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Ricorsi Tributari

martedì 12 luglio 2011

La mancanza della PEC non fa (per ora) lievitare il contributo unificato

Contenzioso

La mancanza della PEC non fa (per ora) lievitare il contributo unificato

Urgono le istruzioni ministeriali per il pagamento del contributo unificato

/ Martedì 12 luglio 2011
L’immediata entrata in vigore del contributo unificato causa non pochi problemi ai difensori e alle segreterie delle Commissioni tributarie, alle quali ovviamente i contribuenti si rivolgono per chiarimenti sulla nuova tassazione degli atti processuali.
Per prima cosa, occorre, in attesa della circolare esplicativa del Ministero, chiarire l’ambito di decorrenza della nuova norma: l’art. 37 comma 7 del DL 98/2011 stabilisce che le norme sul contributo unificato si applicano a decorrere dai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della “manovra correttiva”, quindi a decorrere dallo scorso 7 luglio.
Esemplificando:
- se il difensore ha notificato il ricorso (introduttivo o di appello, visto che il contributo unificato va pagato per ogni grado di giudizio) sino allo scorso 6 luglio, sull’originale dell’atto va applicato il bollo, stessa cosa per gli atti processuali successivi come le memorie, ancorché depositate dopo l’entrata in vigore del DL 98/2011;
- se il ricorso è stato notificato a controparte dallo scorso 7 luglio (non ha rilievo la costituzione in giudizio), occorre invece pagare il contributo unificato.
È pleonastico rammentare che ogni violazione della normativa in tema di contributo unificato, se può cagionare l’emanazione di accertamenti fiscali sul contributo stesso (sul cui ricorso occorrerà, per ironia della sorte, pagare il contributo unificato), non potrà avere alcun effetto sulla validità processuale del ricorso o dell’appello.
Dal punto di vista operativo, ravvisando la necessità di attendere chiarimenti ufficiali, si prospetta quanto segue.
Il contribuente, quando forma il ricorso, in calce all’atto magari prima della sottoscrizione, indica il valore della causa ai fini dell’applicazione del contributo (si ricorda che occorre vagliare la sola imposta richiesta, al netto delle sanzioni e degli interessi).
Poi, una volta notificato il ricorso, occorre recarsi presso una tabaccheria convenzionata pagando il contributo sulla base del valore della causa e, in ragione di ciò, viene rilasciato un contrassegno adesivo. In mancanza di chiarimenti, pare debba utilizzarsi, ai fini della prova dell’assolvimento del tributo, il modello di certificazione di avvenuto pagamento approvato con decreto del 20 settembre 2010, scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamento mediante F23 o presso tabaccai convenzionati
Su detto modello deve essere attaccato il contrassegno adesivo e il tutto va poi depositato nella segreteria in occasione della costituzione in giudizio (se il pagamento avviene mediante F23, occorre depositare tale documento).
Tanto premesso, la regolarità fiscale del ricorso non dovrebbe venir meno se il difensore applicasse il contrassegno sull’originale del ricorso, visto che l’imposta risulta comunque pagata.
Una questione molto importante riguarda l’art. 13 comma 3-bis del DPR 115/2002, introdotto dal DL 98, secondo cui, ove il difensore ometta di indicare la casella di posta elettronica, il contributo è maggiorato per il 50%.
Per il processo tributario, questa norma non trova ancora attuazione, in quanto, come dice l’art. 39, comma 8, lett. c) del DL 98/2011, l’applicazione della maggiorazione è subordinata all’emanazione dei decreti del Ministero che renderanno operativo il cosiddetto “processo tributario telematico”.

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