati dal concessionario gli altri importi come i compensi di riscossione (cd. aggio), gli ulteriori interessi di mora e le spese esecutive.
Tale precisazione risulta doverosa poiché, essendo la legge riferita a somme molto datate – ricordiamo che la norma parla di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 – gli importi pretesi dal concessionario sono sicuramente lievitati in questi anni (soprattutto per l’applicazione degli interessi di mora e degli altri accessori che potrebbero aver raggiunto o addirittura superato il debito originale) e il contribuente potrebbe non rendersi conto di aver diritto all’annullamento dei ruoli.
Alla luce di ciò, si consiglia a tutti i contribuenti di richiedere immediatamente a Equitalia la propria posizione debitoria, in modo da verificare nei prossimi mesi se essa ha provveduto all’annullamento dei vecchi ruoli come previsto dalla legge (la norma parla di annullamento decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, ossia a partire dal primo gennaio 2013).
 a cura dell’avv. Matteo Sances

La cartella si annulla per silenzio/assenso

La cartella si annulla per silenzio/assenso 
 
Articolo 29.01.2013 

Dal 1° gennaio di quest’anno se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un’azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione.
Inoltre, se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato.
È questa in sintesi una delle novità più importanti previste dall’ultima legge di stabilità (legge n. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale ha previsto un nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della riscossione.
In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.
Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).
Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore.
Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.
Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).
Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.
Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella “pazza”, perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:
  1. la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente;
  2. eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.
Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata.
D’altronde, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l’art. 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (art. 59 del DPR 602/73).
Ci si augura, dunque, che tutto ciò possa contribuire a migliorare i rapporti tra il contribuente e il concessionario della riscossione.
(Altalex, 29 gennaio 2013. Nota di Matteo Sances)

lunedì 28 gennaio 2013

In arrivo il nuovo Isee, stretta sui nuclei familiari fittizi

In arrivo il nuovo Isee, stretta sui nuclei familiari fittizi



Dopo il redditometro per stanare gli evasori fiscali, ecco il nuovo riccometro per smascherare chi gode a sbafo dei servizi sociali. Con una promessa: niente più sconti facili e abusi per asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, assegni di maternità, disabilità, bollette della luce e bonus sui canoni telefonici e tanto altro ancora.
E, come per il redditometro, sotto la lente finirà anche il possesso di auto di lusso, moto di grossa cilindrata oltre 500 cc e barche. Con una new entry pesantissima: il debutto nella ricchezza delle famiglie dei patrimoni mobiliari, dai Bot alla partecipazioni azionarie.

È in dirittura arrivo il nuovo Isee (indicatore della situazione economica equivalente), che giovedì, dopo il via libera del Consiglio di Stato e il recepimento della sentenza di dicembre della Consulta, approderà in Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Comuni. Un'arma contro i furbetti del Welfare che sarebbe dovuta scattare a inizio anno e che ora è all'ultimo miglio dell'operatività.

Nel bel mezzo della campagna elettorale dove la parola d'ordine di tutti è la lotta all'evasione e agli sprechi, Governo ed enti locali hanno deciso di tirare dritto. E così ora, dopo il redditometro, si stringe il cerchio per scoprire anche i finti poveri che abusano delle prestazioni dello stato sociale. Controlli a tappeto, verifica del reddito e dei patrimoni immobiliari ma anche immobiliari con franchigie graduate a cominciare dallo sconto fino a 3mila euro per i dipendenti e di 1.000 per i pensionati, nuova definizione dei nuclei familiari per stroncare gli abusi, revisione della scala di equivalenza tra redditi e composizione del nucleo familiare: questi i capisaldi del nuovo Isee su cui sindaci e governatori sono pronti a dare l'«intesa» al Governo, anche dopo i rilievi della Consulta che aveva bocciato la mancata previsione di un accordo tra Stato e autonomie. L'Isee, che farà salve le competenze di Trento e Bolzano, sarà modificabile in corso d'opera durante l'anno: si chiamerà «Isee corrente» e potrà fotografare la condizione reddituale più vicina nel tempo per considerare le variazioni più rilevanti (fino al 25% in meno) dell'indicatore che siano intanto intervenute: un'ancora di salvataggio per chi, tanto più in tempo di crisi, perde il lavoro o chiude l'attività imprenditoriale.

Le novità sono numerose e determineranno un taglio dei costi delle prestazioni sociali. A cominciare dall'individuazione nuova di zecca dei nuclei familiari, il passepartout per pesare i redditi: i coniugi con diversa residenza anagrafica saranno considerati nuclei distinti solo dopo una pronuncia di separazione giudiziale o l'omologazione della separazione consensuale, quando s'è persa la potestà dei figli o c'è stata domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Mentre un figlio maggiorenne non convivente con la famiglia, ma a suo carico ai fini Irpef, farà parte a pieno titolo del reddito familiare complessivo.

Ai redditi familiari dichiarati ai fini Irpef si aggiungeranno nella somma complessiva anche quelli soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto, proventi da attività agricola, assegni di mantenimento dei figli, redditi fondiari non affittati sottoposti a Imu, redditi figurativi da attività finanziaria. Nel calcolo finiranno però anche trattamenti assistenziali e previdenziali e le «carte di debito» riconosciute alle famiglie. Dal totale si potranno sottrarre sconti e franchigie mirati: fino a 5mila euro sulle spese sanitarie dei disabili, fino al 20% dei redditi da lavoro dipendente con tetto a 3mila euro e a 1.000 per i pensionati. Non solo: sconto fino a 7mila euro per chi vive in affitto e di 5mila per chi vive nella casa di proprietà che potrà aumentare di 500 euro per ciascun componente il nucleo (con tetto a 7mila). Una franchigia da 3.500 a 6.500 euro, a seconda del grado di infermità, sarà prevista se nel nucleo è presente un disabile.

