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mercoledì 27 luglio 2011

Omessa fatturazione: per l’AIDC Milano, sanzioni incompatibili col diritto UE

iva

Omessa fatturazione: per l’AIDC Milano, sanzioni incompatibili col diritto UE

La Commissione istituita presso l’AIDC segnala la violazione dei principi di proporzionalità, equivalenza ed effettività

/ Mercoledì 27 luglio 2011
Secondo l’AIDC di Milano, le norme nazionali che prevedono l’applicazione della sanzione “piena”, dal 100% al 200%, dell’imposta non applicata (art. 6, comma 1, del DLgs. 471/97), in caso di omessa autofatturazione delle operazioni poste in essere da soggetti non residenti, e rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, non sono compatibili con i principi comunitari. È quanto emerge dalla lettura del documento del 12 maggio scorso, elaborato dalla Commissione, istituita presso l’AIDC (sezione di Milano) per l’esame della compatibilità comunitaria di leggi e prassi fiscale italiane.
Per inquadrare al meglio la questione, è necessario ricordare che dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue relativa al caso Ecotrade (causa C-95/07), che ha ribadito il principio di neutralità dell’imposta e l’assenza di danno erariale in mancanza di autofatturazione, ha dovuto abbandonare la strada in precedenza intrapresa, secondo cui ferma restando la debenza dell’imposta a debito non applicata, negava il diritto alla detrazione. Con la risoluzione n. 56 del 6 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il riconoscimento del citato diritto alla detrazione, ribadendo nel contempo l’applicabilità della sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, e negando la riduzione della sanzione al 3%, prevista dall’art. 6, comma 9-bis, del DLgs. 471/97 (con decorrenza dal 2008), in quanto tale disposizione richiede che l’imposta sia stata comunque irregolarmente versata. Tale ipotesi, di fatto, si può realizzare nel caso di autofatturazione “interna” (ad esempio, nel reverse charge del settore edile), e non anche nella fattispecie in questione (autofatturazione “esterna”), in quanto l’applicazione del tributo non può che avvenire da parte del cessionario/committente residente.
La Commissione in seno all’AIDC denuncia la violazione di alcuni principi previsti in ambito comunitario. In primis, traendo spunto dalla citata sentenza Ecotrade, emerge che le sanzioni devono essere irrogate in base al principio della proporzionalità, che richiede la commisurazione delle sanzioni stesse al danno erariale, che nel caso di specie di regola non sussiste (fatto salvo il caso in cui il cessionario/committente obbligato al reverse charge non abbia limitazioni al diritto alla detrazione dell’IVA, come ad esempio accade per coloro che effettuano operazioni esenti e sono quindi soggetti al pro rata di detrazione limitato).
In secondo luogo, gli esperti dell’AIDC denunciano la violazione del principio di equivalenza, in quanto la citata disposizione di cui all’art. 6, comma 9-bis, del DLgs. 471/97, che prevede la riduzione della sanzione al 3% in caso di assolvimento dell’imposta, sia pure in modo irregolare, si rende applicabile, come già accennato, solamente alle violazioni commesse nelle operazioni “interne” (ad esempio, subappalto nel settore edile), e non anche in quelle “esterne”, nelle quali il fornitore estero non può addebitare l’imposta.
In terzo luogo, si denuncia la violazione del principio di effettività, secondo cui non si può rendere eccessivamente difficile, se non impossibile, l’esercizio dei diritti previsti dall’ordinamento giuridico, in quanto l’operatore nazionale che intenda esercitare il diritto alla detrazione è comunque soggetto alla sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con conseguente aggravamento delle condizioni per l’esercizio del citato diritto alla detrazione.
Se lo Stato UE non si conforma, si può adire la Corte di Giustizia
In base alle motivazioni esposte, la Commissione dell’AIDC ritiene che vi siano tutti i presupposti per attivare il procedimento previsto dall’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui “la commissione, quando reputi che uno stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla commissione, questa può adire la Corte di Giustiza dell’Unione europea”. Vedremo, si spera a breve, l’esito della denuncia.

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