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martedì 12 luglio 2011

Nella srl, i soci convocano l’assemblea

Diritto societario

Nella srl, i soci convocano l’assemblea

Il potere è riconosciuto a chi rappresenta almeno un terzo del capitale sociale

/ Martedì 12 luglio 2011
Nelle srl non trova applicazione la regola, dettata per le spa dall’art. 2367 c.c., che prevede la convocazione dell’assemblea su ordine del Tribunale in caso di inottemperanza degli amministratori alla richiesta dei soci. Questi, peraltro, hanno la facoltà di convocare l’assemblea ove rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Sono queste le interessanti precisazioni fornite dal decreto 19 novembre 2010 del Tribunale di Milano.
Il socio unico di una srl richiedeva, per ben due volte, all’amministratore unico della società la convocazione dell’assemblea per deliberare la revoca dello stesso. In entrambe le occasioni l’amministratore ometteva di procedere. Il socio unico, quindi, richiedeva al Tribunale un provvedimento cautelare (inaudita altera parte) che provvedesse alla convocazione dell’assemblea, facendo leva sull’applicazione analogica dell’art. 2367, commi 1 e 2 c.c.; tale disposizione, infatti, attribuisce ai soci di spa rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale la facoltà di chiedere la convocazione agli amministratori e, in caso di loro inerzia, di rivolgersi al Tribunale, che convoca l’assemblea con decreto designando la persona che deve presiederla.
Nel decidere sulla questione, il Tribunale di Milano prende posizione su due aspetti importanti della disciplina della srl, nella quale – si ricorda – nessuna indicazione normativa è fornita circa i soggetti che devono procedere alla convocazione dell’assemblea.
In materia, è pacificamente riconosciuto il potere di convocazione in capo agli amministratori, quale “derivazione” del potere di sottoporre all’assemblea determinati argomenti (ex art. 2479, comma 1 c.c.). Nel caso di specie, tuttavia, tale via era preclusa dalla “passività” dell’amministratore unico, che costringeva il socio (unico) ad invocare la convocazione tramite applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. Il Tribunale di Milano, però, afferma che la norma in questione non è estendibile alla srl, trattandosi di provvedimento giudiziario scaturente da un procedimento di volontaria giurisdizione previsto sempre per ipotesi tipiche non applicabili per via analogica. La soluzione adottata non è generalmente riconosciuta. Mentre, infatti, nello stesso senso del provvedimento in commento si sono espressi, tra gli altri, Trib. Milano 18 gennaio 2007, App. Lecce 23 giugno 2005 e Trib. Bologna 21 ottobre 2004, hanno ammesso l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. App. Napoli 20 maggio 2005 e Trib. Brescia 8 marzo 2005.
Nonostante ciò, il socio unico della srl non resta privo di tutela. Il provvedimento in commento, infatti, osserva come nel potere dei soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale di sottoporre all’assemblea argomenti sui quali decidere, ex art. 2479 comma 1 c.c., debba farsi rientrare, per via estensiva, anche il potere di convocazione dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Un’interpretazione estensiva dei poteri di cui all’art. 2479 comma 1 c.c. deve reputarsi compatibile con la posizione privilegiata attribuita ai soci nell’ambito delle srl, come disegnata dalla riforma del 2003.
Ai soci con meno di un terzo, resta l’azione di responsabilità
Questa soluzione – già adottata in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Trib. Milano 18 gennaio 2007 e Trib. Milano 14 gennaio 2005) – è condivisa anche dalla dottrina, che, anzi, in taluni suoi rappresentanti si è spinta addirittura a reputare ragionevole l’attribuzione del potere di convocazione in capo a ciascun socio.
Diversamente, infatti, si porrebbe comunque l’ulteriore questione di come tutelare quei soci che non raggiungessero la percentuale del terzo del capitale sociale di fronte all’omissione degli amministratori nelle srl prive di collegio sindacale (in queste ultime, infatti, l’inerzia dell’organo gestorio potrebbe essere superata dall’intervento “suppletivo” dell’organo di controllo, ex art. 2406, comma 1 c.c., cui rinvia l’art. 2477, comma 5 c.c.). Rispetto a tale problema, peraltro, si è prospettato l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità chiedendo la revoca dell’amministratore; potere che l’art. 2476, comma 3 c.c. riconosce a ciascun socio di srl, indipendentemente dall’entità della partecipazione.
In conclusione, tornando al caso di specie, il Tribunale di Milano rigetta l’istanza di emissione del provvedimento cautelare (inaudita altera parte) di convocazione dell’assemblea, ma riconosce al socio unico il potere di provvedervi direttamente.

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