ilcasodelgiorno
Con sottoscrizione del Capo Ufficio Controlli, appello inammissibile
L’Ufficio non può impugnare la sentenza di primo grado, se la firma del ricorso non è del Direttore e la delega non è stata prodotta agli atti
Non è ammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Ufficio, se il ricorso è firmato dal Capo Ufficio Controlli anziché dal Direttore, e la delega a tale sottoscrizione non è stata prodotta agli atti. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza del 5 luglio 2011, numero 58/27/11.
L’articolo 10 del DLgs. 546/1992 stabilisce che parte del processo, innanzi alle Commissioni tributarie è, oltre al contribuente, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso; il successivo articolo 11, comma 2 prevede, poi, che tale Ufficio stia in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
Il contribuente, nel caso di specie, eccepiva che il ricorso d’appello dell’Ufficio era stato sottoscritto non dal titolare dell’Ufficio stesso, ovvero dal Direttore, bensì da altro funzionario delegato, il Capo Ufficio Controlli. Tale delega, però, non era stata prodotta agli atti e, quindi, il ricorso non poteva essere ammissibile.
I giudici regionali, accogliendo pienamente la tesi del contribuente, hanno stabilito che l’appello risultava firmato da un semplice funzionario, il Capo Ufficio Controlli, con la precisazione che si trattava di “firma su delega del Direttore Provinciale”. Non essendo, però, tale delega mai stata esibita, il Collegio ha ritenuto che l’atto fosse stato sottoscritto da soggetto privo di rappresentanza esterna, posto che il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione spetta al titolare dell’Ufficio o ad un funzionario da questi delegato.
La C.T. Reg. ha aggiunto, poi, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello richiede la previa delega da parte del titolare dell’Ufficio impositore, la cui mancanza comporta l’invalidità dell’atto sottoscritto da persona diversa dal Direttore stesso.
I giudici torinesi, tuttavia, non hanno indicato a quale giurisprudenza di legittimità facessero riferimento, e ciò non stupisce se si considera che, in realtà, l’orientamento più recente della Cassazione va nel senso esattamente opposto: con la pronuncia numero 874 del 2009, infatti, gli Ermellini hanno stabilito che “deve ritenersi ammissibile l’atto d’appello proposto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado”.
Per quanto concerne, in particolare, il caso oggetto della pronuncia in commento, è opportuno evidenziare non soltanto che il Capo Ufficio Controlli non è un semplice funzionario bensì un dirigente dell’Agenzia delle Entrate (per regolamento d’Amministrazione), ma che se è legittima la sottoscrizione dell’appello da parte del Capo Area Contenzioso, perché delegato in via generale, per il suo ruolo, alla firma di tali atti, lo dovrebbe essere ancor più quella del Capo Ufficio Controlli, che occupa gerarchicamente un posto superiore.
L’articolo 10 del DLgs. 546/1992 stabilisce che parte del processo, innanzi alle Commissioni tributarie è, oltre al contribuente, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso; il successivo articolo 11, comma 2 prevede, poi, che tale Ufficio stia in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
Il contribuente, nel caso di specie, eccepiva che il ricorso d’appello dell’Ufficio era stato sottoscritto non dal titolare dell’Ufficio stesso, ovvero dal Direttore, bensì da altro funzionario delegato, il Capo Ufficio Controlli. Tale delega, però, non era stata prodotta agli atti e, quindi, il ricorso non poteva essere ammissibile.
I giudici regionali, accogliendo pienamente la tesi del contribuente, hanno stabilito che l’appello risultava firmato da un semplice funzionario, il Capo Ufficio Controlli, con la precisazione che si trattava di “firma su delega del Direttore Provinciale”. Non essendo, però, tale delega mai stata esibita, il Collegio ha ritenuto che l’atto fosse stato sottoscritto da soggetto privo di rappresentanza esterna, posto che il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione spetta al titolare dell’Ufficio o ad un funzionario da questi delegato.
La C.T. Reg. ha aggiunto, poi, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello richiede la previa delega da parte del titolare dell’Ufficio impositore, la cui mancanza comporta l’invalidità dell’atto sottoscritto da persona diversa dal Direttore stesso.
I giudici torinesi, tuttavia, non hanno indicato a quale giurisprudenza di legittimità facessero riferimento, e ciò non stupisce se si considera che, in realtà, l’orientamento più recente della Cassazione va nel senso esattamente opposto: con la pronuncia numero 874 del 2009, infatti, gli Ermellini hanno stabilito che “deve ritenersi ammissibile l’atto d’appello proposto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado”.
L’orientamento più recente della Cassazione va però nel senso opposto
Del resto, la Suprema Corte, in diverse precedenti occasioni, aveva già stabilito che la capacità di stare in giudizio è oggi attribuita all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di procura speciale (cfr. Cass. nn. 3058/2008, 6338/2008, 13908/2008).Per quanto concerne, in particolare, il caso oggetto della pronuncia in commento, è opportuno evidenziare non soltanto che il Capo Ufficio Controlli non è un semplice funzionario bensì un dirigente dell’Agenzia delle Entrate (per regolamento d’Amministrazione), ma che se è legittima la sottoscrizione dell’appello da parte del Capo Area Contenzioso, perché delegato in via generale, per il suo ruolo, alla firma di tali atti, lo dovrebbe essere ancor più quella del Capo Ufficio Controlli, che occupa gerarchicamente un posto superiore.
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