ammortamento dei beni materiali
Dal 2013, gli ammortamenti diventano più cari
Solo tre aliquote e immobili deducibili in quarant’anni
Modificati i coefficienti di ammortamento dei beni materiali e immateriali, che si riducono a tre aliquote e comportano una generale riduzione della quota di ammortamento deducibile annualmente, con conseguente allungamento dei periodi fiscali di ammortamento.
L’art. 23, comma 47 del DL 98/2011, benché non chiaro nella sua formulazione letterale, introduce una rilevante modifica della disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni strumentali. La norma, riferendosi genericamente alla disciplina del regime fiscale degli ammortamenti, sembra applicarsi tanto ai titolari di reddito d’impresa, quanto ai titolari di reddito di lavoro autonomo.
Come anticipato, sebbene la lettera della norma risulti alquanto criptica, la reale portata dell’intervento si desume dalla Relazione tecnica a supporto del provvedimento, ove si legge che, a seguito del DL 98/2011, vi sarà una revisione sostanziale della tabella dei coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1988, con la previsione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento.
Tale intervento sembra abrogare implicitamente le disposizioni dell’art. 6 del DL 1° luglio 2009 n. 78, in base al quale, entro il 31 dicembre 2009, si sarebbe dovuto provvedere alla revisione dei coefficienti fiscali di ammortamento e che, ad oggi, non aveva ancora trovato applicazione, e accoglie le indicazioni fornite dalla Commissione europea, direttiva COM(2011)121 del Consiglio relativa alla base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.
Ciò premesso, con riferimento ai soggetti IRES, ricordiamo che, secondo il comma 2 dell’art. 102 del TUIR, la deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti stabiliti dal DM 1988, nel limite, però, dell’importo imputato al Conto economico (comma 4 dell’art. 109 del TUIR).
In questo contesto si inseriscono le previsioni della manovra, che propongono:
- la riduzione del numero dei coefficienti di ammortamento attualmente in vigore, attraverso l’aggregazione dei beni in gruppi definiti pool aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea;
- la previsione di un’aliquota specifica per alcuni beni singolarmente individuati.
Come indicato dalla Relazione tecnica, è stata ipotizzata un’aliquota di ammortamento in 4 anni per le immobilizzazioni ammortizzabili “cumulativamente” e specifici coefficienti di ammortamento per singole attività:
- immobili in 40 anni;
- attività materiali di lunga durata in 15 anni;
- attività immateriali in 15 anni.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (esercizio 2013 per i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare) e subordinatamente all’emanazione di apposito regolamento, i nuovi coefficienti saranno applicabili sia ai beni di nuova acquisizione, sia ai beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.
Appare opportuno sottolineare che tali previsioni riguardano unicamente gli ammortamenti fiscali ai fini IRES e che, pertanto, gli ammortamenti ai fini IRAP non varieranno e saranno, in linea generale, uguali a quelli di bilancio.
A partire dal 2013, le quote di ammortamento imputate in bilancio, relative sia ai beni nuovi sia ai beni già posseduti, potrebbero risultare superiori all’ammontare fiscalmente ammesso in deduzione e generare il sorgere di disallineamenti contabili-fiscali, con la conseguente necessità di determinare e contabilizzare la fiscalità differita.
Sotto il profilo contabile, infatti, l’ammortamento dei beni prescinde dall’impostazione fiscale e segue le regole del codice civile e dei principi di redazione del bilancio: un’eventuale modifica sotto il profilo contabile, per una più “semplice” gestione amministrativa, sarà possibile solo se giustificata e in linea con i principi civilistici.
Da ultimo, si ricorda che la modifica della durata dei periodi di ammortamento assume rilevanza anche ai fini del comma 7 dell’art. 102 del TUIR, relativo alla deduzione dei canoni di leasing.
Infatti, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa:
- per i beni mobili, a condizione che la durata del contratto di leasing sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito per il bene in locazione;
- per i beni immobili, vale la regola di cui al punto precedente, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a undici anni o superiore ai diciotto anni.
