Accertamento
Pronte le modalità di «consegna» ad Equitalia degli accertamenti esecutivi
I crediti verranno affidati, di regola, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, salvo fondato pericolo per la riscossione
Sino a qualche giorno fa, era pacifico che il sistema degli accertamenti esecutivi sarebbe entrato in vigore ieri, ovvero il 1° luglio 2011, stante la chiarezza dell’art. 29 del DL 78/2010 sul punto. Tuttavia, in base alle prime indiscrezioni relative alla bozza di “manovra correttiva”, pare che l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi sia postergata agli accertamenti emessi dal prossimo 1° ottobre.
Tanto premesso, come già detto varie volte, negli accertamenti concernenti le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, il contribuente dovrà corrispondere gli importi entro il termine per il ricorso; in caso di inadempimento, il “credito” viene affidato ad Equitalia decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi, salvo cause di sospensione del termine per il ricorso, decorsi novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
L’art. 29 citato prevede che le modalità di affidamento del credito siano determinate con provvedimento direttoriale, provvedimento che è stato approvato lo scorso 30 giugno, e pubblicato ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, si passa dalla consegna dei ruoli all’affidamento del credito, ma il concetto non cambia. Lodevole nell’intento è l’affermazione contenuta nelle motivazioni, ove si afferma la necessità di una “intensificazione delle modalità di colloquio tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione”.
I crediti verranno affidati ad Equitalia mediante appositi flussi telematici, che recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere l’indicazione, tra l’altro, dell’Ufficio emittente l’atto, dell’eventuale informazione del fondato pericolo per la riscossione, dell’anno e del periodo di riferimento del credito.
Dal punto di vista temporale, i crediti vengono affidati a Equitalia, con cadenza giornaliera, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto nonché ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento; invece, se sussiste il fondato pericolo per la riscossione, l’Ufficio attenderà solo sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
Anche ai fini dell’esecuzione forzata, l’affidamento formale della riscossione si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico. Dal punto di vista contabile, i flussi di carico sono equiparati alle iscrizioni a ruolo.
Tanto premesso, come già detto varie volte, negli accertamenti concernenti le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, il contribuente dovrà corrispondere gli importi entro il termine per il ricorso; in caso di inadempimento, il “credito” viene affidato ad Equitalia decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi, salvo cause di sospensione del termine per il ricorso, decorsi novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
L’art. 29 citato prevede che le modalità di affidamento del credito siano determinate con provvedimento direttoriale, provvedimento che è stato approvato lo scorso 30 giugno, e pubblicato ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, si passa dalla consegna dei ruoli all’affidamento del credito, ma il concetto non cambia. Lodevole nell’intento è l’affermazione contenuta nelle motivazioni, ove si afferma la necessità di una “intensificazione delle modalità di colloquio tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione”.
I crediti verranno affidati ad Equitalia mediante appositi flussi telematici, che recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere l’indicazione, tra l’altro, dell’Ufficio emittente l’atto, dell’eventuale informazione del fondato pericolo per la riscossione, dell’anno e del periodo di riferimento del credito.
Rebus per l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi
La trasmissione avverrà mediante le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.Dal punto di vista temporale, i crediti vengono affidati a Equitalia, con cadenza giornaliera, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto nonché ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento; invece, se sussiste il fondato pericolo per la riscossione, l’Ufficio attenderà solo sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
Anche ai fini dell’esecuzione forzata, l’affidamento formale della riscossione si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico. Dal punto di vista contabile, i flussi di carico sono equiparati alle iscrizioni a ruolo.
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