Iva
Dall’Agenzia le istruzioni per chiudere le partite IVA
La ris. 72 ha approvato il codice tributo e le istruzioni per versare in F24 la sanzione ridotta di 129 euro per la chiusura delle partite IVA inattive
Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per aderire alla chiusura agevolata delle partite IVA inattive, prevista dall’art. 23, comma 23 del DL n. 98/2011, tramite il versamento di una sanzione ridotta di 129 euro, entro il prossimo 4 ottobre 2011.Nel contempo, con la risoluzione n. 72 di ieri, 11 luglio 2011, sono stati approvati il codice tributo “8110” e le relative istruzioni operative per la compilazione del modello F24 per il versamento della citata somma di 129 euro.
L’art. 23, comma 22 del citato DL 98/2011, aggiungendo il comma 15-quinquies all’art. 35 del DPR 633/72, stabilisce che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte e professione, ovvero, se obbligato, non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA. Premettendo che, contro il provvedimento di chiusura, come specificato dallo stesso comma 2, è ammesso reclamo innanzi alle Commissioni tributarie (tale aspetto è confermato anche nel comunicato stampa dell’Agenzia), è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al corretto ambito applicativo della disposizione in esame.
In particolare, sono prefigurate due ipotesi, alternative tra di loro, al ricorrere delle quali l’Ufficio è legittimato ad emanare un provvedimento di revoca della partita IVA “inattiva”, una della quali è collegata alla mancata presentazione per tre annualità consecutive della dichiarazione IVA, e l’altra è invece riferita al mancato esercizio, nel medesimo arco temporale dei tre anni consecutivi, dell’attività per cui è stata rilasciata la partita IVA.
Come già anticipato in un nostro precedente intervento (si veda “Revoca d’ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni” del 9 luglio 2011), due osservazioni in merito a tale ultima condizione sono meritevoli di essere evidenziate: una di carattere procedurale, volta a comprendere se la chiusura sarà “d’ufficio”, senza alcuna preventiva indagine volta a capire le motivazioni sottese all’inattività del contribuente, ed un’altra relativa all’individuazione del significato da attribuire al mancato esercizio dell’attività.
Più nel dettaglio, sarà necessario comprendere se, per mancato esercizio dell’attività, sia sufficiente la mancata emissione di fatture attive, ovvero la mancanza di acquisti, ipotesi che potrebbe ben accadere in ipotesi di liquidazione della società in cui, come ben noto, si possono creare della situazioni di “stallo” anche particolarmente lunghe. Pensare che in questi casi si proceda, senza alcuna preventiva indagine o verifica, alla chiusura della posizione IVA del contribuente appare oggettivamente eccessivo, ragion per cui sarà necessario definire al meglio l’ambito applicativo della disposizione in questione, senza dimenticare che la chiusura della partita IVA non è affatto “neutra”, poiché comporta l’assoggettamento ad IVA dei beni esistenti all’interno del patrimonio dell’impresa (c.d. “autoconsumo”).
Sanzione fino a 2.065 euro per chi non si avvale della chiusura agevolata
In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia in merito alle questioni descritte, come anticipato il comunicato stampa diramato ieri, oltre a ricordare la tempistica, il costo e il codice tributo da indicare nel modello F24, precisa che chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.Ancor più interessante, invece, è la precisazione secondo cui, come si legge nel comunicato stesso, per fruire della “sanatoria”, “nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato”.
Infine, un’indicazione operativa: nel modello F24, oltre al codice tributo “8110”, è necessario indicare la partita IVA da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività.
Nessun commento:
Posta un commento