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venerdì 15 luglio 2011

Più semplice registrare i contratti di locazione abitativi

Immobili

Più semplice registrare i contratti di locazione abitativi

Con la denuncia telematica IRIS, l’Agenzia delle Entrate rende possibile la registrazione online «semplificata»

/ Venerdì 15 luglio 2011
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 106771/2011 di ieri, 14 luglio 2011, ha approvato un modello semplificato da usare per la registrazione telematica dei contratti di locazione ad uso abitativo quando il locatore non sceglie la cedolare secca e, quindi, occorre procedere al pagamento delle imposte di registro e di bollo.
La procedura semplificata può essere usata per registrare i contratti relativi a immobili destinati all’uso abitativo e le pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, alle seguenti condizioni: innanzitutto, sia i locatori sia i conduttori non devono essere più di tre e il contratto deve avere ad oggetto una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze; inoltre, tutti gli immobili presenti nel contratto (immobile abitativo e pertinenze) devono essere censiti con attribuzione di rendita. Occorre poi che il contratto da registrare, che deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, disciplini esclusivamente il rapporto di locazione. Infine, il contratto non deve usufruire di agevolazioni per l’applicazione dell’imposta di registro, come nel caso di contratti a canone concordato nei Comuni ad elevata “tensione abitativa”.
Si tratta in pratica delle medesime condizioni per poter accedere alla procedura “SIRIA” prevista per la registrazione dei contratti di locazione che usufruiscono del regime della cosiddetta “cedolare secca”. Analogamente, il contratto di locazione non deve essere allegato al modello, ma va conservato dalle parti, insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il vantaggio di tale procedura, rispetto alla più tradizionale registrazione del documento cartaceo, consiste nella possibilità, via internet, di registrare il contratto e contestualmente pagare le imposte.
Infatti, i passaggi da seguire sono i seguenti: innanzitutto, occorre compilare la prima schermata con i dati di tutti i locatori e conduttori. Il secondo passaggio consiste nell’indicare, nella seconda schermata, i dati dell’immobile oggetto della locazione, incluse le relative pertinenze, aggiungendo le informazioni riguardanti il contratto, tra le quali, per esempio, la tipologia (canone libero, concordato, transitorio, a studenti universitari), la durata, l’importo del canone, la frequenza del pagamento, la data di stipula e il numero di pagine e di copie del contratto stesso. Infine, occorre pagare le imposte di registro e di bollo che il software calcola in base ai dati indicati dal contribuente. A questo punto, il contribuente indica l’IBAN del conto sul quale vuole addebitare le imposte e invia il modello, ricevendo, a conferma del buon esito della registrazione del contratto e dell’avvenuto pagamento delle imposte, apposite comunicazioni tramite il servizio telematico.
Evidente la semplificazione in termini di adempimenti
Appare palese la semplificazione in termini di adempimenti e di documentazione da produrre, in quanto in questo modo non occorre pagare preventivamente il modello F23, con tutti i rischi connessi all’insufficiente pagamento di imposte o diritti, e successivamente, dopo aver compilato il modello 69, recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Se a ciò aggiungiamo anche la semplificazione introdotta dal comma 3 dell’art. 3 del DLgs. 23/2011, che prevede che, a decorrere dal 7 aprile 2011, per i contratti di locazione registrati non è più necessario presentare la comunicazione di cessione di fabbricato di cui all’art. 12 del DL n. 59/1978 (conv. L. 18 maggio 1978 n. 191, c.d. “antiterrorismo”), possiamo anche noi affermare, come esordisce il comunicato stampa del provvedimento, che “bastano pochi passi e il contratto di affitto è registrato”.
Occorre, infine, aggiungere che il provvedimento in esame apporta anche alcune modifiche al modello SIRIA, precisando che per “periodicita” si intende quella del pagamento del canone di locazione e abrogando l’obbligo di indicare, per gli immobili esteri, la località e l’indirizzo completo. Tale ultima precisazione scaturisce dal fatto che l’opzione per la cedolare secca, e conseguentemente il modello SIRIA, non possono essere utilizzati per gli immobili situati all’estero.

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