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martedì 12 luglio 2011

Accertamento con adesione a tutto campo nel consolidato

Accertamento

Accertamento con adesione a tutto campo nel consolidato

Lo schema del cosiddetto «accertamento unico» influenza anche il procedimento di adesione, ove partecipano entrambi i soggetti

/ Lunedì 11 luglio 2011
In seguito alle modifiche apportate dal DL 78/2010, l’accertamento nei confronti delle imprese che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale avviene mediante unico atto, e ciò ha inevitabili riflessi nella procedura di accertamento con adesione.
Infatti, il Legislatore ha introdotto nel DLgs. 218/97 l’art. 9-bis, ove, in sostanza, si stabilisce che al procedimento possono partecipare sia la consolidata sia la consolidante, dinanzi all’ufficio competente in base al domicilio fiscale della consolidata, e che l’adesione si perfeziona con l’esecuzione dei versamenti, a prescindere dal soggetto che li pone in essere.
Quanto esposto vale sia in caso di adesione stipulata nelle more della verifica fiscale (su istanza del contribuente o su invito dell’Ufficio) sia in caso di adesione avvenuta successivamente, su istanza quindi del contribuente.
La diversità risiede nel mancato perfezionamento, causato dall’omesso versamento delle somme o della prima rata, o ancora dalla mancata prestazione della garanzia (necessaria ove le rate successive alla prima siano nel complesso superiori a 50.000 euro).
Con la circolare n. 27 dello scorso 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i precedenti documenti di prassi in tema di adesione, afferma che, nel primo caso, il mancato perfezionamento comporta il proseguimento della procedura, mentre nel secondo caso, a seconda delle ipotesi, l’iscrizione a ruolo delle somme in via frazionata o in via definitiva.
Ove uno dei due soggetti inizi la procedura di adesione e l’altro proponga ricorso, l’eventuale versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione estingue l’obbligazione tributaria, per cui il processo instaurato dall’altro soggetto verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
La questione si complica se la consolidante decide di inviare il modello IPEC, sulla computazione in diminuzione dei maggiori imponibili delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate.
Possibile intreccio di sospensioni del termine
Il modello, ovviamente, può essere inviato anche all’interno dell’accertamento con adesione, e comporta, ove si rientri nella procedura di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97 (istanza del contribuente successivamente all’accertamento), la sospensione del termine per poter ricorrere per un periodo di sessanta giorni.
Ora, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, detta sospensione si intreccia con quella di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione, per cui:
- al cumulo delle due sospensioni può doversi aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini;
- la sospensione si verifica se viene presentato il modello IPEC e successivamente la domanda di adesione;
- la sospensione si verifica altresì nel caso contrario, quindi ove venga proposta domanda di adesione e successivamente venga inviato il modello sulle perdite.
Negli ultimi due casi, quindi, il termine entro cui proporre ricorso sarà pari a 210 giorni (sessanta giorni ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, sessanta giorni ai sensi dell’art. 40-bis del DPR 600/73, novanta giorni ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 218/97).

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