Fari puntati naturalmente anche sulla situazione patrimoniale delle famiglie. A partire dal patrimonio immobiliare (incluso quello detenuto all'estero), nel quale il valore delle case e dei terreni è quello valido ai fini Imu: si potrà però sottrarre il mutuo residuo e per chi vive nella casa di proprietà il valore dell'abitazione, al netto del mutuo, sarà considerato pari a due terzi. Nel patrimonio mobiliare, invece, entreranno conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, azioni e quote di fondi d'investimento, partecipazioni in Italia e all'estero. Anche per il patrimonio mobiliare scatterà la franchigia, con un tetto fino a 10mila euro.
di e Cronologia articolo SOLE 24 ORE

Doppio binario sull'Iva per i beni venduti nella Ue

Doppio binario sull'Iva per i beni venduti nella Ue



Il recepimento della direttiva fatturazione deve tener conto dei diversi regimi nella Ue. Le regole per la fatturazione sono cambiate dal 1° gennaio di quest'anno e una delle novità di maggior rilievo riguarda le operazioni diverse da quelle imponibili, per le quali la quarantennale consuetudine di indicare in fattura la disposizione che prevede la non applicazione del tributo dovrà essere rivista nel senso di utilizzare necessariamente le indicazioni obbligatorie, rimanendo invece facoltativo il richiamo della norma.
Tra i non pochi dubbi applicativi c'è un apparente contrasto per quanto riguarda la merce venduta a clienti comunitari. Esistono due disposizioni che se ne occupano, ma vedremo che si tratta di situazioni non coincidenti. Iniziamo con l'articolo 46, comma 2, del Dl 331/93: le cessioni intracomunitarie devono essere fatturate con l'indicazione "non imponibile". Questa disposizione sembra in contrasto con l'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) legge Iva, secondo cui va apposta l'indicazione di "inversione contabile" (cioè reverse charge) per le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. In entrambi i casi il cliente estero è debitore di imposta, ma la seconda indicazione va letta nel contesto della prima parte del comma 6-bis): deve cioè trattarsi di operazioni non soggetta all'imposta in base agli articoli da 7 a 7-septies, cioè - per quanto riguarda i beni - dell'articolo 7-bis, comma 1, quando vengono venduti a clienti comunitari beni non esistenti nel territorio dello Stato, vale a dire beni che all'atto della vendita si trovano già nel territorio dello Stato del cliente o comunque non sono in Italia. Risulta così spiegato il motivo della doppia indicazione in fattura: operazione non imponibile quando la merce parte dall'Italia; operazione in reverse charge quando la merce è già all'estero. Dobbiamo però approfondire la seconda questione. La vendita di merce che si trova in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito il venditore è una cessione interna nello Stato in cui è presente il bene, e solo la legislazione di questo Stato decide se il soggetto estero può emettere o meno fatture imponibili, utilizzando la partita Iva ottenuta mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale. La norma comunitaria è l'articolo 194 della direttiva e, come ricordato dalla circolare 14/E del 2010, il nostro Paese ha esercitato l'opzione, vietando l'emissione di fatture imponibili a soggetti non stabiliti che vendano a soggetti passivi italiani. Ma non è così in tutti gli Stati e, ad esempio, le partite Iva tedesche delle aziende italiane emettono fatture con la Mehrwertsteuer. E nel caso in cui anche lo Stato estero abbia optato per il reverse charge obbligatorio, l'azienda italiana potrebbe avere o meno una partita Iva estera, in quanto potrebbe appoggiarsi ad uno spedizioniere per gestire le entrate e le uscite dal magazzino.
Proponiamo quindi la seguente sintesi della normativa, relativamente alla vendita di beni che già si trovano all'estero, auspicando ovviamente una conferma ufficiale: nessuna fattura nel caso di partita Iva estera che emette fatture imponibili in quel Paese (manca la condizione del comma 6-bis che il cliente sia debitore di imposta); nessuna fattura nemmeno nel caso di partita Iva estera che emette la fattura in reverse charge, in quanto sarebbe a dir poco insensato che il cliente debba ricevere una fattura dalla partita Iva locale e una da quella italiana. Non dimentichiamo che si tratta di vere e proprie fatture da integrare e non è immaginabile che il cliente lo debba fare due volte; fattura con l'indicazione dell'inversione contabile solo se manca una partita Iva della ditta italiana nel Paese in cui si trova il cliente.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 30 agosto 1993 , n. 331
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203

 

http://www.ilsole24ore.com/art/professionisti_taxandlegal/prof.shtml?docId=4859&typeId=1&sez=norme-e-tributi&s=fisco 


Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)

TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto
SOLE 24ORE  Raffaele Rizzardi

