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mercoledì 6 luglio 2011

Reddito agrario: aggiornato l’elenco del 2010

redditi fondiari

Reddito agrario: aggiornato l’elenco del 2010

Il DM 17 giugno 2011 individua i prodotti che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, previste dall’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR

/ Sabato 02 luglio 2011
Molte conferme ed alcune novità. La tassazione agricola si estende a nuovi prodotti agricoli, mentre sono confermate le agevolazioni fiscali per molti dei prodotti agricoli elencati nei precedenti provvedimenti (da ultimo, nei decreti 5 agosto 2010 e 11 luglio 2007).
Tra le principali novità, si segnala che, al posto di “produzione di prodotti di panetteria freschi”, troviamo “produzione di pane”; sono escluse dal regime di favore, quindi, tutti que prodotti “da forno” quali cialde e pizzette.
Tra i nuovi prodotti che faranno parte del settore agrario, con la conseguente tassazione agevolata, sono inseriti quelli derivanti dalla manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di tabacco, di piante per la preparazione di fibre tessili, di piante da foraggio e di altre colture non permanenti, di fiori in piena aria e in colture protette, di uva, di agrumi, di pomacee e frutta a nocciolo, di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio, di piante per la produzione di bevande, di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, di frutti oleosi, nonché di quelli derivanti dalla riproduzione delle piante.
Con il decreto 17 giugno 2011, pubblicato nella G.U. n. 147 del 27 giugno, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, previste dall’articolo 32, comma 2, lett. c) del TUIR. La nuova tabella di beni soggetti a tassazione agricola avrà effetto a partire dal 2011.
Nuove attività agricole a partire dal 2011
Diventa più leggera quindi la tassazione fiscale per i soggetti che eseguono l’attività di manipolazione delle sopraelencate coltivazioni. Queste ultime sono state individuate sulla base della classificazione delle attività economiche “ATECO 2007”, approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007.
Come stabilito dall’articolo 2 del DM 17 giugno 2011, le nuove norme hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Di conseguenza, per i soggetti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare, nonché per le persone fisiche, le agevolazioni fiscali scattano già a partire dall’anno 2011. Per questi contribuenti la tassazione avverrà pertanto sulla base delle norme previste in materia di reddito agrario e non sulla base di effettivi ricavi e costi sostenuti.
Si ricorda, infatti, che il reddito agrario, di cui agli articoli 32 – 35 del TUIR, è attribuibile ai soggetti (possessori o affittuari del fondo) che svolgono attività agricole sul terreno, direttamente o avvalendosi del lavoro di dipendenti, esprime la componente della redditività media ordinaria del terreno imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del fondo, nell’esercizio di attività agricole su di esso ed è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di coltura secondo le norme della legge catastale (art. 3 del DPR 604/73).
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 32, inoltre, sono considerate attività agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività, ancorché non svolte sul terreno, di cui all’art. 2135, comma 3 c.c., dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione, alla valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali.
Di seguito l’elenco delle attività agricole connesse così come modificato dal decreto del 17 giugno.

Elenco delle attività agricole connesse
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0)
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0)
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0)
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0)
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2)
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0)
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2)
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3)
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4)
Produzione di pane (ex 10.71.1)
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 – 11.02.2)
Produzione di grappa (ex 11.01.0)
Produzione di aceto (ex 10.84.0)
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0)
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0)
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0)
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0)
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi

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