accordi internazionali
San Marino, passi avanti per lo scambio di informazioni con l’Italia
Approvata dalla Repubblica del Titano la nuova legge che regolamenta la materia, ma la distensione dei rapporti tra i due Stati sembra lontana
/ Venerdì 22 luglio 2011
Con l’approvazione della legge che regolamenta lo scambio di informazioni ai fini fiscali con le Amministrazioni degli Stati esteri, la Repubblica di San Marino ha compiuto un passo in avanti nella “distensione” dei rapporti con l’Italia, Stato che, naturalmente, intrattiene i maggiori rapporti con il Titano.
La legge, rubricata “Disposizioni per l’implementazione dell’assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni”, consente allo Stato richiedente di ottenere le informazioni necessarie al contrasto all’evasione relativamente ai contribuenti oggetto di “attenzioni” particolari. Essa sembra, però, risentire, nella sua stessa struttura, del deterioramento dei rapporti tra i due Stati avvenuto negli ultimi anni; l’art. 2 della legge prevede infatti che, nelle more della conclusione e dell’entrata in vigore degli accordi tra San Marino e altri Stati aventi ad oggetto il contrasto alle doppie imposizioni, o lo scambio di informazioni secondo gli standard OCSE, la procedura per lo scambio di informazioni diverge da quella tipica prevista dagli accordi bilaterali siglati sulla base delle raccomandazioni dell’OCSE medesima, essendo invece regolata dagli artt. 9-12, che dettano regole particolari.
Si tratta di una previsione che sembra motivata da esigenze ad hoc, visto che proprio con l’Italia non è si mai giunti alla ratifica di una Convenzione (si veda “In arrivo le modifiche alla Convenzione con San Marino” del 27 agosto 2010), ragion per cui sono previste dalla nuova legge:
- apposite proroghe al termine ordinario di 90 giorni a seguito del quale è possibile evadere la richiesta;
- il possibile addebito allo Stato che richiede le informazioni di parte dei costi necessari per procurare le stesse;
- l’obbligo, da parte dello Stato richiedente, di fornire una serie di dettagli piuttosto vincolanti sulle informazioni richieste.
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, lo Stato richiedente deve dichiarare all’Autorità sanmarinese:
- l’identità della persona sotto indagine;
- la natura delle informazioni richieste e la forma nella quale si desidera che esse vengano messe a disposizione;
- il fine per il quale le informazioni sono richieste;
- i motivi per i quali si ritiene che tali informazioni siano in possesso o a disposizione di una persona che rientra nella giurisdizione di San Marino;
- se conosciuti, il nome e l’indirizzo della persona che si ritiene in possesso delle informazioni richieste;
- la conformità alla legge delle richieste avanzate (di fatto, l’ammissione che la stessa richiesta di informazioni, se inoltrata all’Amministrazione dello Stato che l’ha effettuata, avrebbe avuto esito positivo);
- di aver fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni richieste, fatti salvi quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
Quanto agli effetti pratici della nuova legge relativamente ai rapporti con l’Italia, i commenti sembrano solo sussistere sul fronte di San Marino. Il Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS), Pier Paolo Fabbri, ha giudicato positivamente il nuovo provvedimento, annunciando che le banche del Titano faranno la loro parte nell’esaudire le richieste che eventualmente pervengano; ottimismo è stato, naturalmente, evidenziato anche dal segretario di Stato alle Finanze, Pasquale Valentini, che ha esplicitato il vero nodo dei rapporti tra i due Stati, ovvero la ricomprensione di San Marino nella black list degli Stati per i quali occorre inviare le comunicazioni delle operazioni ai sensi dell’art. 1 del DL 40/2010 da parte dei soggetti IVA italiani.
L’auspicio, da parte sanmarinese, è che il varo della legge sullo scambio di informazioni possa “ammorbidire” la posizione italiana sull’argomento, anche se non vi sono al momento elementi che possano fare ritenere probabili passi in tal senso da parte del legislatore italiano.
La legge, rubricata “Disposizioni per l’implementazione dell’assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni”, consente allo Stato richiedente di ottenere le informazioni necessarie al contrasto all’evasione relativamente ai contribuenti oggetto di “attenzioni” particolari. Essa sembra, però, risentire, nella sua stessa struttura, del deterioramento dei rapporti tra i due Stati avvenuto negli ultimi anni; l’art. 2 della legge prevede infatti che, nelle more della conclusione e dell’entrata in vigore degli accordi tra San Marino e altri Stati aventi ad oggetto il contrasto alle doppie imposizioni, o lo scambio di informazioni secondo gli standard OCSE, la procedura per lo scambio di informazioni diverge da quella tipica prevista dagli accordi bilaterali siglati sulla base delle raccomandazioni dell’OCSE medesima, essendo invece regolata dagli artt. 9-12, che dettano regole particolari.
Si tratta di una previsione che sembra motivata da esigenze ad hoc, visto che proprio con l’Italia non è si mai giunti alla ratifica di una Convenzione (si veda “In arrivo le modifiche alla Convenzione con San Marino” del 27 agosto 2010), ragion per cui sono previste dalla nuova legge:
- apposite proroghe al termine ordinario di 90 giorni a seguito del quale è possibile evadere la richiesta;
- il possibile addebito allo Stato che richiede le informazioni di parte dei costi necessari per procurare le stesse;
- l’obbligo, da parte dello Stato richiedente, di fornire una serie di dettagli piuttosto vincolanti sulle informazioni richieste.
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, lo Stato richiedente deve dichiarare all’Autorità sanmarinese:
- l’identità della persona sotto indagine;
- la natura delle informazioni richieste e la forma nella quale si desidera che esse vengano messe a disposizione;
- il fine per il quale le informazioni sono richieste;
- i motivi per i quali si ritiene che tali informazioni siano in possesso o a disposizione di una persona che rientra nella giurisdizione di San Marino;
- se conosciuti, il nome e l’indirizzo della persona che si ritiene in possesso delle informazioni richieste;
- la conformità alla legge delle richieste avanzate (di fatto, l’ammissione che la stessa richiesta di informazioni, se inoltrata all’Amministrazione dello Stato che l’ha effettuata, avrebbe avuto esito positivo);
- di aver fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni richieste, fatti salvi quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
Nuove regole per i redditi del 2011 e dei periodi d’imposta successivi
Per quanto riguarda la decorrenza, l’art. 13 della legge prevede che l’Autorità sanmarinese possa prestare l’assistenza richiesta dagli Stati terzi solo per informazioni relative a fattispecie reddituali di competenza dei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2011.Quanto agli effetti pratici della nuova legge relativamente ai rapporti con l’Italia, i commenti sembrano solo sussistere sul fronte di San Marino. Il Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS), Pier Paolo Fabbri, ha giudicato positivamente il nuovo provvedimento, annunciando che le banche del Titano faranno la loro parte nell’esaudire le richieste che eventualmente pervengano; ottimismo è stato, naturalmente, evidenziato anche dal segretario di Stato alle Finanze, Pasquale Valentini, che ha esplicitato il vero nodo dei rapporti tra i due Stati, ovvero la ricomprensione di San Marino nella black list degli Stati per i quali occorre inviare le comunicazioni delle operazioni ai sensi dell’art. 1 del DL 40/2010 da parte dei soggetti IVA italiani.
L’auspicio, da parte sanmarinese, è che il varo della legge sullo scambio di informazioni possa “ammorbidire” la posizione italiana sull’argomento, anche se non vi sono al momento elementi che possano fare ritenere probabili passi in tal senso da parte del legislatore italiano.
Nessun commento:
Posta un commento