La spedizione nei termini salva l'istanza di adesione

La spedizione nei termini salva l'istanza di adesione




Sì all'istanza di adesione spedita nei termini ma ricevuta dall'ufficio oltre la scadenza dei 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Inoltre il provvedimento di rigetto è un atto impugnabile davanti al giudice tributario. A precisarlo è la sentenza 1/01/13 della Ctp Brescia (presidente e relatore Melluso).
I giudici si sono pronunciati su più ricorsi riuniti, data la stretta consequenzialità degli stessi. Uno di questi riguarda l'impugnazione del provvedimento di rigetto, emesso dall'agenzia delle Entrate, in relazione a un'istanza di accertamento con adesione. Nel caso in esame, il contribuente aveva spedito tempestivamente l'istanza che, però, è stata ricevuta dall'ufficio oltre il termine per la proposizione del ricorso. Pertanto, l'amministrazione finanziaria ha emesso provvedimento di rigetto perché ritenuta tardiva e, ad avviso del fisco, l'atto di accertamento era divenuto definitivo.
Il contribuente ha presentato ricorso, oltre che sull'avviso di accertamento, anche sul provvedimento di rigetto, rilevando sia l'ammissibilità dell'impugnazione che la tempestività dell'invio. Nella costituzione in giudizio l'ufficio, invece, ha chiesto il rigetto di tutte le contestazioni avanzate dal contribuente.
La Ctp ha accolto il ricorso e ha osservato che l'articolo 19 del Dlgs 546/1992 non elenca in misura tassativa gli atti impugnabili. Infatti, dalla lettura combinata con l'articolo 2 dello stesso decreto, sono genericamente impugnabili tutti gli atti con cui l'amministrazione porta a conoscenza una sua pretesa, definita nelle ragioni e determinata nel suo ammontare. Nello specifico, il provvedimento con cui l'ufficio ha affermato la tardività dell'istanza, dichiarando la definitività dell'atto di accertamento, ha implicitamente esternato la propria pretesa. Pertanto, il contribuente poteva proporre ricorso contro tale provvedimento.
Quanto alla tardività dell'istanza, va ricordato che la circolare 28/E/2002 aveva già affrontato tale problema giungendo alla conclusione che in ambito tributario la data di spedizione è equiparata a quella di presentazione. Pertanto, rispettando i requisiti richiesti dall'articolo 20 del Dlgs 546/1992, si potrà ritenere tempestiva anche l'istanza di adesione spedita. In particolare, nel processo tributario il ricorso presentato a mezzo posta deve essere in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso l'impugnazione si intende proposta al momento della spedizione.
I giudici di primo grado hanno ritenuto nei termini la spedizione dell'istanza di adesione ma non hanno condiviso la necessità dei requisiti formali «espressa in via subordinata dall'ufficio». La Ctp ha precisato che le formalità richieste dall'articolo 20 del Dlgs 546/1992 hanno carattere strettamente processuale, mentre l'articolo 12 (o 6 nel caso di accertamento ai fini delle dirette) della disposizione sull'adesione (Dlgs 218/1997) prevede solo la presentazione dell'istanza in carta libera. Pertanto «il riferimento all'articolo per quanto riguarda il rispetto dei termini - si legge in sentenza - esclude che sia valido ogni altro riferimento nello stesso contenuto».

Laura Ambrosi FONTE SOLE24ORE


Legge di Stabilità per il 2013: Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale


14 gennaio 2013

Legge di Stabilità per il 2013:
Le principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale

II PARTE

5.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI
La legge di stabilità per il 2013 modifica la disciplina delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) , al fine di renderne la normativa di riferimento compatibile che con la disciplina comunitaria ed evitare, così, potenziali conflitti.

5.1 Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)
L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aveva istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. E’ bene precisare che, sull’imposta in argomento, è intervenuto l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 che ha introdotto:
·       una soglia di esenzione per il versamento del tributo;
·       specifiche regole di valorizzazione degli immobili e l'attribuzione di un credito per le imposte patrimoniali e reddituali pagate all'estero, nel caso in cui gli stessi immobili siano situati in Paesi della UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
·       un regime di favore per gli immobili esteri detenuti da soggetti residenti in Italia per obbligo di legge.
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 518 e 519) ha introdotto alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all’IMU. Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivie dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).

OSSERVA
Nella maggior parte dei casi, si verificherà che nulla sarà dovuto dai contribuenti per il 2012 in quanto risulterà sufficiente ciò che è stato già versato per il 2011. allo stesso modo, però, potrebbero verificarsi casi di imposta versata per il 2011 che, invece, non è dovuta per il 2012, con conseguente configurazione di una posizione creditoria in capo al contribuente per la maggiore imposta versata. E’ il caso, questo, di un immobile detenuto all’estero ceduto nel corso del 2012, ma posseduto per tutto il periodo d’imposta 2011.
Ad ogni modo, i primi commenti dottrinali sono concordi nel ritenere che, l’effetto del differimento dell’imposta potrebbe comportare la non applicabilità delle sanzioni per quei contribuenti che, in Unico 2012, hanno errato i conteggi, o addirittura hanno omesso il versamento.

Peraltro, sempre con l’esclusiva finalità di evitare censure a livello comunitario, è stata introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
E’ stato esteso, inoltre, a tutti i soggetti che possiedono beni immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, il regime di favore previsto per gli immobili esteri detenuti :
·       da soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
·       dalle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR.
Il regime di favore in commento si sostanzia nell’applicazione di un’aliquota IVIE stabilita in misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

OSSERVA
L’ampliamento introdotto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero. E’ il caso questo degli emigrati che abbiano mantenuto in Italia il proprio centro di interessi vitali e, quindi, siano fiscalmente residenti in Italia, ma che utilizzino un’immobile di proprietà all’estero come dimora abituale per tutto il periodo in cui soggiorna all’estero.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero. In altri termini, viene estesa a tutte le persone fisiche – che possiedono immobili all’estero soggetti ad IVIE – la non tassabilità del reddito dell’immobile ai fini IRPEF, a condizione che tali immobili risultino essere a disposizione, ovvero non siano concessi in locazione.

5.2 Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’art. 19 co. 18 del D.L. 201/2011 aveva istituito a decorrere dal 2011 un'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 ha previsto che l'imposta in commento - limitatamente ai conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi dell'unione europea o in Paesi aderenti allo See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni - fosse stabilita in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) pari a ad € 34,20.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 518-519) ha introdotto – analogamente a quanto già commentato sull’IVIE - alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIAFE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto ai vigenti prelievi nazionali.
Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivafe dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).

