accertamento
Induttivo per chi «bara» sugli studi di settore
La manovra correttiva amplia i poteri dell’Agenzia in caso di comunicazione dei dati rilevanti non corretta
/ Sabato 23 luglio 2011
Da quest’anno, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore da allegare ad UNICO, è necessario prestare particolare attenzione alle informazioni che vanno ad indicarsi.
Infatti, tra le modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore, la manovra correttiva (DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha sancito, con l’inserimento della nuova lettera d-ter) all’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui:
- venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.
In sostanza, al ricorrere delle suindicate condizioni, l’Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’accertamento induttivo, peraltro, diventa utilizzabile solo a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 471/97, vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima (dal 100 al 200% delle maggiori imposte accertate), qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.
Se, da un lato, tale rafforzamento dei poteri di accertamento mira a contrastare i comportamenti di artificiosa compilazione dei modelli per raggiungere il livello di congruità, dall’altro, non può non osservarsi come gli effetti della norma si producano anche nei confronti dei contribuenti che commettano involontari errori di compilazione.
Sempre al fine di agevolare l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la manovra correttiva elimina il particolare obbligo di motivazione che incombeva sugli uffici che intendevano procedere ad accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA (artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72) nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore. Nello specifico, è abrogato il penultimo periodo dell’art. 10 co. 4-bis della L. 146/98: viene meno, così, l’obbligo, in capo all’ufficio che intenda procede all’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti di soggetti congrui agli studi di settore, di illustrare, nella motivazione, le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio, evidenziando l’inadeguatezza del medesimo a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Resta comunque ferma l’esclusione da tale tipologia di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore che presentano un ammontare di attività non dichiarate, fino a un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In sostanza, i contribuenti congrui agli studi di settore, ai quali vengano accertate attività non dichiarate superiori a 50.000 euro oppure al 40% dei ricavi/compensi dichiarati, diventano accertabili senza alcuna limitazione o vincolo per l’ufficio.Si ricorda, peraltro, che, affinché operi tale preclusione dagli accertamenti presuntivi, è necessario che i dati dichiarati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti siano corretti: tale misura, infatti, non è applicabile se i dati contenuti nel modello studi di settore risultano inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP maggiorate del 10% nel caso di irregolarità nel modello stesso o di indicazione nel medesimo di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.
Infatti, tra le modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore, la manovra correttiva (DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha sancito, con l’inserimento della nuova lettera d-ter) all’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui:
- venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.
In sostanza, al ricorrere delle suindicate condizioni, l’Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’accertamento induttivo, peraltro, diventa utilizzabile solo a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 471/97, vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima (dal 100 al 200% delle maggiori imposte accertate), qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.
Rilevano le violazioni commesse in UNICO 2011
La nuova disposizione, essendo efficace a partire dalle violazioni commesse dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011), interessa già le comunicazioni dei dati rilevanti da allegare ad UNICO 2011.Se, da un lato, tale rafforzamento dei poteri di accertamento mira a contrastare i comportamenti di artificiosa compilazione dei modelli per raggiungere il livello di congruità, dall’altro, non può non osservarsi come gli effetti della norma si producano anche nei confronti dei contribuenti che commettano involontari errori di compilazione.
Sempre al fine di agevolare l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la manovra correttiva elimina il particolare obbligo di motivazione che incombeva sugli uffici che intendevano procedere ad accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA (artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72) nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore. Nello specifico, è abrogato il penultimo periodo dell’art. 10 co. 4-bis della L. 146/98: viene meno, così, l’obbligo, in capo all’ufficio che intenda procede all’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti di soggetti congrui agli studi di settore, di illustrare, nella motivazione, le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio, evidenziando l’inadeguatezza del medesimo a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Resta comunque ferma l’esclusione da tale tipologia di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore che presentano un ammontare di attività non dichiarate, fino a un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In sostanza, i contribuenti congrui agli studi di settore, ai quali vengano accertate attività non dichiarate superiori a 50.000 euro oppure al 40% dei ricavi/compensi dichiarati, diventano accertabili senza alcuna limitazione o vincolo per l’ufficio.Si ricorda, peraltro, che, affinché operi tale preclusione dagli accertamenti presuntivi, è necessario che i dati dichiarati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti siano corretti: tale misura, infatti, non è applicabile se i dati contenuti nel modello studi di settore risultano inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP maggiorate del 10% nel caso di irregolarità nel modello stesso o di indicazione nel medesimo di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.
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