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mercoledì 6 luglio 2011

Regime dei minimi precluso agli over 35 dal 2012

imposte sostitutive

Regime dei minimi precluso agli over 35 dal 2012

La manovra correttiva restringe il campo di applicazione dell’imposizione agevolata

/ Lunedì 04 luglio 2011
Il bozza di DL recante le “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (c.d. “manovra correttiva”) prevede una modifica del regime dei contribuenti minimi, originariamente introdotto dall’art. 1, commi 96-117, della L. n. 244/2007.
In primo luogo, viene ridotto, a partire dal 1° gennaio 2012, il novero dei soggetti che possono accedere all’istituto agevolato IRPEF (imposta sostitutiva del 20% ed esclusione dagli studi di settore), ovvero le sole persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione, aventi – alla data di inizio dell’attività – un’età non superiore ai 35 anni.
È, inoltre, prevista l’efficacia quinquennale dell’opzione, per il periodo d’imposta di avvio dell’attività ed i quattro successivi, purchè risultino congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi tre anni, un’attività artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da assoggettare al regime dei minimi non costituisca, in nessun modo, la mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, salvo il caso in cui sia consistita nel periodo di pratica professionale obbligatoria. È, invece, ammessa la continuazione dell’attività svolta da un altro soggetto, qualora l’ammontare dei relativi ricavi – conseguiti nell’anno precedente a quello di accesso al beneficio – non sia superiore a 30.000 euro.
I soggetti in possesso dei nuovi requisiti decadono dal regime qualora si riscontri una delle seguenti circostanze:
- è venuta meno una delle condizioni di cui all’art. 1, comma 96, della Legge n. 244/2007: nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori a 30.000 euro, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, né sostenuto spese per lavoratori dipendente o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, né erogato utili da associazione in partecipazione previsti dal successivo art. 53, comma 2, lettera c) del TUIR; nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
- si è verificata una delle fattispecie indicate dall’art. 1, comma 99, della L. n. 244/2007: non sono residenti nel territorio dello Stato, si avvalgono dei regimi speciali IVA, oppure hanno effettuato – in via esclusiva o prevalente – le cessioni di fabbricati, terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 8 del DPR n. 633/1972 e dei mezzi di trasporto nuovi indicati dall’art. 53, comma 1 del DL n. 331/1993; esercitano l’attività in forma individuale, partecipando contestualmente ad una società di persone o associazione individuata dall’art. 5 del TUIR, oppure ad una srl a ristretta base proprietaria che ha optato per l’istituto della trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR.
Al ricorrere di una di tali ipotesi, il regime dei contribuenti minimi cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo.
La manovra dovrebbe riservare, inoltre, un trattamento speciale ai contribuenti che non possiedono i nuovi requisiti soggettivi di cui sopra, ma presentano comunque le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. n. 244/2007: sono esentati dall’IRAP ed esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA previsti dal DPR n. 100/1998. Fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di conservare – ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600/1973 – i documenti ricevuti ed emessi e, ove prescritto, l’adempimento di fatturazione e certificazione dei corrispettivi. I contribuenti in parola possono comunque esercitare l’opzione per il regime contabile ordinario, avente validità per almeno un triennio, mediante apposita comunicazione nella dichiarazione annuale successiva: decorso tale orizzonte temporale di efficacia minima, i riverberi dell’adesione si producono anche per ciascun periodo d’imposta successivo, sino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Le modalità attuative delle novità introdotte dalla manovra saranno, poi, definite con appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala, infine, che il DL approvato dal Consiglio dei Ministri dovrebbe disporre l’abrogazione del primo e secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. n. 244/2007, in virtù dei quali le norme riportate nel comma 96 e seguenti non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.

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