OSSERVA
Si supponga il caso di un contribuente che ha acquistato in data 31 marzo 2011 alcuni titoli di società estere quotate nei mercati. Ai fini del calcolo dell’imposta da versare per il 2011 ( Unico 2012) sono state considerare le seguenti informazioni:
·       il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli rilevato alla data del 31 dicembre 2011, risultava essere pari ad Euro 120.000;
·       le suddette attività non erano detenute nel territorio dello Stato, ma in Spagna;
·       ai fini dell'imposta, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2011, per 275/365 ( pari ai giorni che intercorrevano tra 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011);
·       il contribuente aveva versato allo stato spagnolo, per il 2011, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 400 sul valore delle suddette attività finanziarie.

Tenendo conto delle suddette informazioni, il contribuente ha provveduto a versare nel 2012 la seguente imposta:
·       Imposta lorda Euro 904,11 = 1% × 120.000 x 275/365
·       (meno) Credito d’imposta: Euro 400
·       = Imposta netta dovuta: Euro 504,11 ( Euro 904,11- 400).

Il contribuente ha mantenuto il suddetto investimento rappresentato da titoli di società estere quotate nei mercati regolamentati per tutto il 2012.

Ai fini del calcolo dell’imposta da versare per il 2012 ( Unico 2013) occorrerà, peraltro, considerare le seguenti informazioni:
·       il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli rilevato alla data del 31 dicembre 2012, risultava essere pari ad Euro 110.000;
·       le suddette attività continuano ad essere detenute in Spagna;
·       ai fini dell'imposta, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2012, per 365/365, ovvero dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
·       il contribuente ha versato allo stato spagnolo, per il 2012, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 550 sul valore delle suddette attività finanziarie;
·       il contribuente ha versato, nel 2012, ovvero in Unico 2012, un acconto di IVAFE pari ad € 504,00

Tenendo conto delle suddette informazioni, il contribuente dovrà versare in Unico 2013 (redditi 2012) la seguente imposta:
·       Imposta lorda Euro 1.100 = 1% × 110.000,00 x 365/365
·       (meno) credito d’imposta pagato allo stato spagnolo nel 2012: Euro 550
·       (meno) acconto IVAFE versato in UNICO 2012 ( redditi 2011): Euro 504,20
Imposta netta dovuta: euro 45,80 ( Euro 1.100-550-504,20)

Come già commentato per l'Ivie, anche per l'imposta per le attività finanziarie detenute all'estero potrà accadere, dunque, che quanto già versato nel 2011 corrisponda a quanto dovuto per il 2012: in questo caso, non saranno necessarie integrazioni. Oppure potrà verificarsi che, la base imponibile del 2012 potrebbe essere ( come nel caso appena riproposto) più elevata: in tal caso, occorrerà "integrare" il versamento al momento del saldo a giugno 2013. Al contrario, potrebbe accadere che il contribuente per il 2012 sia in credito rispetto a quanto già versato per il 2011, avendo dismesso ( in tutto o in parte) nel corso del 2012 le attività finanziarie detenute all’estero

Analogamente a quanto previsto per la patrimoniale sugli immobili all’estero (IVIE), è stata introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.

La legge di stabilità per il 2013 interviene, infine, anche per correggere altri aspetti della disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione di tale imposta con il bollo domestico, avrebbero potuto dar luogo a censure a livello comunitario. Infatti, in sede di applicazione dell’IVAFE (anno 2011), l’imposta risultava dovuta in misura proporzionale ed è applicata in misura fissa (34,20 euro) nel solo caso di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

OSSERVA
L’originaria formulazione della norma rappresentava, difatti, una limitazione potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di circolazione dei capitali una violazione dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

A sanare tale situazione, viene prevista l'applicazione dell'Ivafe in misura fissa (pari ad € 34,20) anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli del l'Unione europea, dalla Norvegia e dall'Islanda.

6.  NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
6.1 novità in materia di IMU
La legge di stabilità per il 2013 ( art.1 co. 380) introduce alcune modifiche alla disciplina IMU. In particolare, viene prevista la soppressione della quota di imposta destinata allo stato ( pari al 50% del tributo dovuto); con l’effetto che, dal 2013, i contribuenti non saranno più tenuti a separare l’importo destinato allo stato da quello di competenza dei comuni, poiché sarà sufficiente indicare ( nelle deleghe di pagamento o nel bollettino postale) l’importo complessivamente dovuto, utilizzando, allo scopo, un unico codice tributo.
Resta riservata allo stato, invece, il gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%.
OSSERVA
Si tratta sostanzialmente delle seguenti tipologie di immobili: ”: gli opifici, gli alberghi e le pensioni (con fine di lucro), i teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro), le case di cura ed ospedali (con fine di lucro), gli istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro), i fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro), i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni,gli edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio ed i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Su tali beni immobili i Comuni potranno, inoltre, elevare l’aliquota IMU dello 0,76% all’1,06%. In altre parole il Comune potrebbe stabilire per i fabbricati D un'aliquota, ad esempio, dello 0,85%, con la conseguenza che l'imposta relativa allo 0,76 sarà dovuta all'Erario, mentre la differenza, pari allo 0,09%, spetterà al Comune di ubicazione dell'immobile.
OSSERVA
Si ricorda, inoltre, che per la generalità dei fabbricati di categoria D il moltiplicare della rendita passa, dalla misura prevista per il 2012 pari a 60, alla nuova misura già in vigore per il 2013 fissata a 65. Per i fabbricati di categoria D/5 (banche e assicurazioni) è invece previsto già dal 2012 un moltiplicare di 80: detto moltiplicatore continuerà a mantenere tale misura anche per il 2013.

