imposte sostitutive
Con i nuovi minimi, forfettini al buio
Perplessità derivano dalla limitazione all’utilizzo del regime per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi
/ Mercoledì 20 luglio 2011
Il nuovo regime dei contribuenti minimi, come modificato dall’art. 27 della manovra correttiva, fa propri alcuni requisiti di accesso contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive. Nello specifico:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
L’estensione di tali requisiti anche al regime dei minimi pare giustificato dall’unificazione dei regimi agevolati che la manovra ha inteso realizzare; l’intento è espresso al primo periodo dell’art. 27, dove si legge che “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
È già stato messo in evidenza come né dal testo della norma né dai documenti parlamentari sia possibile desumere la “sorte” del regime delle nuove iniziative produttive. Non è, infatti, chiaro se detto regime diventi inapplicabile dal 1° gennaio 2012, così come non è dato ritenere se la relativa norma istitutiva (art. 13 della L. 388/2000) possa considerarsi implicitamente abrogata per effetto della concentrazione dei regimi. Una risposta affermativa, nel senso dell’inapplicabilità del regime dal 2012, sembrerebbe probabile, anche se è preferibile attendere una conferma ufficiale.
Oltre a tale aspetto, si segnalano alcune difficoltà di coordinamento tra “forfettino” e nuovo regime dei minimi.
Ritenendo che il “forfettino” non sia più applicabile dal 2012, i soggetti che attualmente ne fruiscono dovrebbero fuoriuscirne da tale periodo; in questa ipotesi, non è chiaro se tali soggetti potranno fruire del nuovo regime dei minimi o meno. La risposta potrebbe essere negativa dal momento che, tra i nuovi requisiti di accesso, è previsto che il contribuente non debba aver esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che il regime si applichi “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi”.
Orbene, se anche il limite temporale previsto per i minimi dovesse essere interpretato e applicato nel senso indicato dalla citata circolare, risulterebbero esclusi dal nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% i soggetti che utilizzano attualmente il “forfettino”. Analoghe considerazioni sono proponibili per quei contribuenti che, avendo iniziato l’attività a partire dal 2008, si sono avvalsi del “forfettino” per il periodo massimo consentito, per poi passare al regime dei minimi.
In fattispecie di questo tipo, infatti, il regime dei minimi non potrebbe essere applicato a partire dal periodo in cui è avviata l’attività, come richiesto dalla norma.
Al di là delle sopra esposte considerazioni, resta fermo che un chiarimento su tali aspetti applicativi dovrà venire dall’Agenzia delle Entrate, magari con i provvedimenti che l’art. 27 della manovra ha annunciato per l’attuazione del nuovo regime.
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
L’estensione di tali requisiti anche al regime dei minimi pare giustificato dall’unificazione dei regimi agevolati che la manovra ha inteso realizzare; l’intento è espresso al primo periodo dell’art. 27, dove si legge che “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
È già stato messo in evidenza come né dal testo della norma né dai documenti parlamentari sia possibile desumere la “sorte” del regime delle nuove iniziative produttive. Non è, infatti, chiaro se detto regime diventi inapplicabile dal 1° gennaio 2012, così come non è dato ritenere se la relativa norma istitutiva (art. 13 della L. 388/2000) possa considerarsi implicitamente abrogata per effetto della concentrazione dei regimi. Una risposta affermativa, nel senso dell’inapplicabilità del regime dal 2012, sembrerebbe probabile, anche se è preferibile attendere una conferma ufficiale.
Oltre a tale aspetto, si segnalano alcune difficoltà di coordinamento tra “forfettino” e nuovo regime dei minimi.
Ritenendo che il “forfettino” non sia più applicabile dal 2012, i soggetti che attualmente ne fruiscono dovrebbero fuoriuscirne da tale periodo; in questa ipotesi, non è chiaro se tali soggetti potranno fruire del nuovo regime dei minimi o meno. La risposta potrebbe essere negativa dal momento che, tra i nuovi requisiti di accesso, è previsto che il contribuente non debba aver esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che il regime si applichi “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi”.
Limitazione analoga a quella prevista per le nuove iniziative produttive
Tale limitazione temporale è analoga a quella prevista per il regime delle nuove iniziative produttive (fruibilità “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi”). A quest’ultimo riguardo, può essere utile richiamare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (§ 4.1) la quale, rispetto al caso di un contribuente che chiedeva se fosse possibile passare al regime delle nuove iniziative produttive dopo aver fruito del regime dei minimi, aveva precisato che, poiché il “forfettino” può essere utilizzato per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, detto regime “deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa, arte o professione e vale sin dal primo anno di attività. Pertanto non è possibile che il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo venga scelto a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi”.Orbene, se anche il limite temporale previsto per i minimi dovesse essere interpretato e applicato nel senso indicato dalla citata circolare, risulterebbero esclusi dal nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% i soggetti che utilizzano attualmente il “forfettino”. Analoghe considerazioni sono proponibili per quei contribuenti che, avendo iniziato l’attività a partire dal 2008, si sono avvalsi del “forfettino” per il periodo massimo consentito, per poi passare al regime dei minimi.
In fattispecie di questo tipo, infatti, il regime dei minimi non potrebbe essere applicato a partire dal periodo in cui è avviata l’attività, come richiesto dalla norma.
Al di là delle sopra esposte considerazioni, resta fermo che un chiarimento su tali aspetti applicativi dovrà venire dall’Agenzia delle Entrate, magari con i provvedimenti che l’art. 27 della manovra ha annunciato per l’attuazione del nuovo regime.
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