Immobili
Acconto rebus per la cedolare secca
In presenza di opzione per la cedolare secca, l’acconto IRPEF per il 2011 va calcolato senza considerare il reddito degli immobili oggetto di opzione
Scade il 6 luglio il primo appuntamento con la cedolare secca. Entro domani il proprietario dell’immobile deve inviare la raccomandata postale all’inquilino con la quale gli comunica che ha optato per la tassazione sostitutiva, facendo presente che per il periodo dell’opzione qualunque incremento del canone è inibito. Sempre entro la stessa data, occorre versare la prima rata di acconto della cedolare secca, pari al 40% dell’85% dell’imposta dovuta.
Merita di essere segnalato che l’acconto della cedolare è dovuto solo se il contratto di locazione per il quale si intende optare per la cedolare secca era in corso al 31 maggio 2011, oppure il contratto era già scaduto a tale data, ovvero è stato oggetto di risoluzione volontaria. Se, invece, la locazione ha avuto inizio dopo tale data è dovuto il solo acconto di novembre prossimo.
Tanto premesso, l’acconto non è dovuto e la cedolare è versata interamente a saldo se l’importo su cui calcolare il relativo acconto non supera 51,65 euro. Peraltro, il versamento della prima rata è dovuto se l’importo della cedolare è superiore a 257,52 euro; diversamente, si versa l’intero importo dell’acconto a novembre prossimo. La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF.
Per coloro i quali la scadenza del 6 luglio risulta una chimera irraggiungibile, la seconda e ultima chance è fissata per il 5 agosto, come previsto dal DPCM del 12 maggio 2011, laddove il versamento dell’acconto deve essere maggiorato dello 0,40%. Per costoro, anche il termine per la raccomandata slitta corrispondentemente a tale ultima data.
La circolare n. 26 del 1° giugno 2011 ha previsto che, per l’anno d’imposta 2011, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema di tassazione, l’acconto deve essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale, non potendo utilizzarsi il metodo storico che normalmente si applica in materia di acconti IRPEF. A tale riguardo, l’Agenzia ha chiarito che “l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta”.
Il passaggio dell’Agenzia, a parere di chi scrive, è del tutto chiaro: per calcolare l’acconto IRPEF per il 2011 occorre ovviamente escludere dalla base di calcolo il reddito 2010 degli immobili per i quali si è optato per la cedolare secca; diversamente, si avrebbe una duplicazione di acconto (imposta sostitutiva + IRPEF). Ora, nell’escludere dalla base di calcolo 2010 il reddito degli immobili, è altresì evidente che, volendo ricalcolare l’imposta 2010 sul quale applicare l’acconto per il 2011, vi è il gioco delle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR che, nella sostanza, funzionano come segue: maggiore è il reddito complessivo, minore è la detrazione concessa e viceversa. È quindi evidente che riducendo il reddito 2010, poiché occorre escludere quello degli immobili a cedola secca, corrispondentemente si incrementano le detrazioni, con l’ulteriore conseguenza che l’IRPEF si riduce. E dunque si riduce anche l’acconto IRPEF dovuto per il 2011. Tutto ciò sembra favorevolmente ineluttabile.
Tanto premesso, veniamo alla questione critica.
A parere di chi scrive, si tratta comunque di un’ansia immotivata, poiché il passaggio della circolare sopra riprodotto non si presta alle discettazioni tecniche ora rappresentate.
L’acconto si calcola oggi, con gli elementi a disposizione oggi.
Il prossimo anno, sarà quel che sarà.
Merita di essere segnalato che l’acconto della cedolare è dovuto solo se il contratto di locazione per il quale si intende optare per la cedolare secca era in corso al 31 maggio 2011, oppure il contratto era già scaduto a tale data, ovvero è stato oggetto di risoluzione volontaria. Se, invece, la locazione ha avuto inizio dopo tale data è dovuto il solo acconto di novembre prossimo.
Tanto premesso, l’acconto non è dovuto e la cedolare è versata interamente a saldo se l’importo su cui calcolare il relativo acconto non supera 51,65 euro. Peraltro, il versamento della prima rata è dovuto se l’importo della cedolare è superiore a 257,52 euro; diversamente, si versa l’intero importo dell’acconto a novembre prossimo. La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF.
Per coloro i quali la scadenza del 6 luglio risulta una chimera irraggiungibile, la seconda e ultima chance è fissata per il 5 agosto, come previsto dal DPCM del 12 maggio 2011, laddove il versamento dell’acconto deve essere maggiorato dello 0,40%. Per costoro, anche il termine per la raccomandata slitta corrispondentemente a tale ultima data.
La circolare n. 26 del 1° giugno 2011 ha previsto che, per l’anno d’imposta 2011, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema di tassazione, l’acconto deve essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale, non potendo utilizzarsi il metodo storico che normalmente si applica in materia di acconti IRPEF. A tale riguardo, l’Agenzia ha chiarito che “l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta”.
Il passaggio dell’Agenzia, a parere di chi scrive, è del tutto chiaro: per calcolare l’acconto IRPEF per il 2011 occorre ovviamente escludere dalla base di calcolo il reddito 2010 degli immobili per i quali si è optato per la cedolare secca; diversamente, si avrebbe una duplicazione di acconto (imposta sostitutiva + IRPEF). Ora, nell’escludere dalla base di calcolo 2010 il reddito degli immobili, è altresì evidente che, volendo ricalcolare l’imposta 2010 sul quale applicare l’acconto per il 2011, vi è il gioco delle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR che, nella sostanza, funzionano come segue: maggiore è il reddito complessivo, minore è la detrazione concessa e viceversa. È quindi evidente che riducendo il reddito 2010, poiché occorre escludere quello degli immobili a cedola secca, corrispondentemente si incrementano le detrazioni, con l’ulteriore conseguenza che l’IRPEF si riduce. E dunque si riduce anche l’acconto IRPEF dovuto per il 2011. Tutto ciò sembra favorevolmente ineluttabile.
Tanto premesso, veniamo alla questione critica.
Per la dottrina, non si potrebbe beneficiare dell’aumento delle detrazioni
Si è avanzata, in dottrina, l’ipotesi che, nel calcolare l’acconto IRPEF per il 2011 da versarsi il 6 luglio, non si possa tenere conto (beneficiare) dell’espansione delle detrazioni, poiché, quando a giugno 2012 si calcolerà il saldo IRPEF per il 2011, le detrazioni si baseranno sul reddito complessivo del contribuente, dato dalla somma dei redditi ordinari e di quelli soggetti a cedolare secca; conseguentemente, le detrazioni d’imposta si ridurranno rispetto alla simulazione utilizzata oggi. La questione ha allarmato talune software house che, per essere più realiste del re, hanno informatizzato il calcolo l’acconto IRPEF consentendo all’utente di scegliere se tenere conto o meno della espansione delle detrazioni. Un’ansia dell’ultima ora che sicuramente tutti i commercialisti si sarebbero risparmiata volentieri.A parere di chi scrive, si tratta comunque di un’ansia immotivata, poiché il passaggio della circolare sopra riprodotto non si presta alle discettazioni tecniche ora rappresentate.
L’acconto si calcola oggi, con gli elementi a disposizione oggi.
Il prossimo anno, sarà quel che sarà.
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