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venerdì 8 luglio 2011

Ridotta la ritenuta sui bonifici per 36 e 55%

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Ridotta la ritenuta sui bonifici per 36 e 55%

L’articolo 23 della nuova manovra correttiva porta dal 10 al 4% la misura della ritenuta di acconto
/ Mercoledì 06 luglio 2011
A decorrere dal 1° luglio 2010, l’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) ha introdotto una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In attuazione della nuova disposizione, con il provvedimento 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta, le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate e le relative modalità di dichiarazione.
Successivamente, alcuni chiarimenti da parte della stessa Agenzia sono stati forniti con la circolare 28 luglio 2010 n. 40 e la risoluzione del 4 gennaio 2011 n. 3.
Tra le novità contenute nel testo del decreto di manovra correttiva, inviato ieri al Quirinale per la firma del Capo dello Stato, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.
Al fine di riepilogare la novità normativa in discorso, si ricorda che la ritenuta si applica a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. Sono obbligati a operare la ritenuta in esame le banche e le Poste Italiane S.p.A.
Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Pertanto sono esonerate dall’adempimento le seguenti fattispecie: acquisto di immobili ristrutturati, spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione, pagamento di oneri di urbanizzazione (ris. Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2011 n. 3), pagamento delle ritenute d’acconto dei professionisti, pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi e pagamento delle tasse comunali (in tal senso l’ABI, con il parere 25 novembre 2010 n. 1238).
Ritenuta per interventi di recupero edile e riqualificazione energetica
La ritenuta d’acconto del 10% o del 4% si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.
Infine, si ricorda che l’importo del bonifico che viene ordinato dal contribuente è comprensivo del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa IVA, la cui misura può variare a seconda della tipologia di spesa cui il bonifico si riferisce.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28 luglio 2010 n. 40, ha chiarito che dall’importo del bonifico deve essere scomputata l’IVA con l’aliquota più elevata (quella del 20%, indipendentemente dall’aliquota effettivamente applicata) e sulla somma così determinata si calcola la ritenuta del 10%. Ad esempio, se il bonifico ammonta a 15.000 euro, la base di calcolo della ritenuta è pari a 12.500 euro (l’IVA del 20% è pari a 2.500 euro), a prescindere dall’aliquota IVA effettivamente applicata.

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