riforma fiscale
Riforma del Fisco: novità per le partecipazioni qualificate
Il Ddl. delega sembra non portare alcun cambiamento al sistema di tassazione, ma gli interrogativi sull’esito delle modifiche sono numerosi
L’art. 2, comma 1, lettera b), n. 4) del Ddl. recante delega per la riforma fiscale e assistenziale dispone l’inclusione parziale nell’imponibile “degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate”. Il dato letterale della norma sembra non portare molte variazioni al sistema di tassazione di questi elementi reddituali. Si cerca di comprendere, quindi, come possa cambiare la tassazione di detti elementi.
Va tenuto presente che, attualmente, si considerano qualificate le partecipazioni rappresentate da azioni e ogni altra partecipazione in società di persone e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore:
- al 2%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 20%, per le altre partecipazioni.
Oppure, una partecipazione al capitale sociale superiore:
- al 5%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 25%, per le altre partecipazioni.
Superata una delle percentuali indicate, la partecipazione si considera qualificata.
Circa gli utili da partecipazione, l’attuale art. 47 del TUIR prevede che gli utili percepiti concorrono al reddito imponibile dei soci aventi partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare. Detta percentuale, per effetto del DM 2 aprile 2008, è elevata al 49,72% per gli utili formati in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l’art. 68 del TUIR prevede la concorrenza al reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF del percettore nella misura del 40%, se realizzata fino al 31 dicembre 2008, e del 49,72% se realizzata successivamente alla citata data. La plusvalenza può essere compensata con eventuali minusvalenze derivanti da operazioni della stessa natura.
Appare doveroso precisare alcuni aspetti. L’attuale normativa stabilisce, per i soggetti fuori dal regime d’impresa, che la tassazione degli utili e delle plusvalenze da partecipazione avviene per cassa, vale a dire nel momento della percezione di quanto spettante. Un’altra precisazione attiene il regime di tassazione, che è, in ogni caso, parziale (40 o 49,72%) per colui che detiene partecipazioni qualificate. Inoltre, per la tassazione degli utili e delle plusvalenze in argomento è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto concorrono al reddito complessivo del percipiente.
Allora, in questa fase, è necessario conoscere come saranno modificate le regole che, in realtà, interessano le persone fisiche al di fuori del regime di impresa. Questi soggetti detengono le partecipazioni, nella maggior parte dei casi, a titolo di investimento, giustificato dal fatto di ricevere una remunerazione adeguata. Pertanto, essi devono avere la possibilità di valutare se detenere o meno la partecipazione nella società, poiché un’eventuale modifica della tassazione degli elementi in esame potrebbe comportare effetti negativi sul futuro dell’economia familiare.
Va tenuto presente che, attualmente, si considerano qualificate le partecipazioni rappresentate da azioni e ogni altra partecipazione in società di persone e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore:
- al 2%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 20%, per le altre partecipazioni.
Oppure, una partecipazione al capitale sociale superiore:
- al 5%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 25%, per le altre partecipazioni.
Superata una delle percentuali indicate, la partecipazione si considera qualificata.
Circa gli utili da partecipazione, l’attuale art. 47 del TUIR prevede che gli utili percepiti concorrono al reddito imponibile dei soci aventi partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare. Detta percentuale, per effetto del DM 2 aprile 2008, è elevata al 49,72% per gli utili formati in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l’art. 68 del TUIR prevede la concorrenza al reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF del percettore nella misura del 40%, se realizzata fino al 31 dicembre 2008, e del 49,72% se realizzata successivamente alla citata data. La plusvalenza può essere compensata con eventuali minusvalenze derivanti da operazioni della stessa natura.
Appare doveroso precisare alcuni aspetti. L’attuale normativa stabilisce, per i soggetti fuori dal regime d’impresa, che la tassazione degli utili e delle plusvalenze da partecipazione avviene per cassa, vale a dire nel momento della percezione di quanto spettante. Un’altra precisazione attiene il regime di tassazione, che è, in ogni caso, parziale (40 o 49,72%) per colui che detiene partecipazioni qualificate. Inoltre, per la tassazione degli utili e delle plusvalenze in argomento è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto concorrono al reddito complessivo del percipiente.
L’inclusione parziale nell’imponibile era già prevista
L’ipotesi di riforma prevista nel disegno di legge delega, come già evidenziato, sembra non portare, a una prima lettura, alcun cambiamento. Infatti, l’inclusione parziale nell’imponibile dei menzionati componenti è già previsto dalle attuali disposizioni, che prevedono una tassazione limitata al 40 o al 49,72%. Gli interrogativi sull’esito delle modifiche sono tanti, potendo riguardare un diverso criterio temporale di tassazione, una differente percentuale d’inclusione nella base imponibile IRPEF, un’eventuale fissazione di una percentuale concernente la quota di minusvalenze da compensare con il realizzo di plusvalenze, e così via.Allora, in questa fase, è necessario conoscere come saranno modificate le regole che, in realtà, interessano le persone fisiche al di fuori del regime di impresa. Questi soggetti detengono le partecipazioni, nella maggior parte dei casi, a titolo di investimento, giustificato dal fatto di ricevere una remunerazione adeguata. Pertanto, essi devono avere la possibilità di valutare se detenere o meno la partecipazione nella società, poiché un’eventuale modifica della tassazione degli elementi in esame potrebbe comportare effetti negativi sul futuro dell’economia familiare.
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