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martedì 12 luglio 2011

Federalismo: arriva in autunno la nuova imposta di scopo provinciale

TRIBUTI LOCALI

Federalismo: arriva in autunno la nuova imposta di scopo provinciale

Il decreto sul Federalismo provinciale introduce una nuova imposta di scopo, il cui regolamento sarà approvato entro il 31 ottobre 2011

/ Lunedì 11 luglio 2011
Entro il 31 ottobre 2011 sarà emanato il regolamento disciplinante l’imposta di scopo provinciale.
Lo prevede l’articolo 20, comma 2 del decreto sul Federalismo regionale e provinciale (DLgs. 6 maggio 2011 n. 68).
Tale regolamento, che dovrà essere adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della L. n. 400/1988 d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, individuerà i particolari scopi istituzionali che consentiranno l’introduzione dell’imposta, nel rispetto di quanto previsto dal decreto sul Federalismo fiscale municipale (art. 6 del DLgs. n. 23/2011).
L’imposta di scopo non è nuova nel nostro ordinamento; l’articolo 1, commi da 145 a 151 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), infatti, ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire, a partire dal 1° gennaio 2007, un’imposta di scopo (ISCOP) destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche. La stessa è determinata applicando alla base imponibile ai fini ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Anche per quanto concerne l’imposta di scopo comunale l’art. 6 del DLgs. n. 23/2011 ha previsto la revisione, ad opera di un regolamento da adottare entro la stessa data del 31 ottobre prossimo.
Oltre a quella istituita dai Comuni, quindi, il decreto sul Federalismo regionale e provinciale contempla anche un’imposta di scopo provinciale.
Resta da capire la differenza con l’ISCOP comunale
Si tratta di capire, e lo si vedrà a regolamento adottato, cosa si intenda con l’espressione “particolari scopi istituzionali” per la copertura dei quali l’ISCOP provinciale potrà essere introdotta, e in cosa si differenzierà da quella comunale. Quest’ultima, infatti, ha come caratteristica quella di coprire le spese per la realizzazione di opere pubbliche specificatamente individuate dall’ente locale (è prevista la copertura delle spese fino al 30%, ma potrebbe anche essere previsto l’integrale finanziamento dell’opera dal regolamento da adottare entro fine ottobre, ai sensi dell’articolo 6 del DLgs. n. 23/2011).
In caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro i 2 anni successivi. La durata dell’ISCOP comunale poi, che può essere soltanto temporanea, è prevista in 5 anni, che possono essere aumentati fino a 10 ai sensi dell’art. 6 del DLgs. n. 23/2011.

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