La legge di stabilità per il 2013 ha modificato, inoltre, le regole di funzionamento dei fondi perequativi, modificando la perequazione da verticale (dallo Stato ai Comuni) in orizzontale (da Comune a Comune). Per effetto della suddetta modifica:
·       è abrogato il precedente fondo sperimentale di riequilibrio, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e valle D’Aosta e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
·       è istituito un fondo di solidarietà comunale gestito dal ministero dell'Interno ma alimentato interamente da quote del gettito dell'Imu.
OSSERVA
I criteri per determinare le modalità di finanziamento e di riparto del suddetto fondo di solidarietà saranno stabiliti con un apposito Dpcm da emanare entro il 30 aprile prossimo, per l'anno 2013, ed entro la fine dell'anno, per il 2014. I principi cui attenersi nella definizione dei criteri sono rappresentati, tra gli altri:
a)   dalla definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
b)  dalle dimensioni demografiche e territoriali degli enti interessati;
c)   dal gettito dell'Imu comunale, ad aliquota standard;
d)   dall'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione attraverso l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

6.2 Rivalutazione reddito dominicale e agrario
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 512) prevede che, per il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato del 15 %.
OSSERVA
La suddetta rivalutazione si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3 comma 50 della L. 662/1996, quindi, dopo aver rivalutato il reddito dominicale e il reddito agrario rispettivamente del 80% e dell’70%.

In altre parole, a decorrere dal periodo d’imposta 2013:
·       il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato ulteriormente dell’15%;
·       il reddito agrario, già aumentato dell’70%, sarà incrementato ulteriormente del 15%

L’ulteriore rivalutazione del 15% (introdotta dalla Legge di stabilità 2013) si riduce al 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nelle liste della previdenza agricola. Per questi soggetti, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso ( anno 2013), il reddito dominicale già aumentato dell’80% sarà incrementato del 5% ( anziché del 15%), mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%, in luogo del 15% previsto per i contribuenti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
OSSERVA
Infine, la legge di stabilità per il 2013 ha previsto che le nuove rivalutazioni devono essere considerate per determinare l’acconto delle imposte sui redditi dovuti per il 2013.

7.  NOVITA’ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7.1 Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti “esecutivi”.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi da 537-543) prevede l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento ( o di eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia) a fronte di un’istanza presentata dal contribuente e il conseguente annullamento automatico da parte dell’ente creditore decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza. In altre parole, le società pubbliche di riscossione sono tenute per legge a sospendere tutti gli atti sia cautelari ( fermi e ipoteche) che propriamente esecutivi (operazioni espropriative) della procedura della riscossione coattiva, in presenza di apposita istanza del debitore, debitamente documentata e circostanziata, ove il credito iscritto a ruolo sia stato interessato da:
·       prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
·       provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
·       sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
·       sospensione giudiziale;
·       sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
·       pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
·       qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito .
Al ricorrere di tali circostanze, il debitore dovrà redigere apposita istanza che potrà essere presentata (o inoltrata anche telematicamente) all’agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (la cartella di pagamento) ovvero di un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento), con allegata la documentazione comprovante che il credito a ruolo è stato interessato da una delle suddette circostanze.
Entro dieci giorni dal ricevimento della predetta istanza, l'agente della riscossione dovrà trasmettere la stessa, unitamente alla documentazione allegata, all'ente creditore, per avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore.
Decorso l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore, è tenuto alternativamente a comunicare al debitore:
·       l'accoglimento della domanda e nel contempo trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio;
·       il rigetto della domanda, dandone notizia all'agente della riscossione al fine della ripresa delle attività di recupero coattivo.
OSSERVA
Ad ogni modo, decorsi 220 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente senza alcuna notizia da parte dell'ente creditore, il ruolo è annullato di diritto e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per legge.

E’ bene precisare che, se il debitore produce documentazione falsa, quest’ultimo è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, ferme restando, in ogni caso, le conseguenza penali del falso.
OSSERVA
IL FAC-SIMILE ( fonte Il Sole 24 Ore)
L'istanza di sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare a Equitalia
A EQUITALIA NORD / CENTRO / SUD SPA
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI..............

Il/La sottoscritto/a ...........................nato/a a ........................... Prov ...... il ...../...../.............. codice fiscale .......................... residente in ............................ Prov ...... Via/Piazza ...................... n. ....,C.A.P............... tel ............. fax .............. e - mail ......................... in proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta ..................... codice fiscale........................... con sede legale in .................... Prov. ..... Via/Piazza .......................... n. ..... C.A.P. ............ tel ................... fax ..............e - mail ................................

Relativamente al provvedimento di:
Indicare la tipologia di atto cautelare o esecutivo o atto di riscossione notificato da Equitalia (cartella di pagamento, comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento)
 con riferimento ai presunti debiti contenuti nel/negli atto/i sotto indicato/i
 Indicare la tipologia di atto sottostante l'atto cautelare o esecutivo o di riscossione di cui si chiede la sospensione, notificato da Equitalia o dall'agenzia delle Entrate (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, iscrizione a ruolo, ecc.)
Fa presente il verificarsi di una delle suddette circostanze
 - di aver effettuato il pagamento della somma di euro .............................. in data ..../....../.........;
 - di aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di ....................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 - di aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di .................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento);
 - di aver ottenuto una sospensione giudiziale da .................................... (indicare l'Autorità giudiziaria che si è pronunciata);
 - di aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria ................................................ (indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata);
 - di aver effettuato, in un'unica soluzione, in data ........./......../............ il versamento della somma di euro ................................... a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l'agenzia delle Entrate, così come previsto dall'articolo 39, comma 12 del Dl 98/2011, riferite ai seguenti tributi …….....
 - che è intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la prescrizione o decadenza del credito sotteso;
 - che si è verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al provvedimento cautelare o esecutivo.

