Accertamento
Raddoppio dei termini per reati fiscali: domani l’esame della Consulta
A breve si saprà se il «fumus» di reato può riaprire periodi d’imposta già decaduti
Sul sito internet della Corte Costituzionale è stata data notizia dell’imminente discussione della questione di legittimità dell’art. 57 del DPR 633/72 (ma lo stesso discorso vale per l’art. 43 del DPR 600/73), nella parte in cui contempla il raddoppio dei termini per l’accertamento in ipotesi di constatazione di violazioni penali. La causa verrà discussa domani in udienza pubblica, e il relatore sarà il prof. Gallo.
Data l’imminenza della discussione, appare proficuo riepilogare brevemente la problematica su cui la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi, rinviando all’apposita scheda Eutekne per l’analisi delle singole questioni, ove sono esaminate le prime pronunce della giurisprudenza di merito.
La C.T. Prov. Napoli, con l’ordinanza n. 266 del 2010 (si veda “Alla Consulta il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni penali” del 1° ottobre 2010), aveva rimesso all’esame del Giudice delle Leggi la disposizione sul raddoppio dei termini introdotta dal DL 223/2006, in virtù della quale è stato previsto che la constatazione di elementi penalmente rilevanti comporti il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.
Nello specifico, i giudici partenopei si sono domandati se la proroga possa operare anche ove gli elementi penalmente rilevanti emergessero in un momento in cui gli ordinari termini per l’accertamento siano già decaduti: in sostanza, ragionando in tal modo, il raddoppio si concretizzerebbe in una sorta di rimessione in termini a favore degli Uffici finanziari, e ai funzionari verrebbe attribuito un potere immenso e incontrollabile.
Qualora, invece, si intendesse adottare la soluzione opposta, riprendendo l’esempio appena effettuato, nel mese di luglio 2011 solo i rilievi sugli anni dal 2006 in poi (l’esercizio 2006, dichiarazione UNICO 2007, scade il 31 dicembre di quest’anno) sarebbero idonei a cagionare il raddoppio dei termini, siccome le annualità antecedenti il 2006 sono, all’atto del rinvenimento del fumus di reato, ormai decadute.
A nostro avviso, e ad avviso di gran parte dei commentatori, la seconda è la soluzione maggiormente in armonia con il dettato costituzionale.
Non resta quindi che attendere la pubblicazione della decisione.
Data l’imminenza della discussione, appare proficuo riepilogare brevemente la problematica su cui la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi, rinviando all’apposita scheda Eutekne per l’analisi delle singole questioni, ove sono esaminate le prime pronunce della giurisprudenza di merito.
La C.T. Prov. Napoli, con l’ordinanza n. 266 del 2010 (si veda “Alla Consulta il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni penali” del 1° ottobre 2010), aveva rimesso all’esame del Giudice delle Leggi la disposizione sul raddoppio dei termini introdotta dal DL 223/2006, in virtù della quale è stato previsto che la constatazione di elementi penalmente rilevanti comporti il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento.
Nello specifico, i giudici partenopei si sono domandati se la proroga possa operare anche ove gli elementi penalmente rilevanti emergessero in un momento in cui gli ordinari termini per l’accertamento siano già decaduti: in sostanza, ragionando in tal modo, il raddoppio si concretizzerebbe in una sorta di rimessione in termini a favore degli Uffici finanziari, e ai funzionari verrebbe attribuito un potere immenso e incontrollabile.
Potere immenso attribuito agli Uffici
Esemplificando, si pensi a un contribuente sottoposto ad accesso nel mese di luglio 2011, con rilievi sulla dichiarazione del periodo d’imposta 2004 (UNICO 2005), scaduto il 31 dicembre 2009. Optando per la tesi pro Fisco, il rinvenimento di elementi idonei a integrare ad esempio il delitto di dichiarazione infedele legittimerebbe l’emanazione dell’accertamento, il che rimetterebbe in termini l’Ufficio.Qualora, invece, si intendesse adottare la soluzione opposta, riprendendo l’esempio appena effettuato, nel mese di luglio 2011 solo i rilievi sugli anni dal 2006 in poi (l’esercizio 2006, dichiarazione UNICO 2007, scade il 31 dicembre di quest’anno) sarebbero idonei a cagionare il raddoppio dei termini, siccome le annualità antecedenti il 2006 sono, all’atto del rinvenimento del fumus di reato, ormai decadute.
A nostro avviso, e ad avviso di gran parte dei commentatori, la seconda è la soluzione maggiormente in armonia con il dettato costituzionale.
Non resta quindi che attendere la pubblicazione della decisione.
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