Accertamento
Accertamenti esecutivi «meno pericolosi» per i contribuenti
Blocco dell’esecuzione per un totale di 270 giorni e riscossione non più per la metà ma per un terzo
Il DL 70/2011, ormai convertito (c.d. Decreto Sviluppo) e la manovra correttiva (DL 98/2011, in corso di conversione in legge) hanno innovato il sistema degli accertamenti esecutivi e, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, le riforme possono essere nel complesso considerate soddisfacenti.
Come ormai più che noto, gli accertamenti imposte sui redditi/IVA/IRAP saranno esecutivi in luogo del ruolo, le somme andranno versate entro il termine per il ricorso e, in caso di inadempimento, il credito sarà affidato ad Equitalia (per le modalità, si veda “Pronte le modalità di «consegna» ad Equitalia degli accertamenti esecutivi” del 2 luglio 2011) decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, quasi sempre 90 giorni dopo la notifica dell’accertamento).
Per prima cosa, il DL 98/2011 ha rinviato al prossimo 1° ottobre l’entrata in vigore del sistema, originariamente fissata al 1° luglio e, contestualmente, ha previsto che le sanzioni amministrative collegate all’evasione debbano essere irrogate unitamente all’avviso di accertamento.
Inoltre, si nota un’inversione di rotta rispetto ai correttivi apportati dal DL sviluppo, ove si era previsto, per tutelare il contribuente, che l’esecuzione sarebbe rimasta sospesa sino alla decisione sulla domanda di sospensiva, e che, comunque, la sospensione sarebbe venuta meno decorsi 120 giorni dalla domanda di sospensiva (quindi, in genere, dal ricorso).
Ora, la sola esecuzione (pignoramento) viene sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di affidamento del credito a Equitalia (in totale, per un minimo di 270 giorni, 90 + 180), e ciò a prescindere dal ricorso o dalla richiesta di sospensione giudiziale.
Ricapitolando:
- se il contribuente presenta ricorso, in assenza di versamento delle somme, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto possono essere azionati i fermi e le ipoteche (ovviamente in costanza dei presupposti di legge, che vietano l’ipoteca se il credito è sino a 20.000 euro e l’immobile costituisce abitazione principale), a meno che, prima, non sia giunta la sospensione giudiziale;
- comunque, la sola esecuzione rimane sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento del credito all’agente della riscossione.
In assenza di una disposizione transitoria (che sarebbe stata quantomai opportuna), molte sono le soluzioni che si possono dare: si potrebbe prendere come spartiacque la data di esecutività del ruolo, di consegna del ruolo, di notifica del ricorso contro l’accertamento e di emanazione o notifica della cartella.
A nostro avviso, si potrebbe optare per la data di notifica del ricorso contro l’accertamento, in quanto circostanza che rende applicabile la riscossione frazionata: pertanto, accogliendo ciò, per i ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011, le somme andranno richieste nella misura di un terzo.
Si ricorda ancora che, per velocizzare i tempi di decisione della sospensiva, viene modificato l’art. 47 del DLgs. 546/92, prevedendo che la sospensiva debba essere decisa entro 180 giorni dalla richiesta.
Come ormai più che noto, gli accertamenti imposte sui redditi/IVA/IRAP saranno esecutivi in luogo del ruolo, le somme andranno versate entro il termine per il ricorso e, in caso di inadempimento, il credito sarà affidato ad Equitalia (per le modalità, si veda “Pronte le modalità di «consegna» ad Equitalia degli accertamenti esecutivi” del 2 luglio 2011) decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, quasi sempre 90 giorni dopo la notifica dell’accertamento).
Per prima cosa, il DL 98/2011 ha rinviato al prossimo 1° ottobre l’entrata in vigore del sistema, originariamente fissata al 1° luglio e, contestualmente, ha previsto che le sanzioni amministrative collegate all’evasione debbano essere irrogate unitamente all’avviso di accertamento.
Inoltre, si nota un’inversione di rotta rispetto ai correttivi apportati dal DL sviluppo, ove si era previsto, per tutelare il contribuente, che l’esecuzione sarebbe rimasta sospesa sino alla decisione sulla domanda di sospensiva, e che, comunque, la sospensione sarebbe venuta meno decorsi 120 giorni dalla domanda di sospensiva (quindi, in genere, dal ricorso).
Ora, la sola esecuzione (pignoramento) viene sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di affidamento del credito a Equitalia (in totale, per un minimo di 270 giorni, 90 + 180), e ciò a prescindere dal ricorso o dalla richiesta di sospensione giudiziale.
Ricapitolando:
- se il contribuente presenta ricorso, in assenza di versamento delle somme, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto possono essere azionati i fermi e le ipoteche (ovviamente in costanza dei presupposti di legge, che vietano l’ipoteca se il credito è sino a 20.000 euro e l’immobile costituisce abitazione principale), a meno che, prima, non sia giunta la sospensione giudiziale;
- comunque, la sola esecuzione rimane sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento del credito all’agente della riscossione.
Rebus entrata in vigore della nuova riscossione frazionata
Viene anche modificata (non solo per gli accertamenti esecutivi) la riscossione frazionata, disponendo che, per imposte sui redditi, IVA e IRAP, in presenza di ricorso, le somme possono essere riscosse per un terzo, e non più per la metà.In assenza di una disposizione transitoria (che sarebbe stata quantomai opportuna), molte sono le soluzioni che si possono dare: si potrebbe prendere come spartiacque la data di esecutività del ruolo, di consegna del ruolo, di notifica del ricorso contro l’accertamento e di emanazione o notifica della cartella.
A nostro avviso, si potrebbe optare per la data di notifica del ricorso contro l’accertamento, in quanto circostanza che rende applicabile la riscossione frazionata: pertanto, accogliendo ciò, per i ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011, le somme andranno richieste nella misura di un terzo.
Si ricorda ancora che, per velocizzare i tempi di decisione della sospensiva, viene modificato l’art. 47 del DLgs. 546/92, prevedendo che la sospensiva debba essere decisa entro 180 giorni dalla richiesta.
Nessun commento:
Posta un commento