Si allega copia della seguente documentazione:
 1. n....... ricevuta/e versamento effettuato;
 2. n....... provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore;
 3. n....... provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore;
 4. n....... provvedimento/i di sospensione del giudice;
 5. n....... sentenza/e di annullamento del giudice n....... modello/i F24 per definizione agevolata delle controversie fiscali

Oltre alla suddetta documentazione, si rammenta che:
·       le persone fisiche devono inoltre allegare alla presente istanza una copia del documento di riconoscimento.
·       Le persone giuridiche devono invece allegare alla presente istanza una copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante e visura camerale avente data di emissione non anteriore a 180 giorni

Luogo..............................Data.......................Firma ........................

7.2 Riscossioni di crediti sino a € 1000
L'altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 comma 544- 545) riguarda le riscossioni coattive per importi non superiori a mille euro. Nello specifico, viene previsto che, per le riscossioni avviate a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) le azioni cautelari e esecutive dell'agente della riscossione (ivi compreso l’iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli) non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.
E’ bene precisare che, ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre sommare tutti i debiti iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura esecutiva. Nel contempo, è stata abrogata la previgente disposizione ( introdotta dal DL 70/2011) che prevedeva che per riscossioni non superiori a 2.000 euro l'agente della riscossione aveva obbligo di inviare due solleciti di pagamento ( avvisi bonari), il secondo dei quali decorsi sei mesi dal primo

7.3 Sanatoria dei crediti sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 527) prevede che, una volta decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) tutti i crediti di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti da ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati di diritto.
OSSERVA
Concorrono alla determinazione del suddetto limite di importo il capitale, gli interessi e le sanzioni da ritardata iscrizione a ruolo, ma non l'aggio dell'agente della riscossione che, pertanto, non rileva ai fini della individuazione delle posizioni da annullare.

L'ambito oggettivo della sanatoria include somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta alle entrate aventi natura fiscale: possono essere annullati di diritto, dunque, non solo tributi erariali o locali, ma anche, ad esempio, multe stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche.
OSSERVA
Sebbene l'annullamento operi d'ufficio, ovvero senza che vi sia necessità di un'istanza del debitore, è comunque prevista l'emanazione di un apposito decreto delle Finanze, che dovrà recare le modalità per la cancellazione dei ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.

7.4 Sanatoria per i debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi 528 e 529) ha disposto una speciale sanatoria relativamente ai crediti ultradecennali in favore degli agenti della riscossione i quali, come noto, sono responsabili della corretta esecuzione delle attività finalizzate all'incasso del credito affidato, sino a quando l'ente creditore non comunica lo sgravio del ruolo, ovvero accetta la domanda di discarico dello stesso per inesigibilità. Nello specifico, viene previsto che, con riferimento alla totalità dei ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e non ancora riscossi, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa o contabile nei confronti degli stessi, fatti salvi solo i casi di dolo.
Non trovano, inoltre, applicazione gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (afferenti alla disciplina per il discarico per inesigibilità) in base ai quali l'agente della riscossione deve dimostrare, ad esempio,:
·       di avere notificato la cartella di pagamento entro un termine (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo;
·       di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria
·       di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive segnalate dall'ente creditore.
Se non ha adempiuto a tali obblighi, la società di riscossione rimane debitrice nei confronti dell'ente creditore per le somme non riscosse.
OSSERVA
L'effetto naturale del discarico, dal lato del debitore (ad esempio, il contribuente), è la cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi del tutto improbabile che l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina di diritto comune.

7.5 Discarico per inesigibilità
La legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 530) dispone, inoltre, una proroga dei termini per la presentazione delle domande di discarico che, per effetto delle nuove disposizioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014, relativamente ai ruoli formati sino al 31 dicembre 2011 possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014. Correlativamente, il termine triennale per la verifica delle domande da parte dell'ente creditore decorre dal 1° gennaio 2015.

 7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di riscossione
La Legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 comma 531 -536) anticipa che, con apposito decreto delle Finanze, da emanarsi entro giugno 2013, verrà istituito un comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, le cui modalità di funzionamento e di nomina saranno stabilite sempre con il medesimo decreto.
Il comitato ( composto da un magistrato della Corte dei conti e da un massimo di sei componenti appartenenti due al Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno all’Agenzia delle Entrate, uno all’INPS e i restanti scelti tra gli Enti creditori che si avvalgono di Equitalia ) elabora annualmente criteri, che sono soggetti all'approvazione del ministero dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle categorie di crediti per lo svolgimento selettivo dell'azione di riscossione, in considerazione delle capacità operative degli agenti della riscossione, nonché di controllo della corretta applicazione delle direttive impartite.

8.  Novità in materia di agevolazioni
8.1 Credito d’imposta per le borse di studio erogati a studenti universitari
La Legge di stabilità per il 2013 ( art. 285-287) ha istituito, per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta a favore di quei contribuenti che erogano borse di studio a studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario presso istituti universitari statali, ovvero anche non statali, purché legalmente riconosciuti. Tuttavia, le modalità di attribuzione del beneficio in commento dovranno ancora essere stabilite dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, ancora in fase di emanazione. Ad ogni modo, la legge di stabilità 2013 stanzia, a tale scopo, € 1.000.000,00 per l’anno 2013 e 10.000.000,00 per l’anno successivo.

8.2 Credito d’imposta per la ricerca e sviluppo
Oltre all’istituzione del credito d’imposta per le borse di studio erogate a favore di studenti universitari, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 95 – 97) istituisce, sempre a decorrere dal 2013, un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo a favore quelle imprese - anche appartenenti ad una rete d’imprese (ed in via preferenziale alle piccole e medie imprese) - che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università, enti pubblici di   ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Anche in tal caso, i criteri e le modalità di concessione del credito in parola, saranno stabilite, con decreto, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico.

