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sabato 23 luglio 2011

Accertamenti alla srl italiana se è stabile organizzazione di società estera

Imposte dirette

Accertamenti alla srl italiana se è stabile organizzazione di società estera

Secondo la Cassazione, la branch italiana è autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre
/ Sabato 23 luglio 2011
Con la sentenza n. 16106 del 22 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che la stabile organizzazione di una società non residente costituisce un autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre.
La pronuncia della Suprema Corte, che ha ribaltato il giudizio di merito espresso sul punto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, si riferisce ad una controversia originatasi dalla ripresa a tassazione di royalties corrisposte da una srl italiana, interamente controllata dalla capogruppo tedesca, a società del gruppo residenti in Austria e Germania.
Oggetto della sentenza 16106/2011 è, quindi, la sussistenza o meno di una “soggettività passiva” della società italiana rispetto alla pretesa impositiva dell’Amministrazione italiana, questione che la Cassazione ha ritenuto di dover risolvere in senso affermativo, non considerando le istanze di parte che ritenevano, invece, che questa pretesa dovesse essere rivolta direttamente alla casa madre estera.
Due sono, essenzialmente, gli ordini di considerazioni sui quali si è basata la sentenza. Il primo consiste nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di IVA, che riconosce alla stabile organizzazione la natura di centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili al soggetto non residente, e come tale abilitato alla richiesta di rimborso dell’imposta assolta in Italia; si tratterebbe, ad avviso della Corte di Cassazione, di un’impostazione estensibile anche alle imposte sui redditi, pur nella consapevolezza che la nozione di stabile organizzazione non è esattamente sovrapponibile nei due contesti.
In secondo luogo, lo stesso legislatore delle imposte sui redditi avrebbe “enucleato” la stabile organizzazione quale soggetto che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, assume legittimazione passiva nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, dovendo nominare un rappresentante per i rapporti tributari per l’Italia (art. 4 del DPR 600/73) ed essendo obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi italiana, naturalmente per i soli redditi prodotti in Italia.
Non decisiva la soggettività giuridica autonoma della branch
La sentenza reca, poi, un importante principio nel particolare contesto in cui la controversia ha avuto origine, rappresentato dal fatto che il soggetto riconosciuto quale stabile organizzazione del soggetto non residente è una srl di diritto italiano, ovvero un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma:
- che la nozione di stabile organizzazione non è incompatibile con la personalità giuridica del soggetto che è riconosciuto come tale (deve, però, essere ricordato che non necessariamente una società controllata, ancorché in modo totalitario, configura stabile organizzazione della capogruppo, potendosi al contrario dimostrare – in determinati casi – la piena indipendenza dalla casa madre sotto il profilo giuridico ed economico);
- che, soprattutto, “l’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce con imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili al soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti”.
È, in conclusione, legittimo l’accertamento condotto non nei confronti della casa madre, bensì nei confronti della società italiana, che avviene attraverso la rettifica del reddito d’impresa evidenziato nella dichiarazione di quest’ultima, in quanto la società italiana “rappresenta” (se può passare questa semplificazione) la capogruppo estera nei rapporti con l’Amministrazione italiana. Questa conclusione deve intendersi rafforzata se la stabile organizzazione è una società residente dotata di personalità giuridica anche se, viste le conclusioni a cui è giunta la sentenza 16106/2011, il principio ben potrebbe essere applicato anche in presenza di branch italiane non dotate di autonomia patrimoniale.

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