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mercoledì 6 luglio 2011

Perdite fiscali riportabili all’80% senza limiti di tempo

riporto delle perdite

Perdite fiscali riportabili all’80% senza limiti di tempo

Il testo della manovra riscriverebbe l’art. 84 del TUIR, eliminando l’obbligo di utilizzo delle perdite entro il quinquennio

/ Lunedì 04 luglio 2011
In base alle ultime bozze, la manovra correttiva licenziata dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2011 prevederebbe un’importante novità, rappresentata dalla riscrittura dell’art. 84 del TUIR in materia di perdite d’impresa.
Nell’attuale regime, infatti, le perdite sono riportabili per l’intero ammontare nel quinquennio. Per effetto delle novità previste, invece, verrebbe eliminato il riferimento al quinquennio, “compensando” tale vantaggio con un limite dell’80% all’ammontare riportabile ai periodi successivi. Più precisamente, la perdita maturata in un periodo d’imposta potrebbe essere computata a riduzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% di ciascuno di essi. Ciò significa che, se il periodo d’imposta “n” chiude in perdita fiscale per 100, essa potrebbe compensare il reddito del periodo d’imposta successivo sino alla soglia di 80. Per come dovrebbe essere formulata la norma, tuttavia, non viene “abbandonato” in via definitiva il 20% della perdita, ma più semplicemente questa percentuale sarebbe utilizzata a riduzione dei redditi imponibili maturati dalla società nei periodi d’imposta successivi, senza alcuna limitazione temporale.
Si tratterebbe, di fatto, dell’estensione del principio di illimitata riportabilità delle perdite attualmente previsto per le componenti negative realizzate nei primi tre periodi d’imposta, con l’unica variante che esse potrebbero compensare il reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’80%.
Per le perdite dei primi tre periodi d’imposta, fermo restando il principio della riportabilità senza limitazioni temporali, nel nuovo regime la compensazione avverrebbe per l’intero importo, e non per l’80%.
Non verrebbe, invece, modificato il comma 3 della norma, che preclude il diritto al riporto delle perdite nel momento in cui venga trasferita la partecipazione di controllo della società e, nel biennio anteriore o successivo, sia modificata l’attività effettivamente svolta dalla società.
Potrebbero cadere le contestazioni sui fenomeni di “refreshing”
L’importanza della riportabilità illimitata delle perdite sotto il profilo temporale dovrebbe andare al di là del semplice vantaggio di poter utilizzare componenti che, altrimenti, andrebbero a scadenza (pur con il limite dell’80%). Le novità potrebbero, al contrario, interessare il tax planning delle imprese, spesso ostacolato da timori di contestazioni del Fisco sulla materia. Si pensi, ad esempio, a tutti i fenomeni di refreshing operati attraverso l’anticipazione di redditi imponibili nel periodo d’imposta di scadenza delle perdite, operazioni da sempre malviste dall’Amministrazione finanziaria in chiave antielusiva; con le nuove norme tali timori dovrebbero cadere, in quanto l’assenza di limitazioni temporali in merito al riporto delle perdite dovrebbe finalmente “liberalizzare” la scelta del periodo d’imposta in cui effettuare tali operazioni (se di scelta si può parlare), sicché una qualsiasi operazione che generi plusvalenze imponibili in presenza di forti perdite accumulate non potrebbe più essere sindacata dall’Agenzia delle Entrate sotto questo profilo.

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