8.3 Finanziamenti bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico conseguente agli eventi sismici del maggio 2012
La Legge di stabilità 2013 ( art. 1 co. 365 – 373 e 376-379) interviene, inoltre, a sostegno dei territori interessati dal Sisma del maggio 2012 istituendo appositi finanziamenti bancari a cui possono accedere i titolari di reddito d’impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR 633/72, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, ma diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del DL 6.6.2012 n. 74 ovvero all’art. 3-bis del DL 6.7.2012 n. 95, in grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico subito è dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti condizioni:
è una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, superiore almeno al 20%, rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
è ricorso a strumenti di sostegno del reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (ammortizzatori sociali), o aver messo in atto procedure di riduzione della forza lavoro conseguente al sisma: tale riduzione deve essere raffrontata con il personale mediamente occupato al 30 aprile 2012.
è riduzione, superiore almeno al 20%, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, così come desumibile dalle bollette rilasciate, nel medesimo periodo di riferimento, dalle aziende fornitrici;
è riduzione superiore del 20% dei costi variabili (materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita), rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011.
Appurate due delle suddette condizioni, i soggetti interessati potranno accedere ad un finanziamento (assistito dalla garanzia dello Stato) da destinare al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013, o meglio, come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate, dovuti dal 20.5.2012 al 30.6.2013, anche se già scaduti o in scadenza.
Al fine di accedere al finanziamento, i soggetti interessati devono presentare ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e agli istituti finanziatori un’autodichiarazione che attesti i requisiti richiesti. Oltre a tale dichiarazione, ai soli istituti di credito finanziatori, dovrà essere presentata copia del modello di accesso al finanziamento presentato all’Agenzia delle Entrate e copia del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013.
Ad ogni modo, l’efficacia dell’agevolazione appena commentata è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità da parte della UE il cui esito (positivo o negativo) verrà comunicato, con decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; in tale sede, verranno rese note, inoltre, le date dell’anno 2013, entro le quali i soggetti possono chiedere il finanziamento, agli enti finanziatori.
Da ultimo viene precisato che, in caso di risoluzione dei contratti di finanziamento agevolati concessi, il soggetto finanziatore può richiedere il pagamento al debitore del capitale e degli interessi ed in caso di mancato pagamento, le somme dovute verranno iscritte a ruolo sicché il soggetto finanziatore potrà recuperare il proprio credito in compensazione, con il modello F24.

9 ALTRE NOVITA’
9.1 La TARES
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) abrogando, sempre a decorrere da tale data, i prelievi previgenti: la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e la Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
OSSERVA
Il presupposto oggettivo dell’imposta in commento è costituito dalla occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non occorre l’effettiva formazione di rifiuti, ma la mera attitudine dei locali o delle aree a produrre rifiuti, in ragione dell’attività ivi svolta.

Il tributo in commento è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed è calcolato in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ( in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla base dei criteri determinati con regolamento.
Inoltre, la misura del nuovo tributo è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.
Peraltro, al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa (come sopra determinata per il servizio relativo ai rifiuti) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
OSSERVA
In buona sostanza, sotto forma di componente del tributo rifiuti e servizi, viene di fatto istituito un vero e proprio tributo aggiuntivo, giustificato ai fini della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

Il tributo in parola deve essere commisurato alla quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR n. 159/99. Tuttavia, fino alla revisione del catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita “da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. a tal fine vanno considerate le superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU/TIA/TIA2.
Ad ogni modo, viene previsto che, il comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo facendo riferimento all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato regolamento ex DPR n. 198/1998, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte/iscrivibili nel Catasto edilizio Urbano, ovvero per le altre unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 387) consente ai comuni di affidare la gestione della TARES o della Tariffa avente natura corrispettiva (possibilità alternativa alla Tares per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione/accertamento/riscossione della TARSU/TIA/TIA2.
Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.
OSSERVA
Sul punto, viene espressamente previsto che i singoli comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Con una novità introdotta dalla legge di Stabilità, per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata viene posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Ad ogni modo, le modalità di versamento saranno stabilite con apposito D.M., assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.
Peraltro, limitatamente al primo anno di applicazione del suddetto Tributo ( anno 2013) e fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Infine, sempre per l’anno 2013, viene disposto che il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazioni di interessi e sanzioni, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. Anche in tal caso, l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.

9.2 La TOBIN TAX
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 491-500) introduce un'imposta su alcune tipologie di transazioni finanziarie:
·       trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (articolo 2346, comma 6, del Cc) emessi da società residenti nel territorio dello Stato, e di titoli rappresentativi degli strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
·       operazioni su derivati collegati a strumenti finanziari di cui sopra (la norma menziona espressamente warrants, covered warrants, certificates, e include anche contratti di opzione, futures eccetera);
·       operazioni aventi a oggetto i predetti strumenti finanziari in caso di negoziazioni ad alta frequenza.

9.2.1 Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Per il 2013, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (dovuta soltanto dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento) è stata fissata in misura pari allo:
·       0,22% del valore della transazione;
·       0,12% del valore della transazione, in caso di trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
Dal 2014,ovvero a regime, invece, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi è stata fissata in misura pari allo:
·       0,20% del valore della transazione;
·       0,10% del valore della transazione, in caso di trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
OSSERVA
In merito alla territorialità dell'imposta, il Legislatore prevede che essa si applichi indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla residenza delle parti contraenti: pertanto, l'unico criterio di collegamento richiesto è la residenza in Italia del soggetto emittente

Sono escluse dal prelievo in commento:
·       operazioni di emissione ed annullamento di titoli azionari e dei suddetti strumenti finanziari, ovvero le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;
·       trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione laddove l'emittente abbia avuto una capitalizzazione media (nel mese di novembre precedente al trasferimento) inferiore a 500 milioni di euro.
In ogni caso, non sono soggetti all'imposta i trasferimenti di proprietà a seguito di successione o donazione.

