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martedì 12 luglio 2011

Operazioni intra-UE con dubbi

iva

Operazioni intra-UE con dubbi

Assonime, nella circ. 16, auspica chiarimenti dall’Agenzia, in particolare sulle fattispecie compiute senza autorizzazione

/ Mercoledì 13 luglio 2011
L’Assonime ha emanato ieri la circolare n. 16, che analizza il regime antifrode introdotto dall’art. 27 del DL n. 78/2010, in virtù del quale i soggetti passivi IVA possono effettuare operazioni intracomunitarie esclusivamente qualora abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, l’inclusione nell’archivio informatico VIES.
La circolare n. 16/2011 esamina, in primo luogo, le operazioni interessate dalla nuova disciplina, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, illustrando la prassi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui devono essere incluse anche quelle intercorse con soggetti passivi d’imposta comunitari, imponibili nello Stato del committente, a norma dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 (circolare n. 28/2011, paragrafo 2.5). Sul punto, l’Assomine è dell’avviso che la posizione dell’Amministrazione finanziaria sia giustificata dalla considerazione che il rischio di frodi IVA si possa annidare anche nell’ambito di tali prestazioni.
Il documento mette poi in luce alcune profili critici della dichiarazione di volontà di realizzazione operazioni intracomunitarie: in particolare, è stato osservato che nei relativi modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprenditori individuali e lavoratori autonomi), il quadro I si riferisce esclusivamente alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari, ma non alle prestazioni di servizi, rendendo dunque necessario un urgente intervento specifico, in tale senso, dell’Amministrazione finanziaria.
La circolare n. 16/2011, inoltre muove alcuni rilievi con riferimento alle eventuali violazioni commesse, e precisamente nell’ipotesi del compimento di operazioni intracomunitarie prima di aver ottenuto la necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. A questo proposito, il documento solleva dei dubbi in ordine alla presunzione di qualificazione di queste fattispecie come “interne” e, quindi, soggette ad IVA, a dispetto dell’ordinario regime di non imponibilità: ad avviso dell’Assonime, tale impostazione potrebbe risultare eccessivamente penalizzante per gli operatori interessati, limitando di fatto i rapporti commerciali con i partner comunitari, anch’essi coinvolti nel trattamento fiscale dell’operazione.
La conferma di tale prassi dell’Amministrazione finanziaria potrebbe comportare, inoltre, gravi conseguenze sanzionatorie in capo ai trasgressori: diversamente, nel caso in cui si mantenesse fermo il riconoscimento dell’applicabilità del regime delle operazioni intracomunitarie, la sanzione potrebbe essere limitata a quella prevista per l’omissione delle comunicazioni, ovvero da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro (art. 11 del DLgs. n. 471/1997). Anche in tale circostanza, l’Assonime ha auspicato un sollecito chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, in pendenza del quale ritiene comunque non sanzionabili eventuali comportamenti che saranno considerati difformi dagli organi di controllo, in quanto opererebbe l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza (art. 6, comma 2 del DLgs. n. 472/1997), avvalorata dalla momentanea assenza di puntuali istruzioni in merito.
Dubbi sulle operazioni compiute prima di un provvedimento di revoca
Infine, la circolare Assonime rileva che non risulta disciplinata neppure la fattispecie dell’operazione intracomunitaria compiuta da un soggetto autorizzato, poi interessato da un provvedimento di revoca, la cui notifica sia stata perfezionata successivamente all’effettuazione della compravendita o della prestazioni di servizi. A questo proposito, l’Assonime fornisce una propria interpretazione, tesa ad escludere la correttezza del comportamento: l’art. 6.1 del provvedimento n. 2010/188376 del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce, infatti, che l’atto di revoca comporta l’esclusione dall’archivio informatico VIES con effetto dalla data di emissione dello stesso.
Sul punto, sarebbe, in ogni caso, auspicabile una precisazione dell’Amministrazione finanziaria, così come con riferimento agli effetti delle prestazioni di servizi fornite in assenza della preventiva autorizzazione, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina sino alla pubblicazione dei suddetti chiarimenti.
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