Stante le modifiche proposte per l’ammortamento degli immobili, il limite dei 18 anni previsto per la deducibilità dei canoni relativi ai beni immobili potrebbe essere aggiornato in quanto non coerente con il nuovo periodo di ammortamento (40 anni), sempre che tale periodo venga confermato dal regolamento ministeriale.
L’art. 23, comma 47 del DL 98/2011, benché non chiaro nella sua formulazione letterale, introduce una rilevante modifica della disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni strumentali. La norma, riferendosi genericamente alla disciplina del regime fiscale degli ammortamenti, sembra applicarsi tanto ai titolari di reddito d’impresa, quanto ai titolari di reddito di lavoro autonomo.
Come anticipato, sebbene la lettera della norma risulti alquanto criptica, la reale portata dell’intervento si desume dalla Relazione tecnica a supporto del provvedimento, ove si legge che, a seguito del DL 98/2011, vi sarà una revisione sostanziale della tabella dei coefficienti di cui al DM 31 dicembre 1988, con la previsione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento.
Tale intervento sembra abrogare implicitamente le disposizioni dell’art. 6 del DL 1° luglio 2009 n. 78, in base al quale, entro il 31 dicembre 2009, si sarebbe dovuto provvedere alla revisione dei coefficienti fiscali di ammortamento e che, ad oggi, non aveva ancora trovato applicazione, e accoglie le indicazioni fornite dalla Commissione europea, direttiva COM(2011)121 del Consiglio relativa alla base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.
Ciò premesso, con riferimento ai soggetti IRES, ricordiamo che, secondo il comma 2 dell’art. 102 del TUIR, la deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti stabiliti dal DM 1988, nel limite, però, dell’importo imputato al Conto economico (comma 4 dell’art. 109 del TUIR).
In questo contesto si inseriscono le previsioni della manovra, che propongono:
- la riduzione del numero dei coefficienti di ammortamento attualmente in vigore, attraverso l’aggregazione dei beni in gruppi definiti pool aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea;
- la previsione di un’aliquota specifica per alcuni beni singolarmente individuati.
Come indicato dalla Relazione tecnica, è stata ipotizzata un’aliquota di ammortamento in 4 anni per le immobilizzazioni ammortizzabili “cumulativamente” e specifici coefficienti di ammortamento per singole attività:
- immobili in 40 anni;
- attività materiali di lunga durata in 15 anni;
- attività immateriali in 15 anni.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (esercizio 2013 per i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare) e subordinatamente all’emanazione di apposito regolamento, i nuovi coefficienti saranno applicabili sia ai beni di nuova acquisizione, sia ai beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.
Appare opportuno sottolineare che tali previsioni riguardano unicamente gli ammortamenti fiscali ai fini IRES e che, pertanto, gli ammortamenti ai fini IRAP non varieranno e saranno, in linea generale, uguali a quelli di bilancio.
A partire dal 2013, le quote di ammortamento imputate in bilancio, relative sia ai beni nuovi sia ai beni già posseduti, potrebbero risultare superiori all’ammontare fiscalmente ammesso in deduzione e generare il sorgere di disallineamenti contabili-fiscali, con la conseguente necessità di determinare e contabilizzare la fiscalità differita.
Sotto il profilo contabile, infatti, l’ammortamento dei beni prescinde dall’impostazione fiscale e segue le regole del codice civile e dei principi di redazione del bilancio: un’eventuale modifica sotto il profilo contabile, per una più “semplice” gestione amministrativa, sarà possibile solo se giustificata e in linea con i principi civilistici.
Da ultimo, si ricorda che la modifica della durata dei periodi di ammortamento assume rilevanza anche ai fini del comma 7 dell’art. 102 del TUIR, relativo alla deduzione dei canoni di leasing.
Infatti, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa:
- per i beni mobili, a condizione che la durata del contratto di leasing sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito per il bene in locazione;
- per i beni immobili, vale la regola di cui al punto precedente, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a undici anni o superiore ai diciotto anni.
Stante le modifiche proposte per l’ammortamento degli immobili, il limite dei 18 anni previsto per la deducibilità dei canoni relativi ai beni immobili potrebbe essere aggiornato in quanto non coerente con il nuovo periodo di ammortamento (40 anni), sempre che tale periodo venga confermato dal regolamento ministeriale.
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