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martedì 12 luglio 2011

Ritenuta sui dividendi UE «ante» 2008: via libera al rimborso

dividendi

Ritenuta sui dividendi UE «ante» 2008: via libera al rimborso

La circ. 32 dell’Agenzia disciplina la procedura di rimborso delle ritenute «in uscita» giudicate illegittime dalla giurisprudenza comunitaria

/ Sabato 09 luglio 2011
A partire dall’1 gennaio 2008, è stata introdotta la ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sugli utili corrisposti da partecipate italiane alle società di capitali residenti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, al fine di equiparare il prelievo fiscale sui dividendi dei soggetti IRES residenti (5% x 27,50%) a quello applicato ai soggetti esteri comunitari.
Successivamente, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 19 novembre 2009, emessa nella causa C-540/07, ha stabilito che l’Italia, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole (ritenuta del 27% prima del 2008) di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56 del Trattato CE.
A seguito della pubblicazione della richiamata sentenza, sono state presentate numerose istanze di rimborso, denunciando il contrasto con i principi stabiliti in sede comunitaria nella parte in cui opera una limitazione temporale alla decorrenza del sistema di tassazione dei dividendi che prevede la ritenuta dell’1,375%.
Con la circ. n. 32 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate disciplina le linee guida relative ai criteri di valutazione delle istanze di rimborso concernenti le ritenute sui dividendi in uscita, corrisposti a società residenti nella UE e nella SEE prima dell’1 gennaio 2008.
In particolare, si osserva che, per effetto dell’aliquota di imposta IRES vigente prima di tale data, pari al 33%, la misura della ritenuta ridotta da applicare ai dividendi erogati prima del 2008 è pari all’1,65% (ossia, pari al 5% del 33%), anziché quella del 27% prevista dall’art. 27, comma 3 del DPR 600/73.
In merito, le strutture territoriali provvederanno:
- ad applicare, nel caso di istanze di rimborso, la nuova disciplina a prescindere dalla decorrenza, sempreché sussistano gli altri requisiti richiesti dalla normativa interna per il riconoscimento della spettanza dei rimborsi in esame;
- ad abbandonare, nei contenziosi pendenti, le eccezioni aventi ad oggetto l’irretroattività delle modifiche della Finanziaria 2008, fermi restando gli eventuali altri profili attinenti alla difesa erariale.
Occorrono specifici requisiti per il rimborso
Ad avviso dell’Agenzia:
- vanno prese in considerazione soltanto istanze relative a ritenute su dividendi erogati a partire dall’1 gennaio 2004 (data da cui entra in vigore l’imposizione “interna” del 5% sui dividendi);
- è considerata tempestiva l’istanza di rimborso presentata entro 48 mesi dall’effettuazione della ritenuta ex art. 38 del DPR 602/73.
Ciò significa che se l’istanza di rimborso non è stata ancora presentata ad oggi, sarà possibile ottenere il rimborso in via amministrativa soltanto delle maggiori ritenute effettuate a partire dal secondo semestre del 2007.
Riguardo poi alle condizioni richieste per ottenere il rimborso, il documento di prassi in commento ricorda che:
- gli enti e società estere devono essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società. Tale presupposto potrà essere dimostrato mediante idonea certificazione;
- l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere un rimborso di imposta grava sul contribuente che lo chiede.
Si osserva, infine, che non sarà ammesso il rimborso nel caso in cu l’incasso dei dividendi da parte della società titolare della partecipazione si inserisca nell’ambito di una “costruzione di puro artificio”. Da questo punto di vista rilevano i fenomeni di interposizione reale realizzati sia attraverso “insediamenti” (“società conduit”), sia attraverso “transazioni” (“operazioni conduit”).

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