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sabato 23 luglio 2011

Ipoteca esattoriale limitata per la «prima casa»

Riscossione

Ipoteca esattoriale limitata per la «prima casa»

Il Decreto Sviluppo ha introdotto la necessità di comunicazione preventiva, che sarà impugnabile
/ Martedì 19 luglio 2011
La legge di conversione del Decreto Sviluppo (L. n. 106/2011) ha introdotto alcune importanti novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la comunicazione preventiva al contribuente.
È bene rammentare che, salvo i limiti che si esporranno, Equitalia, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai prossimi accertamenti esecutivi (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente.
Come regola generale, peraltro preesistente al Decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale, per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non supera complessivamente gli ottomila euro.
Per effetto della L. 106/2011, ora vi è un altro limite. Infatti, se il credito non supera nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Vi è da ritenere, anche se il punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate), sicché se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono contemplati per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il pignoramento.
Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente in maniera pregnante.
Ora, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Insomma, non accadrà più che il contribuente venga reso edotto dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.

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