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lunedì 25 luglio 2011

contributo unificato

contenzioso

Partenza in salita per il contributo unificato

Il sistema è radicalmente diverso rispetto alla «vecchia» applicazione dell’imposta di bollo

/ Lunedì 25 luglio 2011
Il sistema del contributo unificato, in vigore, come prevede l’art. 37 del DL 98/2011, per i ricorsi presentati (quindi notificati a controparte) a partire dal 7 luglio 2011 scorso, crea vari dubbi interpretativi anche per ciò che concerne la fase transitoria.
Occorre rilevare che la tassazione degli atti processuali avviene in modo radicalmente diverso rispetto al sistema del bollo: riassumendo, prima si pagava il bollo, praticamente, su ogni atto processuale (ricorso, memoria, richiesta di CTU, richiesta di riunione dei ricorsi), ora, ai sensi dell’art. 9 del DPR 115/2002, si paga il contributo “per grado di giudizio”, una volta in primo grado e una volta in appello.
Incidentalmente, si rileva che è molto diversa anche la fase, per così dire, strettamente operativa: il bollo si applicava sull’originale dell’atto, il contributo o lo si paga con F23/bollettino postale o presso i tabaccai convenzionati, e si deposita il tutto quando ci si costituisce in giudizio.
Così, si pensi a due contribuenti che intendono presentare ricorso contro una cartella, uno prima del 7 luglio (contribuente Tizio) e uno successivamente (contribuente Caio).
Tizio deve applicare il bollo sull’originale del ricorso ogni quattro facciate, e se lo notifica sia all’Ufficio che ad Equitalia ci sono due originali, quindi due bolli. Poi, il bollo deve essere pagato per tutti gli atti processuali successivi, sino alla richiesta di copia della sentenza per uso notifica, al fine di far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione. Se, però, Tizio vuole fare appello, entra in gioco il contributo unificato, siccome si rientra in un ricorso (in appello) notificato dal 7 luglio.
Caio, invece, deve sin da subito applicare il contributo unificato, e le somme da versare sono quelle previste dall’art. 13 del DPR 115/2002, da corrispondere una sola volta, siccome non ha rilievo il numero dei convenuti: in altri termini, se Caio notifica il ricorso a Equitalia e all’Ufficio, il ricorso sconta il contributo una sola volta.
Il processo prosegue, quindi, senza la necessità di corrispondere altri contributi, nemmeno per la richiesta di copia della sentenza a uso notifica, in quanto così si esprime a chiare lettere l’art. 18 del DPR 115/2002.
A differenti conclusioni, peraltro, si deve pervenire nel caso in cui Caio, con un unico ricorso, impugni magari due cartelle. Qui, anche se sarebbe opportuna una conferma del Ministero, occorre pagare due contributi, perché due sono gli atti impugnati (si potrebbe però anche sostenere la possibilità di sommare il quantum richiesto dai due atti a titolo di imposta, e pagare un solo contributo in base al relativo scaglione, anche se questa non pare una soluzione molto corretta).
Si paga “a grado di giudizio”, non “ad atto processuale”
In armonia con ciò, se il contribuente notifica un ricorso contro l’accertamento e un successivo ricorso contro il ruolo, occorre versare due contributi. Per contro, se si fa ricorso contro l’accertamento e si chiede la sospensiva in seno al ricorso contro l’accertamento stesso, il contributo rimane unico, perché il processo rimane instaurato contro un solo atto.
Ulteriore problema si può porre per gli appelli notificati dall’Ufficio. Se si accetta quanto affermato, ne discende che:
- per gli appelli notificati dall’Ufficio prima del 7 luglio, le controdeduzioni e gli appelli incidentali del contribuente, come gli atti processuali successivi, dovranno scontare il bollo;
- per gli appelli notificati dopo, se il contribuente controdeduce solo, non dovrebbe essere versato alcun contributo, mentre a soluzione diversa si deve pervenire in ipotesi di appello incidentale.

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