MONITORAGGIO FISCALE
RW per i conti correnti delle società amministrate solo con delega al prelievo
L’obbligo di compilazione non sussiste se il soggetto che ha la disponibilità di conti correnti esteri può esercitare solo un mero potere dispositivo
Con la circ. n. 28 del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente l’impostazione già enunciata nel corso di Telefisco 2011 in merito alla compilazione del modulo RW da parte degli amministratori di società che possiedono conti correnti esteri.
Il tema riguarda la controversa impostazione della Corte di Cassazione, che ha introdotto il principio per cui sono obbligati al monitoraggio fiscale non solo gli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche i soggetti che abbiano la disponibilità e/o comunque la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro (si veda “Obbligo RW anche per gli amministratori di società” del 22 luglio 2010).
In merito, nella sentenza n. 17051/2010 è stato affermato che diventa sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso “istruzioni e volontà dell’effettivo titolare”, perché tale attività integra, comunque, un’opera di vera e propria “movimentazione” degli investimenti e/o delle attività finanziarie rilevanti ai fini della norma.
Si pensi al caso di un conto corrente estero intestato a un soggetto residente, sul quale vi sia la delega di firma di un altro soggetto residente; in tale circostanza, anche il delegato sarebbe tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti.
Ci si chiedeva, quindi, se l’obbligo di monitoraggio fosse applicabile anche agli amministratori che hanno la possibilità di movimentare i conti correnti esteri della società (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13 settembre 2010 n. 45).
Fermo restando che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, l’Agenzia precisa che l’obbligo di compilazione del modulo RW per i conti correnti esteri sussiste esclusivamente qualora si possieda una delega al prelievo e non soltanto una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.
Sempre in tema di modulo RW, la circolare n. 28/2011 ripropone un importante chiarimento anche in merito alla movimentazione delle somme estero su estero. In particolare, si precisa che devono essere indicati nella sezione III del modulo RW anche i trasferimenti dall’estero sull’estero, sia quando sono effettuati tra diversi Stati sia quando avvengono nell’ambito del medesimo Paese estero.
Il tema riguarda la controversa impostazione della Corte di Cassazione, che ha introdotto il principio per cui sono obbligati al monitoraggio fiscale non solo gli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche i soggetti che abbiano la disponibilità e/o comunque la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro (si veda “Obbligo RW anche per gli amministratori di società” del 22 luglio 2010).
In merito, nella sentenza n. 17051/2010 è stato affermato che diventa sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso “istruzioni e volontà dell’effettivo titolare”, perché tale attività integra, comunque, un’opera di vera e propria “movimentazione” degli investimenti e/o delle attività finanziarie rilevanti ai fini della norma.
Si pensi al caso di un conto corrente estero intestato a un soggetto residente, sul quale vi sia la delega di firma di un altro soggetto residente; in tale circostanza, anche il delegato sarebbe tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti.
Ci si chiedeva, quindi, se l’obbligo di monitoraggio fosse applicabile anche agli amministratori che hanno la possibilità di movimentare i conti correnti esteri della società (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13 settembre 2010 n. 45).
Fermo restando che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, l’Agenzia precisa che l’obbligo di compilazione del modulo RW per i conti correnti esteri sussiste esclusivamente qualora si possieda una delega al prelievo e non soltanto una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.
Esclusi gli amministratori con potere di firma su conti correnti esteri
Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, si deve ritenere esclusa, in sostanza, l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. E, per dirimere ogni dubbio, si afferma esplicitamente l’esclusione dall’obbligo di compilazione del modulo RW proprio per gli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.Sempre in tema di modulo RW, la circolare n. 28/2011 ripropone un importante chiarimento anche in merito alla movimentazione delle somme estero su estero. In particolare, si precisa che devono essere indicati nella sezione III del modulo RW anche i trasferimenti dall’estero sull’estero, sia quando sono effettuati tra diversi Stati sia quando avvengono nell’ambito del medesimo Paese estero.
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