ilcasodelgiorno
Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche
Si potrebbe fare riferimento al credito tutelato dall’ipoteca o dal fermo a titolo di imposta, non di sanzioni
In un precedente intervento si era palesata l’ambigua confezione normativa del Legislatore in tema di determinazione del valore per il contributo unificato, visto che l’art. 14 del DPR 115/2002 contiene un esclusivo riferimento all’art. 12 del DLgs. 546/1992, norma che mal si adatta a varie fattispecie che possono verificarsi nel nostro processo, che, meglio sempre rammentarlo, è un processo di impugnazione (si veda “Rebus contributo unificato nel giudizio di appello” del 20 luglio 2011).
Se in taluni casi la determinazione del contributo unificato è impossibile (ad esempio, impugnazione contro il provvedimento di cancellazione di una ONLUS dall’apposita anagrafe, ricorso contro una risposta resa a seguito di interpello, ricorso contro il provvedimento di revoca della partita IVA), in altre ipotesi è possibile, ravvisando magari la necessità di “concordare” eventuali modalità di computo del contributo con le segreterie prima di eseguire i pagamenti, specie in questa defatigante fase transitoria, giungere alla soluzione mediante operazioni interpretative.
Per esempio, nel caso del giudizio di ottemperanza, si potrebbe fare riferimento, nelle liti di rimborso, alle somme che il contribuente chiede in restituzione a titolo di imposta, stessa cosa nel caso di ottemperanza instaurata in quanto l’ente non ha restituito le somme versate per effetto della riscossione frazionata, sempre facendo riferimento alla sola imposta, al netto di sanzioni e interessi.
Si pensi, poi, al frequente caso dei ricorsi contro le misure cautelari adottate da Equitalia successivamente al decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, tra cui balzano all’occhio di certo i fermi e le ipoteche.
Il ricorso contro l’ipoteca, ad esempio, potrebbe scontare il contributo determinando il valore con riferimento al credito tutelato, al netto di sanzioni e interessi, in conformità con l’art. 12 del DLgs. 546/1992. Quindi, se l’ipoteca è stata iscritta a fronte di una cartella portante a riscossione 30.000 euro, di cui 19.000 euro di imposta e il restante di sanzioni e interessi, la somma da versare sarà di 120 euro (in base all’art. 13 del DPR 115/2002, 120 euro è la misura del contributo prevista per gli importi da 5.000 a 25.000 euro).
Lo stesso discorso vale per il fermo delle auto.
Per il calcolo del contributo, bisogna, a nostro avviso, “dividere” le somme riscosse con la cartella, e computare il contributo unificato solo con riferimento agli importi rientranti nella giurisdizione tributaria, al netto, come sempre, di sanzioni e interessi.
In merito alle altre somme, di conseguenza, il contributo unificato verrà pagato se e nella misura in cui verrà proposto ricorso contro la cartella di fronte alla giurisdizione competente, rispettando in tal caso le diverse disposizioni del DPR 115/2002, per esempio relative al processo del lavoro (contributi INPS) o al processo amministrativo (sanzioni Antitrust).
Se in taluni casi la determinazione del contributo unificato è impossibile (ad esempio, impugnazione contro il provvedimento di cancellazione di una ONLUS dall’apposita anagrafe, ricorso contro una risposta resa a seguito di interpello, ricorso contro il provvedimento di revoca della partita IVA), in altre ipotesi è possibile, ravvisando magari la necessità di “concordare” eventuali modalità di computo del contributo con le segreterie prima di eseguire i pagamenti, specie in questa defatigante fase transitoria, giungere alla soluzione mediante operazioni interpretative.
Per esempio, nel caso del giudizio di ottemperanza, si potrebbe fare riferimento, nelle liti di rimborso, alle somme che il contribuente chiede in restituzione a titolo di imposta, stessa cosa nel caso di ottemperanza instaurata in quanto l’ente non ha restituito le somme versate per effetto della riscossione frazionata, sempre facendo riferimento alla sola imposta, al netto di sanzioni e interessi.
Si pensi, poi, al frequente caso dei ricorsi contro le misure cautelari adottate da Equitalia successivamente al decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, tra cui balzano all’occhio di certo i fermi e le ipoteche.
Il ricorso contro l’ipoteca, ad esempio, potrebbe scontare il contributo determinando il valore con riferimento al credito tutelato, al netto di sanzioni e interessi, in conformità con l’art. 12 del DLgs. 546/1992. Quindi, se l’ipoteca è stata iscritta a fronte di una cartella portante a riscossione 30.000 euro, di cui 19.000 euro di imposta e il restante di sanzioni e interessi, la somma da versare sarà di 120 euro (in base all’art. 13 del DPR 115/2002, 120 euro è la misura del contributo prevista per gli importi da 5.000 a 25.000 euro).
Lo stesso discorso vale per il fermo delle auto.
Occorre vagliare la natura giuridica del credito riscosso
Con riferimento al ricorso contro la cartella di pagamento, la questione può essere complicata in quanto essa porta a riscossione somme di diversa natura, derivanti da ruoli formati da vari enti creditori, ognuno dei quali è soggetto magari a una giurisdizione differente. La fattispecie non è poi così rara, basti pensare a una cartella che contiene somme relative a IVA e contributi INPS.Per il calcolo del contributo, bisogna, a nostro avviso, “dividere” le somme riscosse con la cartella, e computare il contributo unificato solo con riferimento agli importi rientranti nella giurisdizione tributaria, al netto, come sempre, di sanzioni e interessi.
In merito alle altre somme, di conseguenza, il contributo unificato verrà pagato se e nella misura in cui verrà proposto ricorso contro la cartella di fronte alla giurisdizione competente, rispettando in tal caso le diverse disposizioni del DPR 115/2002, per esempio relative al processo del lavoro (contributi INPS) o al processo amministrativo (sanzioni Antitrust).
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