9.2.2 Operazioni su strumenti finanziari derivati.
La legge di Stabilità 2013 assoggetta ad un imposta in misura fissa (dovuta da ciascuna delle controparti) le operazioni in strumenti finanziari derivati:
·       il cui sottostante sia costituito prevalentemente dagli strumenti finanziari di cui al comma 491, oppure il cui valore dipenda da uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
·       aventi a oggetto valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf che permettano di acquisire o di vendere strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Come sopra accennato, per tali operazioni, la legge di stabilità prevede la tassazione in misura fissa (per i valori si veda la tabella 3 allegata alla legge di Stabilità, la quale prevede che l'ammontare massimo dell'imposta sia pari a 200 euro) in base alla tipologia di contratto e dal valore dell'operazione (in caso di operazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a un quinto dell'ammontare dovuto).
Anche in questo caso, la territorialità dell'imposta è dettata dalla natura del sottostante (strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia), non rilevando il luogo di conclusione del contratto né la residenza delle parti contraenti.
Sono esonerati dal prelievo in commento, ad esempio, i soggetti che effettuano le operazioni in esame nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (market maker), gli enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari. Parimenti, l’imposta non si applica alle transazioni e alle operazioni effettuate tra società tra le quali vi sia controllo (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, del Cc) ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale (effettuate in conformità a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.).

9.2.3 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza.
Al fine di limitare le manovre più altamente speculative, la legge di stabilità per il 2013 introduce, accanto ai prelievi appena commentati, una tassazione dello 0,02% ( dovuta soltanto dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini) che colpisce le negoziazioni ad alta frequenza - effettuate sul mercato finanziario italiano - relative ad azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati. In particolare, l'imposta colpirà il controvalore degli ordini annullati o modificati che superino la soglia numerica che sarà prevista dal decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.
Con riferimento all'entrata in vigore dell'imposta, si prevedono diverse decorrenze:
·       1° marzo 2013: per operazioni di trasferimento e transazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni di trasferimento ad alta frequenza aventi a oggetto azioni e strumenti finanziari partecipativi;
·       1° luglio 2013: per transazioni aventi a oggetto strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati

9.3 Limite massimo all’imposta di bollo sui prodotti finanziari
La Legge di stabilità 2013 ( art. 1 comma 509) - modificando il limite massimo di 1.200 euro previsto dalla nota 3-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72 per le comunicazioni inviate nel 2012 ai clienti che, a decorrere dal 2013, ha previsto che i clienti diversi dalle persone fisiche subiranno un’imposta di bollo, relativamente alle comunicazioni sui prodotti finanziari, che non potrà complessivamente superare l’ammontare di 4.500 euro presso il medesimo ente gestore.
OSSERVA
Del tetto massimo di prelievo di € 4.500 beneficeranno, dunque, non solo i grandi investimenti finanziari delle persone giuridiche, ma anche gli investimenti finanziari delle società semplici, dei trust ed enti commerciali.

9.4 Detassazione dei premi di produttività
La legge di Stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 481-482) dispone la proroga a tutto il 31 dicembre 2014 (con limiti differenti per il 2013 e il 2014) delle misure per l'incremento della produttività del lavoro (commi 481 e 482). In particolare, sono state stanziate nuove risorse per la detassazione della produttività finalizzate a incentivare la competitività e la redditività delle aziende. La legge prevede fondi per 950 milioni di euro nel 2013 e per 400 milioni nel 2014, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli già previsti dalla precedente legge di Stabilità relativa all'anno 2012. Più che di una proroga si tratta, quindi, di una nuova agevolazione (diversa da quella prevista in passato consistente nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata al 10%), le cui modalità di attuazione saranno stabilite attraverso un decreto interministeriale da emanarsi entro il 15 gennaio 2013;
In mancanza di tale decreto, le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare misure inerenti alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché al rafforzamento del sistema confidi al fine di migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e per incrementare le risorse del fondo garanzia (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996) a favore dei medesimi soggetti.

9.5 Aspi e mini aspi
La legge di stabilità per il 2013 ( art. 1 co. 250) interviene anche sulla nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), destinata a sostituire le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità. In particolare, viene stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 2016, la durata massima dell'indennità Aspi sarà di:
·       12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni, detratti i periodi d'indennità fruiti negli ultimi 12 mesi;
·       18 mesi per i lavoratori sopra i 55 anni, detratti i periodi d'indennità fruiti negli ultimi 18 mesi;
Le modifiche previste dalla legge di stabilità riguardano anche l'indennità mini-Aspi (la ex disoccupazione con i requisiti ridotti): dal 2013 essa sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
Con la legge di stabilità per il 2013 cambiano, anche, le regole per calcolare il contributo da versare all'Inps per finanziare l'Aspi. Nello specifico, la nuova disposizione stabilisce che il contributo deve essere versato solo nei casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, ovvero quando ci siano almeno due anni di assicurazione e un anno di contribuzione nei due anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Sul calcolo del predetto contributo ( c.d. ticket licenziamento) si segnalano, inoltre, due importanti modifiche. La prima che il ticket è commisurato al «massimale mensile di Aspi», fissato allo stato attuale nell'importo rivalutabile di 1.119,32 euro, e non più al trattamento iniziale Aspi come prima previsto. la seconda che su questo massimale si applica l'aliquota del 41% per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in luogo del previgente 50 per cento.
OSSERVA
Ne consegue un incremento del contributo sul licenziamento per quei lavoratori con basso reddito medio mensile, mentre resta pressoché invariato per quei lavoratori il cui reddito mensile comporta l'applicazione del massimale Aspi di 1.119,32 euro.


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La presente circolare non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.



A cura di:

Dott. Alberto Bonfiglio - Dott. Daniele Majorana        
                                                          



[1][1] Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.